Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso l'avvocato DOMENICO ANZALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DECIMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIOTORINO SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che 1998 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 3115 GIORGIO SPAGARINO, giusta procura speciale per Notaio Benvenuto Gamba di Torino rep. n. 120722 del 27.5.1997;
- controricorrente -
contro
RE LU, FALLIMENTO NUOVA MABILO ELECTRONICS;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 05841/97 proposto da:
RE LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso l'avvocato DOMENICO ANZALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO TIBONE, giusta procura speciale per Notaio Giovanni Battista Ricciotti di Torino rep. n. 56797 del 4.12.1998;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SPAGARINO, giusta procura speciale per Notaio Benvenuto Gamba di Torino rep. n. 120721 del 27.5.1997;
- controricorrente -
contro
TO IV, FALLIMENTO NUOVA MABILO ELECTRONICS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 319/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Decimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Contaldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, PA, l'Avvocato Anzaldi, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 26 settembre 1987 la s.r.l. UO AB NI con sede. in Torino, in persona del legale rappresentante signora IA AR, nonché la stessa AR e il marito NO TO in proprio, - proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso il 12 giugno 1987 dal presidente del tribunale di Torino, che intimava loro di pagare alla Cassa di risparmio di Torino la somma di lire 75.939.974, oltre agli interessi di mora, in base allo scoperto formatosi sul conto corrente n. 1309848/57, intrattenuto dalla predetta società presso la dipendenza 17 dell'istituto di credito ed in seguito alla revoca del fido su di esso accordato (rivestendo i coniugi TO la posizione di fideiussori per tutte le obbligazioni assunte dalla UO AB NI).
Gli opponenti dichiararono che, a seguito di specifico impegno assunto verso la banca, il 4 giugno 1987 (cioè cinque giorni prima della scadenza pattuita) la società aveva inviato alla Cassa di risparmio di Torino una lettera raccomandata per rendere noto che le avrebbe versato la somma di lire 40 milioni soltanto il giorno 16 di quel mese, avendo la Banca d'Italia assicurato che la detta somma, dovuta alla medesima società per rimborso di i.v.a., sarebbe stata accreditata in quella data.
Infatti il 16 giugno 1987, appena ricevuto l'accredito di tale somma sul proprio conto presso il Banco di Sicilia, la UO AB NI aveva versato alla Cassa di risparmio di Torino i 40 milioni in acconto della maggior somma dovuta. Secondo gli opponenti, però, il ritardo non andava inteso come inadempimento, in quanto la richiesta di rinvio era stata determinata da incombenze burocratiche loro non addebitabili. Pertanto sostennero che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, ne' la provvisoria esecuzione era giustificata, e negarono che la UO AB NI avesse lasciato protestare un assegno d'importo considerevole, come asserito dalla Cassa di risparmio nel ricorso. Lamentarono che l'emissione del decreto provvisoriamente esecutivo aveva provocato gravi danni alla società UO AB, la quale si era vista notificare decreti ingiuntivi ottenuti da altri istituti bancari con la sola giustificazione che il tribunale di Torino aveva già concesso alla Cassa di risparmio il decreto opposto e dedussero che la società medesima ancora risentiva degli effetti negativi conseguiti all'emissione di tali decreti, poiché le era stato chiesto il rientro dai fidi accordati da diversi istituti bancari. Gli opponenti, infine, asserirono che il decreto opposto andava dichiarato nullo e privo di effetti ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto l'autenticazione della copia loro notificata non riportava la data del rilascio della dichiarazione di conformità, in violazione dell'art. 14 della "legge complementare al cpc"; e che alla dichiarazione di nullità ex art. 156 cpv. c.p.c. doveva seguire la perenzione del decreto stesso e di tutti gli atti successivi, comprese le iscrizioni ipotecarie.
Essi, quindi, conclusero in via principale per la dichiarazione di nullità del decreto e d'inefficacia degli atti conseguenti;
nel mento, per la revoca del provvedimento mancandone i presupposti. In via riconvenzionale, per la declaratoria di responsabilità della Cassa di risparmio di Tonno per i danni loro provocati e da accertare in corso di causa.
L'istituto di credito si costituì, assumendo che nei confronti della UO AB NI era stata anche presentata istanza di fallimento da parte del Banco di Napoli;
che a suo tempo non v'era stato alcun accordo per consentire alla società di versare la somma di lire 40 milioni entro il 9 giugno 1987, avendo la medesima società unilateralmente proposto un piano di rientro dallo scoperto;
che la Cassa di risparmio non era affatto obbligata ad attendere ulteriormente il promesso pagamento, anche perché detto piano non era stato rispettato;
che la raccomandata era stata inviata per posta dalla società il 9 giugno 1987 ed era stata ricevuta già dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. La Cassa di risparmio ammise che dalla scheda informativa esibita con il ricorso non emergeva l'avvenuto protesto di un assegno emesso dalla UO AB NI (bensì il mancato pagamento di esso alla prima presentazione, con rimessione al notaio, presso il quale era stato onorato), ma affermò che il pericolo nel ritardo - sulla cui base era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto - trovava riscontro nella circostanza che la società, oltre a dover attendere il rimborso dell'IVA per poter versare un acconto di lire 40 milioni, era scoperta verso la BNA per lire 385.000.000, verso la BNL per lire 36.000.000 e verso la COMIT per lire 136.000.000.
La Cassa di risparmio, inoltre, pose in evidenza che altri decreti ingiuntivi erano stati emessi nel confronti della UO AB NI;
che per la rilevata mancanza della data nell'autentica del decreto l'art. 14 della legge n. 15 del 1968 non comminava alcuna nullità, neppur desumibile dalla previsione dell'art. 156 I^ comma c.p.c. (il cui 2^ comma neppure era applicabile, non costituendo l'apposizione della data un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto); e concluse per il rigetto dell'opposizione.
Respinta dal G.I. l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, il processo restò interrotto, perché il procuratore della società comunicò che quest'ultima era stata dichiarata fallita dal tribunale di Torino, con sentenza del 12 febbraio 1988. La causa fu riassunta dagli opponenti TO e AR, ma il fallimento della N.M.E. restò contumace.
All'esito dell'istruzione (nel corso della quale il procuratore della AR contestò anche l'esistenza dell'assegno di cui alla scheda informativa prodotta dalla CRT con il ricorso introduttivo, sostenendo che la concessione del decreto opposto aveva innescato un processo tale da determinare in breve tempo il fallimento della società) il tribunale, con sentenza depositata il 'DI agosto 1994, dichiaro' improcedibile la domanda proposta dall'istituto di credito contro la società poi fallita, revocando nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo e compensando tra dette parti le spese giudiziali. Respinse l'opposizione proposta dal TO e dalla AR, confermando il decreto ingiuntivo e dando atto che il 16 giugno 1987 era avvenuto il pagamento di lire 40 milioni, quale acconto sull'importo globale. Rigettò la domanda riconvenzionale formulata contro la Cassa di risparmio e condannò in solido il TO e la AR al pagamento delle spese giudiziali in favore della medesima Cassa.
La pronunzia fu impugnata con separati atti dal TO e dalla AR, i quali dedussero censure sostanzialmente analoghe, al cui accoglimento si oppose la Cassa di risparmio di Torino, mentre il fallimento della UO AB NI restò contumace. La corte di appello di Torino, con sentenza n. 3 19/96 depositata il 15 marzo 1996, rigettò i gravami e condannò gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado, osservando:
Che, con il primo motivo, gli appellanti riproponevano la questione degli effetti derivanti alla validità del decreto ingiuntivo dalla mancanza della data nell'attestazione di conformità all'originale, apposta, in calce alla copia rilasciata in forma esecutiva dal cancelliere, e sostenevano essere il provvedimento radicalmente viziato da nullità, dovendosi considerare con cura la particolare e significativa dizione della disposizione richiamata, con particolare riguardo al verbo utilizzato dal legislatore, che sarebbe perentorio e diretto ad indicare l'ineluttabilità del comando;
Che l'assunto non poteva essere condiviso, perché il testo dell'art.14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (erroneamente qualificata come complementare al c.p.c.) si limitava a specificare le modalità con cui il pubblico ufficiale doveva eseguire l'autentica della copia di un atto, senza comminare alcuna sanzione per l'ipotesi in cui mancasse taluno degli elementi formali prescritti;
Che, secondo l'esatto rilievo dei primi giudici, non era consentito ricavare la previsione della nullità dall'interpretazione del principio generale di cui all'art. 156 cpv. c.p.c., in quanto la data dell'autentica non appariva un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo cui mirava il rilascio della copia del decreto ingiuntivo, pervenuta poi, attraverso la notifica al destinatario, a completa conoscenza del debitore pur se sprovvista di quella indicazione di data;
Che nel codice di rito esisteva una specifica previsione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, riferita però all'ipotesi in cui la notifica del provvedimento non fosse stata eseguita entro il termine fissato dall'art. 644, decorrente dal giorno del deposito in cancelleria del provvedimento medesimo e non anche da quello del rilascio della copia ad opera del cancelliere;
Che il legislatore, prescrivendo la notifica del decreto ingiuntivo per copia "l'autentica" (art. 643 cpv. c.p.c.) bene avrebbe potuto (se ne avesse avuto la volontà) prevedere in tal sede le conseguenze ricollegabili ad eventuali difetti di forma riscontrati nella relativa attestazione;
Che con il secondo motivo gli appellanti chiedevano la revoca del decreto opposto, sostenendo che al momento della presentazione del relativo ricorso la società UO AB NI non versava in mora, avendo la Cassa di risparmio di Torino consentito una proroga del pagamento del debito al fine di permettere alla debitrice d'incassare dalla Banca d'Italia una somma dovuta a titolo di rimborso IVA;
Che però la stessa visione dei fatti proposta dal TO smentiva la verità dell'assunto, evidenziando come nessun assenso fosse stato dato dalla Cassa alla domanda di proroga del termine di adempimento parziale;
Che, invero, dallo stesso contenuto della citazione (richiamato in sentenza) si evinceva non soltanto che alla prima richiesta la C.R.T. aveva opposto il silenzio, escludendo ogni ipotesi d'intesa e così impedendo il sorgere di alcuna aspettativa favorevole nella controparte, ma anche che i debitori avevano ritenuto necessario inoltrare un'altra istanza per ottenere lo slittamento del termine di pagamento dell'acconto, in tal modo dimostrando d'ignorare la disponibilità della creditrice ad assecondare la loro nuova pretesa;
Che, secondo la difesa della AR, con raccomandata del 6 giugno 1987 sarebbero stati confermati gli accordi nel senso che la C.R.T. avrebbe consentito alla società una proroga, ma di ciò non era stato offerto il minimo spunto probatorio;
Che la raccomandata in questione risultava spedita il 9 giugno 1987 dalla AR quale legale rappresentante della società N.M.E., senza possibilità di stabilire in quale giorno fosse pervenuta alla C.R.T., e peraltro essa recava in calce l'annotazione della parola "procedere" con sigla di qualche funzionario della banca, ad indicare non certo una manifestazione di volontà conforme alla richiesta espressa, sicché, dinanzi ad una situazione tanto chiara, non si vedeva quali altri elementi occorressero per smentire la tesi dell'accordo raggiunto tra debitrice e C.R.T.;
che, dunque, rispondeva al vero la circostanza che la N.M.E. ed i suoi fideiussori non avevano mantenuto l'impegno di rientrare nel debito, rimettendo il primo acconto di 40 milioni entro e non oltre il 9 giugno 1987, in quanto tale somma era stata versata soltanto il giorno 16 seguente;
che, in ordine al diniego assunto dal tribunale in materia di prove testimoniali, le deduzioni proposte dal TO in primo grado tendevano a dimostrare non le modalità del preteso accordo raggiunto con la banca, ma il comportamento ostruzionistico tenuto dal direttore dell'agenzia 17 della C.R.T. dinanzi agli inviti, alle richieste ed alle offerte provenienti dalla AR, asseritamente recatasi in banca anche il 12 giugno 1987 per mostrare il telegramma della Banca d'Italia contenente notizia dell'accredito e chiedere alla C.R.T. di riscuotere direttamente la somma attraverso una delega;
che anche da un eventuale raccolta di tale prova non si vedeva quali dati favorevoli alla tesi del TO si sarebbero potuti acquisire, mentre l'asserita visita della AR all'agenzia 17 della C.R.T. ancora il 12 giugno 1987 cioè tre giorni dopo l'invio della raccomandata destinata a "consacrare" l'accordo tra le parti per una proroga del termine di pagamento) sottolineava come la stessa AR ben sapesse di non avere ottenuto alcuna assicurazione dal direttore dott. Bertoluzzi;
che il discorso ora svolto valeva anche nei confronti della nominata AR, la quale aveva dichiarato di riproporre tutte le conclusioni da lei assunte in primo grado, ivì comprese le istanze istruttorie, con pieno rinvio alle posizioni del TO;
che non era possibile attribuire ulteriori significati alla doglianza formulata dalla difesa di costei, circa il rigetto delle istanze probatorie, trattandosi di doglianza inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata specificità, non essendo state esposte argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza di primo grado;
che con il terzo motivo gli appellanti chiedevano che la Cassa di risparmio di Torino fosse dichiarata responsabile dei danni (e tenuta, quindi, a risarcirli), conseguiti all'errore consistente nell'avere affermato l'esistenza del protesto di un assegno emesso dalla N.M.E., ottenendo la provvisoria esecuzione del decreto, tale da portare ben presto al fallimento della società;
che in tal senso la domanda era stata intesa anche dal tribunale, il quale si era posto il problema dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'emissione del decreto esecutivo a favore della C.R.T. e gli asseriti danni derivatine, ovvero il fallimento della UO AB;
che la doglianza era inammissibile per carenza di legittimazione attiva degli appellanti, condannati con il decreto ingiuntivo a pagare una certa somma in quanto fideiussori omnibus della società ed in solido con questa, peraltro costituita in forma di s.r.l. e quindi dotata di personalità giuridica;
che, pertanto, sarebbe spettato alla società - e, per essa, ora al curatore del relativo fallimento - proporre la domanda di risarcimento, mentre egli era rimasto contumace.
Contro la suddetta sentenza i signori NO TO e IA AR hanno proposto separati ricorsi per cassazione, affidati a quattro analoghi motivi illustrati con memorie.
La banca Cassa di risparmio di Torino, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, resiste con distinti controricorsi. Il fallimento della UO AB NI s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
I ricorsi del TO (n. 5687/97 R.G.) e della AR (n. 5841/97 R.G.), siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente NO TO denunzia "violazione di cui all'art. 360 c.p.c. con riferimento all'art. 14 L.
4.1.1968 n. 15 e all'art. 156 cpv. c.p.c., per omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti con riferimento alla ricorrenza degli elementi presupposti nonché alla validità della esecutorietà del decreto ingiuntivo in ordine alla rilevata mancanza della data di attestazione della conformità dell'atto rilasciata in un con la formula da parte del cancelliere del tribunale di Torino". La corte territoriale avrebbe erroneamente risolto il tema processuale proposto, con riferimento alla richiesta nullità dell'atto, decidendo che il requisito formale (di cui era stata lamentata la carenza) non sarebbe stato indispensabile al raggiungimento dello scopo perseguito con il rilascio del decreto ingiuntivo.
La pronunzia non sarebbe condivisibile, perché il legislatore avrebbe stabilito che la data costituirebbe elemento indispensabile dell'atto, come andrebbe desunto dall'adozione nella norma del verbo "dovere". Nè sarebbe esatto confutare la tesi del ricorrente con il richiamo alla mancanza di precedenti giurisprudenziali a sostegno di essa.
Di contenuto analogo è il primo motivo svolto nel ricorso della AR. Le suddette censure non hanno fondamento. L'art. 6432 c.p.c., dopo avere stabilito nel primo comma che l'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge nel secondo comma che "Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 1337 e seguenti" dello stesso codice. Tale notificazione, come chiarisce il terzo comma della citata norma, determina la pendenza della lite. Il rilascio della copia autentica rientra tra le attribuzioni del cancelliere (art. 2714 c.c., art. 58 e 744 c.p.c., art. 76 disp. att. c.p.c.). Copia autentica è quella che il pubblico ufficiale dichiara essere conforme al proprio originale: l'autenticazione della copia è l'attestazione che essa è conforme all'originale, rilasciata dal pubblico ufficiale autorizzato.
Dalla normativa suddetta non si evince in alcun modo che la mancanza della data in cui si è fatto luogo all'autenticazione si traduca in un vizio idoneo ad inficiare la validità di questa. È vero che l'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nel disciplinare l'autenticazione di copie (così la rubrica), stabilisce nel secondo comma che "Essa consiste nel l'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio". Ma, a parte il rilievo che neppure tale norma contempla sanzioni di nullità, vertendosi nella specie in terna di atto del processo la citata disposizione va coordinata coi disposto dell'art. 156 c.p.c., alla stregua del quale non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, salvo il caso in cui l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Orbene, posto che, come sopra rilevato, elemento essenziale dell'autenticazione della copia è l'attestazione della sua conformità all'originale, deve escludersi che la mancanza della data in cui l'autentificazione stessa è stata eseguita possa incidere su quell'elemento, con la conseguenza che la mancanza medesima si traduce in una semplice irregolarità inidonea a rendere invalido l'atto, quando - come nella specie - non venga in discussione che esso fosse conforme all'originale.
Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in base alla formula adottata dal citato art. 14 della legge n. 15 del 1968, perché tale profilo meramente letterale non può superare il principio espresso in via generale dall'art. 156 c.p.c. A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, con congrua motivazione immune da vizi logici, che si sottrae perciò alle censure dei ricorrenti.
Con il secondo mezzo di cassazione costoro deducono "violazione di cui all'art. 360 c.p.c. con riferimento all'art. 642 c.p.c. per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, con riferimento alla formula concessa in violazione del disposto di cui all'art. 642 c.p.c. per il non rincorrere le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà, per la rilevata errata dichiarazione in ordine all'esistenza a carico della opponente di un protesto". Sul punto sarebbero errate le decisioni sia del tribunale sia della corte di appello.
Il primo giudice non avrebbe dato una motivazione logica per il rigetto della chiesta sospensione della provvisoria esecuzione, mentre la corte di appello avrebbe ritenuto il TO e la AR carenti di legittimazione a pretendere la richiesta di danni, essendo questa (legittimazione) riconosciuta soltanto al curatore del fallimento della UO AB NI.
La tesi dei giudici di appello sarebbe semplicistica, perché non terrebbe conto del fatto che, essendo stata azionata la solidarietà passiva dei fideiussori, a costoro andrebbe attribuita anche la solidarietà attiva o legittimazione attiva. Non sarebbe, infatti, ipotizzabile una legittimazione passiva senza che ad essa faccia riscontro una legittimazione idonea a sancire il diritto alla propria tutela.
Sarebbe dunque immotivata l'esclusione della legittimazione in capo al TO ed alla AR, in quanto entrambi nell'esecuzione immobiliare avrebbero perduto i propri beni ed avrebbero perciò diritto a richiedere i danni subiti.
Il motivo, nel termini in cui è stato articolato, è privo di fondamento.
Premesso che sono inammissibili in questa sede le doglianze relative alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e al rigetto della richiesta di sospensione della medesima (perché si tratta di provvedimenti a carattere ordinatorio appartenenti al primo grado del processo - artt. 642 e 649 c.p.c. - e peraltro assorbiti dalle sentenze definitive), le censure dei ricorrenti sembrano essenzialmente dirette contro la statuizione della corte territoriale che ha negato ingresso alla pretesa risarcitoria, dai medesimi ricorrenti azionata. Tale pretesa ha ad oggetto i danni che essi assumono di avere subito a causa dell'errore (in cui sarebbe incorsa la banca resistente), relativo all'esistenza del protesto di un assegno emesso dalla UO AB (in realtà non protestato). Su questo erroneo presupposto sarebbe stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che avrebbe aperto la strada ad iniziative di altri creditori da cui sarebbe poi derivato il fallimento della società.
La corte torinese ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per carenza di legittimazione attiva degli appellanti" (cioè del TO e della AR), "condannati con il decreto ingiuntivo a pagare una certa somma in quanto fideiussori omnibus della N.M.E. ed in solido con questa, peraltro costituita in forma di società a responsabilità limitata, e quindi certamente dotata di personalità giuridica.
Tale ratio decidendi si rivela corretta per le considerazioni che seguono.
Non è controverso che il TO e la AR avessero prestato fideiussione in favore della UO AB NI s.r.l. (soggetto autonomo e dotato di propria personalità giuridica in quanto società di capitali). Neppure è controversa l'esistenza del credito vantato dalla Cassa di risparmio di Torino. Per il pagamento di detto credito il TO e la AR erano obbligati in solido con la società debitrice, in forza della prestata fideiussione (art.1944, primo comma, c.c.).
Essi, dunque, sono stati chiamati in giudizio per il pagamento del l'obbligazione citata in base al detto titolo, valido ed efficace indipendentemente dal fatto che la società sia stata poi dichiarata fallita. Anche ammettendo che il fallimento sia causalmente riconducibile all'erronea indicazione di un assegno protestato (ma la circostanza non appare accertata, secondo le risultanze della sentenza emessa dalla corte di Torino), gli eventuali danni da esso derivati sarebbero stati subiti dalla società e sarebbero stati perciò azionabili soltanto dalla curatela del fallimento di questa, mentre il TO e la AR resterebbero del pari obbligati al pagamento per effetto della prestata fideiussione. Non ha, quindi, pregio l'argomento, illustrato in memoria dal ricorrenti, secondo cui essi avrebbero lamentato non già i danni subiti dalla società bensì quelli da loro direttamente sopportati per essere rimasti esposti all'azione esecutiva sul propri beni. Si deve replicare che ciò è conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione fideiussoria dal medesimi assunta, sicché essi non possono dolersi per gli effetti di un'attività legittima posta in essere dal creditore allo scopo di recuperare il proprio credito. Con il terzo mezzo di cassazione i ricorrenti deducono ancora "violazione di cui all'art. 360 c.p.c. per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, con riferimento alla mancata costituzione in mora del debitore per avere la C.R.T. accettato tacitamente il rinvio del pagamento".
La sentenza impugnata avrebbe reso sul punto in modo contraddittorio un'interpretazione soggettiva delle espressioni usate dal TO con i suoi atti difensivi, ed avrebbe valutato in maniera errata e contraddittoria la circostanza riguardante la prova offerta dalla AR.
A dire del TO sarebbe errata l'affermazione secondo cui il silenzio da parte della C.R.T. avrebbe impedito la nascita di aspettative favorevoli al ricorrente. In realtà, le prove richieste avrebbero avuto il solo scopo di dimostrare la tacita accettazione della proposta di rinvio per la soluzione definitiva del rapporto di debito - credito. La dichiarazione d'inammissibilità dei mezzi istruttori avrebbe impedito tale accertamento. Sarebbe bastato prendere in esame la raccomandata spedita il 9 giugno 1987 dalla AR per non mettere in dubbio che tale lettera fosse stata consegnata in tempo utile. Comunque non sarebbe possibile disconoscere che la AR avesse fatto con diligenza tutto il possibile nei confronti della C.R.T., ne' sarebbero ravvisabili nei confronti della società o degli attuali ricorrenti elementi idonei a deporre per una loro inadempienza.
La AR avrebbe esibito il telegramma con il quale la Banca d'Italia comunicava l'avvenuto accredito di lire 75.000.000, di cui 40 milioni immediatamente versati tramite bonifico per evitare ulteriore ritardo, in attesa di soddisfare pienamente il credito. Non vi sarebbe stato, quindi, più nulla da contestare al debitore, il quale ad horas avrebbe provveduto a saldare il dovuto. Il motivo non ha fondamento.
La sentenza impugnata ha proceduto ad una dettagliata analisi dei dati acquisiti al processo (v. pag. 17 - 22), ponendo in luce tra l'altro: 1) che la stessa versione dei fatti proposta dal TO evidenziava come nessun assenso fosse stato dato dalla banca alla domanda diretta ad ottenere la proroga del termine di adempimento parziale;
2) che la lettera raccomandata spedita il 9 giugno 1987 (a parte l'incertezza circa il giorno in cui sarebbe pervenuta alla C.R.T.) recava in calce l'annotazione della parola "procedere", con la sigla di qualche funzionario della banca, e ciò doveva interpretarsi come manifestazione di volontà contraria alla richiesta espressa (nè si vede, per la verità, quale diversa interpretazione fosse possibile); 3) che la prova testimoniale richiesta (alcuni capi della quale sono stati perfino trascritti nella sentenza impugnata) non avrebbe apportato alcun dato favorevole alla tesi del TO, mentre l'asserita visita della AR all'agenzia 17 della C.R.T. il 12 giugno 1987 - cioè tre giorni dopo l'invio della raccomandata destinata a "consacrare" l'accordo tra le parti per una proroga del termine di pagamento - sottolineava come la stessa ben sapesse di non avere ottenuto alcuna assicurazione dal direttore dott. Bertoluzzi.
Come si vede, dunque, la corte di merito ha svolto un articolato percorso argomentativo per escludere l'esistenza della presunta proroga del pagamento, percorso adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, sicché in realtà le censure dei ricorrenti si traducono non già nella denunzia di vizi motivazionali bensì in un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello congruamente effettuato dai giudici di merito, apprezzamento che viene richiesto a questa corte e che non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità.
Con il quarto mezzo di cassazione si deduce "violazione dell'art.260 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti con riferimento al danno subito dall'opponente in proprio".
La censura ripropone la doglianza concernente il ritenuto difetto di ne ad agire dei ricorrenti per il risarcimento dei presunti danni. questione già esaminata nel quadro del secondo motivo, onde è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte in quella sede. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti;
e i ricorrenti in solido (attesa la comune posizione processuale assunta), per il principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della C.R.T., liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna in solido i ricorrenti TO e AR al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 3.118.400= di cui lire due milioni e cinquecentomila per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999