Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
L'inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di notifica all'interessato e al difensore dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza e quella di celebrazione dell'udienza medesima, inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata nel procedimento in questione, determina nullità di ordine generale "ex" art. 178, lett. c)- cod. proc. pen. Tale nullità non ha carattere assoluto, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'interessato o del suo difensore, sicché è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 06/04/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.2640
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N.47831/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR IA n. il 29.06.1962
avverso ordinanza del 28.09.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine DI ZENZO, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 28 settembre 1999 il Tribunale di sorveglianza di Tonno respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da DE AR IA, rilevando che, essendosi l'istante resosi irreperibile e risultando dal suoi precedenti penali che trattasi di soggetto socialmente pericoloso, la misura richiesta non poteva essergli applicata.
2. Ricorre per cassazione il DE AR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p.), assumendo che il procedimento era nullo, poiché l'avviso della data di svolgimento dell'udienza camerale era stato notificato all'interessato soltanto quattro giorni prima della sua celebrazione e non, come previsto dalla legge, almeno dieci giorni liberi anteriori alla medesima, e rilevando che la motivazione in ordine alla asserita irreperibilità dell'odierno ricorrente, sulla cui sola esistenza si era fondato il diniego dell'applicabilità della misura alternativa richiesta, era del tutto apparente.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Relativamente alla dedotta violazione di legge questa Corte ha costantemente affermato (cfr., per tutte, Sez. I, 12.3.1996 (c.c.6.2.1996), nic. Sfragara, rv. n. 203.980) che la inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di celebrazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza e quella della notifica del relativo avviso all'interessato e al suo difensore, costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 lett. e) c.p.p., inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata nella procedura in questione.
Tale nullità, tuttavia, non ha carattere assoluto ex art. 179 c.p.p., poiché non riguarda l'omessa citazione dell'interessato o del suo difensore, di guisa che è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., come pure alla sanatoria di cui. al successivo art. 184.
Pertanto, poiché la denunciata nullità non è stata eccepita dal difensore presente all'udienza camerale, la medesima si è sanata e, quindi, non è più rilevabile in sede di ricorso per cassazione. Riguardo al secondo motivo di gravame - premesso che più volte è stato affermato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. I, 26.9.1996 (c.c.24.6.1996), ric. Messina, rv. n. 205.695) che in caso di irreperibilità del condannato che richiede l'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale l'istanza non può essere accolta, poiché detto beneficio presuppone indefettibilmente la sua continua reperibilità in quanto soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento - la Corte rileva che le doglianze avanzate dal ricorrente in merito alla motivazione inerente allo stato di irreperibilità dell'interessato si risolvono in censure in fatto, poiché mirano ad ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali, in presenza dei quali è stata accertata e dichiarata l'irreperibilità del DE AR, rispetto a quella fatta propria dal tribunale di sorveglianza torinese - peraltro, anche, con l'indicazione in ricorso di circostanze di fatto non risultanti dal testo del provvedimento impugnato, così richiedendo a questa Corte un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo per ricorrere per cassazione.
Per le suesposte ragioni il ricorso, va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000