Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione, deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso. (Ha peraltro precisato la Corte che la sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione. Non è invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. In tal senso non può essere ritenuta sufficiente la pendenza di ricorso al TAR contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia per giustificare l'invocata sospensione della demolizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2000, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Renato Acquarone Presidente del 30/03/2000
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.1388
4. Dott. Luigi Piccialli Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.37206/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IC CO, nato a [...] il [...], e da LL NN, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 4 marzo 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Serra San Bruno;
nella udienza in camera di consiglio in data 30 marzo 2000, sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al diniego di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione;
Svolgimento del processo
IC CO e LL NN proposero incidente di esecuzione avverso il provvedimento del pubblico ministero presso la pretura di Vibo Valentia notificato in data 22 febbraio 1999, con il quale si dava esecuzione all'ordine di demolizione disposto dalla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa il 23 gennaio 1997 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Serra San Bruno, e passata in giudicato. Il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Serra San Bruno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4 maggio 1999 rigettò il ricorso rilevando che la pendenza dinanzi al TAR della Calabria di un ricorso avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria dell'immobile in questione (e non già l'annullamento dell'originario ordine di demolizione emesso dal sindaco il 28 maggio 1995) non era idonea ad inficiare la validità del titolo esecutivo e la legittimità della sua emissione.
Il IC e la LL propongono ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47. In sostanza osservano: a) che competente a dare attuazione all'ordine di demolizione è in via esclusiva l'autorità amministrativa e non il pubblico ministero;
b) che nella specie il sindaco ancor prima della sentenza penale, emesso ordine di demolizione, peraltro impugnato dinanzi al tribunale amministrativo, sia pure non autonomamente ma unitamente al rigetto della domanda di concessione in sanatoria;
c) che erroneamente l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che era stato impugnato anche il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47, e che, pertanto, fino a che non sarà discussa la causa dal tribunale amministrativo non si potrà escludere che il ricorso degli attuali ricorrenti venga accolto, di modo che si impone una sospensione o una revoca dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero;
d) che in ogni caso i poteri del pubblico ministero sono sostitutivi di quelli della pubblica amministrazione e da esercitarsi solo in caso di inerzia di quest'ultima, inerzia che nella specie non vi è stata. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto all'eccezione secondo cui la competenza a dare attuazione all'ordine di demolizione spetterebbe in via esclusiva all'autorità amministrativa e non al pubblico ministero, è appena il caso di ricordare che competenti a dare attuazione all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale sono il giudice dell'esecuzione ed il pubblico ministero, in veste di organo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., come ormai stabilito dalla giurisprudenza di questa suprema Corte (v. Sez. Un., 19 giugno 1996, Monterisi, m. 205.336). Quanto al fatto che il sindaco aveva emesso un proprio ordine di demolizione (cioè l'ingiunzione a demolire) ancor prima della sentenza penale, ha esattamente rilevato il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, che tale ordine era del tutto conforme al nuovo ordine di demolizione emesso dal giudice penale con la sentenza di condanna, sicché non vi è alcuna difformità tra la statuizione del giudice penale e le determinazioni dell'autorità amministrativa.
Quanto al fatto che l'ingiunzione di demolizione del sindaco sarebbe stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo, sia pure non autonomamente ma solo implicitamente, va rilevato, da un lato, che il pretore ha ritenuto, in punto di fatto, che l'impugnazione dinanzi al TAR non aveva ad oggetto anche l'annullamento dell'originario ordine di demolizione contenuto nel provvedimento del sindaco notificato il 28 maggio 1995 e, da un altro lato, che se anche davvero l'ordine di demolizione del sindaco fosse stato impugnato dinanzi al TAR, la circostanza sarebbe del tutto irrilevante, dal momento che, come ha esattamente rilevato il procuratore generale, anche se eventualmente il tribunale amministrativo dovesse accogliere il ricorso del IC contro il provvedimento di ingiunzione a demolire emesso il 28 marzo 1995 dal sindaco, tale circostanza non sarebbe assolutamente incompatibile con il diverso ordine di demolizione emesso dal giudice penale e non avrebbe alcuna incidenza sulla attuazione di quest'ultimo. L'eventuale annullamento del citato provvedimento del sindaco, invero, escluderebbe soltanto l'acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio del comune ai sensi dell'art. 7, terzo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quanto al fatto che sia stato impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, va osservato che anch'esso non è idoneo a determinare non solo, ovviamente, la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale, ma nemmeno la sua sospensione, almeno automaticamente. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice dell'esecuzione, al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione, deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso (Sez. 111, 2 luglio 1996, Petrino, m. 205.808; Sez. III, 7 marzo 1994, Acquaferra, m. 197.617;
Sez. III, 7 marzo 1994, Iannelli, m. 197.611). Nella specie, appunto, esattamente il pretore, giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che non vi fosse alcun atto amministrativo assolutamente incompatibile con l'ordine di demolizione, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva assolutamente revocarlo.
Va inoltre rilevato che, con l'incidente di esecuzione proposto dagli attuali ricorrenti avverso il provvedimento di esecuzione del pubblico ministero notificato il 22 febbraio 1999, era stata chiesta esclusivamente la revoca dell'ordine dì demolizione e non anche la sospensione della sua esecuzione. Il pretore, quindi, non aveva alcun obbligo di statuire e, tanto meno, di motivare su tale punto. La doglianza contro la mancata sospensione dell'ordine di demolizione che, sia pure implicitamente e tra le righe, sembrerebbe essere stata fatta con il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile. Tale doglianza è comunque manifestamente infondata dal momento che, sulla base degli atti presentati, non vi erano motivi per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'esecuzione. La sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, infatti, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione. Non è invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. Orbene, nella specie, non vì è alcun elemento sulla base del quale possa ritenersi che sia probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione, anzi vi sono elementi tali che portano ad escludere questa possibilità. Come infatti mette in rilievo anche il procuratore generale nella sua requisitoria, il IC, in data 14 novembre 1995, propose ricorso al tribunale amministrativo della Calabria contro il provvedimento del sindaco di rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria. In data 26 aprile 1999 questo ricorso era ancora pendente e non fissato, come certificato dal segretario generale del tribunale amministrativo. Ciò sta inequivocabilmente a dimostrare che per ben tre anni e mezzo il IC si è completamente disinteressato del ricorso da lui presentato al tribunale amministrativo, tanto da non sollecitare nemmeno la fissazione dell'udienza, la quale, secondo il chiaro disposto legislativo, si sarebbe dovuta tenere non oltre tre mesi dalla presentazione del ricorso. Se una presunzione può farsi, quindi, questa dovrebbe essere quella che il IC medesimo abbia ormai rinunciato al detto ricorso amministrativo e non già certamente quella che è probabile un imminente provvedimento giurisdizionale di annullamento del rigetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria. D'altra parte, se così non fosse, se cioè, come sembra ritenere implicitamente la requisitoria del procuratore generale, ossia se bastasse la solo proposizione di un ricorso giurisdizionale amministrativo contro il diniego di concessione edilizia in sanatoria per sospendere a tempo indeterminato l'ordine di demolizione disposto con una sentenza penale passata in giudicato, sarebbe evidentemente molto semplice porre praticamente nel nulla la statuizione del giudice penale:
basterebbe, invero, presentare domanda di concessione edilizia in sanatoria, anche in mancanza di qualsiasi presupposto di legge, quindi proporre ricorso al giudice amministrativo contro il diniego della concessione edilizia in sanatoria e poi semplicemente non sollecitare la fissazione dell'udienza al tribunale amministrativo regionale (che per ipotesi non l'avesse fissata entro tre mesi in violazione dell'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47) per rinviare sine die l'esecuzione dell'ordine del giudice penale. L'assurdità della conseguenza dimostra l'inesattezza della tesi. Deve quindi ribadirsi quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, e cioè che l'ordine di demolizione può essere revocato soltanto quando siano già sopravvenuti nuovi atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può eccezionalmente essere sospeso quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione entro breve tempo di detti atti amministrativi incompatibili.
In particolare, nel caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego della concessione edilizia in sanatoria di cui all'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve trovare applicazione il secondo comma del successivo art. 22, secondo cui l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Deve quindi ritenersi che, decorsi tre mesi dalla presentazione del ricorso senza che l'udienza si sia già tenuta e comunque senza che l'interessato ne abbia sollecitato la fissazione, la mera pendenza del detto ricorso giurisdizionale non può costituire causa di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Certamente non può ravvisarsi una ipotesi di sospensione in un caso, come quello in esame, in cui l'udienza non sia stata ancora fissata dopo ben tre anni e mezzo dalla presentazione del ricorso.
È infine manifestamente infondata l'ultima eccezione contenuta nel ricorso, secondo cui il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione perché i suoi poteri sono meramente sostitutivi di quelli dell'autorità amministrativa e da esercitarsi solo in caso di inerzia di quest'ultima, inerzia che nella specie non vi è stata. Da un lato, infatti, il pubblico ministero agisce del tutto autonomamente come organo cui è demandata l'esecuzione delle decisioni del giudice penale, e non già come mero sostituto dell'autorità amministrativa. Dall'altro lato, nella specie è vero che non vi è stata inerzia della pubblica amministrazione, ma il comportamento di questa è stato non già nel senso di intendere sanata l'opera abusiva o di emettere provvedimenti incompatibili con l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale, ma proprio nel senso contrario, ossia proprio in un senso del tutto conforme all'ordine dato dal giudice penale, come dimostrato dall'ingiunzione di demolizione emessa dal sindaco nonché dal rigetto della richiesta di concessione edilizia sanatoria.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000