Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2004, n. 43878
CASS
Sentenza 30 settembre 2004

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Al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dal giudice, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che la decisione di sospendere l'ordine non consegue alla mera pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad una valutazione prognostica dei tempi di definizione, e dei possibili esiti, della procedura pendente valutando in concreto, e contemperando seppure in via provvisoria, i due interessi potenzialmente confliggenti: quello pubblico, alla rapida definizione delle situazioni giuridiche ed alla riparazione del bene giuridico violato attraverso l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; quello (privato) del condannato ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in pendenza di una situazione giuridica controversa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2004, n. 43878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43878
    Data del deposito : 30 settembre 2004

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