Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
Gli ordini di demolizione dell'opera abusivamente edificata e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, emessi con sentenza penale di condanna passata in giudicato, possono essere sospesi o revocati solo se risultino assolutamente incompatibili con atti amministrativi della Autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2002, n. 17478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17478 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 16/04/2002
1. Dott. GUIDO DE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 581
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 43406/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NO NC, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 15/10/2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nel punto della mancata sospensione dell'esecuzione degli ordini di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 8/5/2000, divenuta irrevocabile il 6/3/2001, NC NO veniva condannata, in parziale modifica della decisione emessa dal Pretore di Gela il 19/1/1999, alla pena - sospesa - di quattro mesi di arresto e trentacinque milioni di lire di ammenda, nonché alla demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto colpevole dei reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. 47/1985 ed 1 sexies L. 431/1985, che le erano stati contestati per avere realizzato, mediante struttura metallica e tegole, senza concessione edilizia e nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, la copertura della terrazza soprastante il secondo piano dello stabile sito in contrada "Manfria" di Gela, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, come accertato il 13/11/1996.
In conseguenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela disponeva la esecuzione dei detti ordini di demolizione dell'opera abusiva e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi con provvedimento del 23/5/2001 avverso il quale la NO proponeva incidente di esecuzione chiedendone la sospensione e la revoca in quanto asseritamente incompatibili con la autorizzazione in sanatoria n. 88 rilasciatale, in relazione alla tettoia di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985, dal Dirigente della ripartizione: urbanistica del Comune di Gela il 27/4/2000, previo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta e versamento del contributo determinato in L. 2.000.000.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, quale Giudice
dell'esecuzione, rigettava - con ordinanza del 15/10/2001 - l'istanza osservando che l'opera abusiva per la quale la NO era stata condannata con sentenza passata in giudicato aveva comportato aumento della volumetria dello immobile e, come tale, avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia, come contestatole, sicché l'autorizzazione ottenuta in sanatoria era atto amministrativo non idoneo a legittimare l'opera stessa e ad imporre, siccome incompatibile, la non esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate dal Giudice penale con la sentenza di condanna. Avverso tale ordinanza la NO ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, la ricorrente che l'autorizzazione in sanatoria, rilasciatale il 27/4/2000 previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, costituirebbe una manifestazione di volontà univoca dell'Autorità amministrativa la quale avrebbe legittimato l'opera abusiva e stabilito che essa può essere mantenuta, sicché la relativa demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi sarebbero incompatibili con detta volontà.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema ha chiesto, con requisitoria scritta del 18/12/2001, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, nel punto della mancata sospensione dell'esecuzione degli ordini di demolizione dell'opera abusiva e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il difensore della NO, con memoria depositata il 9/4/2002, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e contestato l'affermazione del detto Procuratore Generale, secondo cui dovrebbe considerarsi ancora pendente, e non definito, il procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria.
Motivi della decisione
Rileva, preliminarmente, la Corte che la memoria da ultimo presentata dal difensore della ricorrente è stata depositata fuori dal termine di cui all'art. 611 co. 1 parte ultima c.p.p. e, pertanto, non può essere presa in considerazione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato, perché infondato, con conseguente condanna della ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Gli ordini di demolizione dell'opera abusivamente edificata e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, emessi con sentenza penale di condanna passata in giudicato, possono essere sospesi e/o revocati solo se risultino assolutamente incompatibili con atti amministrativi della Autorità competente che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (v. conf. Cass. sez. 3^, 4/02/2000, Puglisi). Nell'effettuare tale valutazione il Giudice dell'esecuzione ha la potestà, dunque il potere-dovere, di controllare che gli atti amministrativi asseritamente incompatibili, di che trattasi, siano legittimi, validi ed efficaci, in quanto solo essi sono idonei a sanare, dal punto di vista amministrativo, le violazioni urbanistiche, edilizie e di carattere ambientale che hanno dato luogo al processo ed alla condanna del colpevole, alla quale sono conseguiti gli ordini della cui esecuzione si discute (v. conf. Cass. sez. 3^, 14/02/2000, Cucinella e 19/11/1999, Puglisi). Nella fattispecie in esame la NO è stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. 47/1985 ed 1 sexies L. 431/1985, per avere realizzato, senza concessione edilizia e nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, la copertura di una terrazza.
L'atto amministrativo assolutamente incompatibile con l'esecuzione degli ordini di demolizione del manufatto e di ripristino dello stato dei luoghi non può che essere la "concessione edilizia" (oggi permesso di costruzione) rilasciata in sanatoria, previo parere favorevole della detta Autorità.
L'ordinanza impugnata ha legittimamente ritenuto la "autorizzazione" in sanatoria, ottenuta dalla NO, atto amministrativo illegittimo in quanto, avendo l'opera abusiva comportato un aumento della volumetria dell'immobile, essa avrebbe potuto - e potrebbe ancora - essere sanata solo dal rilascio di concessione edilizia.
L'autorizzazione in sanatoria, in atti prodotta, è stata considerata correttamente titolo non idoneo a legittimare la conservazione dell'opera abusiva e la revoca degli ordini di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da NC NO avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 15/10/2001 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002