Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2004, n. 23992
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

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La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2004, n. 23992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23992
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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