Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2640
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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L'inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di notifica all'interessato e al difensore dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza e quella di celebrazione dell'udienza medesima, inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata nel procedimento in questione, determina nullità di ordine generale "ex" art. 178, lett. c)- cod. proc. pen. Tale nullità non ha carattere assoluto, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'interessato o del suo difensore, sicché è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2640
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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