CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2023, n. 44884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44884 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI EN nato il [...] NG GUOLI nato il [...] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia Odello ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26 settembre 2023 il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44884 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/10/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 1 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna alle pene di legge e al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, inflitta in primo grado a IN FE e UA LI per i delitti di cui agli artt. 110,474 cod. pen. e 648, 61 n. 2 cod. pen. in relazione all'acquisizione e messa in vendita di un cospicuo numero di prodotti industriali - calzature - recanti il marchio contraffatto "ALL STAR CV", ascritti in Roma il 15 febbraio 2019, con la confisca del materiale sequestrato. 1.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, gli imputati, che hanno articolato un ampio motivo d'impugnazione, poggiato sulla deduzione dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) e e) cod. proc. pen.. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza sarebbe carente sui profili riguardanti l'attitudine ingannatoria della merce sequestrata, avuto riguardo alla figura del consumatore "medio" e la sussistenza dell'elemento costitutivo della contraffazione di un "marchio", che, nel caso in esame, non recava denominazioni di sorta ed appariva di evidente grossolanità, anche a causa degli elementi qualitativi dei beni, la cui imitazione meramente figurativa avrebbe potuto configurare altre, diverse e meno gravi fattispecie di reato. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento alla deposizione di un operante di polizia giudiziaria, privo di competenza professionale, mentre avrebbe dovuto disporre, come invocato con i motivi di appello, una "consulenza tecnica", che avrebbe potuto accertare la violazione effettiva della tutela di marchi registrati e le caratteristiche di inoffensività della condotta. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso che si profonde sull'assunta grossolanità della falsità del marchio è generico e manifestamente infondato. Per un verso, esso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che - in un contesto, peraltro, di c.d. doppia conforme, nel quale gli enunciati delle sentenze di primo e secndo grado si integrano vicendevolmente - ha dato conto, con motivazione razionale e immune da censure di illogicità, dell'avvenuta riproposizione, anche nei particolari - costituti da "due strisce nella parte mediana inferiore e dal disegno riprodotto sul "puntale paracolpi multistrato" - del marchio registrato e della potenzialità ingannevole dell'immutatio veri, anche in pregiudizio di persona di ordinaria avvedutezza, del marchio figurativo delle scarpe in 4 sequestro (pag.2); le lagnanze mosse, sul punto, dall'atto di impugnazione assumono connotazione puramente contestativa ed autoreferenziale ed invitano questa Corte, con argomentazioni peraltro evanescenti e "di stile", ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, di esclusiva attribuzione del giudice di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre, men che meno fumosamente, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Per altro verso, la sentenza della Corte di merito si è conformata al costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Cass. sez..5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndyaie Samba, Rv. 281702; Cass. sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722; Cass. sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assan Wade, Rv. 275814; Cass. sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836). Pertanto, è certamente irrilevante - contrariamente a quanto variamente e confusamente sostenuto nel ricorso, anche attraverso l'elencazione di un coacervo indistinto di massime giurisprudenziali - che il prezzo di vendita, le caratteristiche della merce e dei materiali, la qualità dell'offerente siano tali da garantire la consapevolezza da parte dell'acquirente della contraffazione: attraverso la cessione, il marchio viene messo in circolazione, e tanto, oltre a recare un danno al detentore del marchio, determina il pericolo oi successive ed ulteriori messe in commercio, con modalità disparate. Quanto, poi, alla ragione di censura che investe il mancato ricorso ad una perizia per l'accertamento della contraffazione e dell'attitudine decipiente del marchio oggetto di contestazione, mentre è necessario ricordare lo stabile indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale sulle istanze di rinnovazione del dibattimento il giudice d'appello esercita un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se ne risulti l'inutilità a fini probatori (ex multis, Cass. sez. 2, n. 7737 del 11/02/1983, Pozzetti, Rv. 160355), deve solo essere aggiunto che il profilo dedotto è stato compiutamente illustrato non 2 soltanto attraverso la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, dotato comunque di competenza professionale idonea a fornire, legittimamente, suppoito tecnico alle risultanze dell'attività investigativa (sez. 2, n. 12942 del 16/01/2007, Mocci, Rv. 236384), ma anche in base all'attestazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico, che ha certificato la rispondenza dei requisiti figurativi del prodotto alle caratteristiche del marchio registrato (pag. 2 sent. impugnata). Né rileva, ancora, che le scarpe sequestrate non riportassero denominazioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale (d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30), "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese". Quanto, infine, "alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen.", in disparte ogni considerazione sull'apoditticità ed assertività della censura mossa con il ricorso, del tutto aspecifica, deve solo sottolinearsi che la Corte d'appello ha pianamente ed esaustivamente rimarcato che gli imputati sono imprenditori nel settore commerciale di riferimento, che le centinaia di calzature sequestrate in negozio erano regolarmente esposte per la vendita e che le migliaia di scarpe rinvenute nel magazzino erano identiche, per tipologìa e requisiti, a quelle vincolate nel punto vendita, circostanze univocamente dimostrative della finalità di farne massiccio, illecito commercio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 2415, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALL STAR C.V., che liquida in complessivi euro 2415,00 oltre accessori di legge. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia Odello ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26 settembre 2023 il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44884 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/10/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 1 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna alle pene di legge e al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, inflitta in primo grado a IN FE e UA LI per i delitti di cui agli artt. 110,474 cod. pen. e 648, 61 n. 2 cod. pen. in relazione all'acquisizione e messa in vendita di un cospicuo numero di prodotti industriali - calzature - recanti il marchio contraffatto "ALL STAR CV", ascritti in Roma il 15 febbraio 2019, con la confisca del materiale sequestrato. 1.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, gli imputati, che hanno articolato un ampio motivo d'impugnazione, poggiato sulla deduzione dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) e e) cod. proc. pen.. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza sarebbe carente sui profili riguardanti l'attitudine ingannatoria della merce sequestrata, avuto riguardo alla figura del consumatore "medio" e la sussistenza dell'elemento costitutivo della contraffazione di un "marchio", che, nel caso in esame, non recava denominazioni di sorta ed appariva di evidente grossolanità, anche a causa degli elementi qualitativi dei beni, la cui imitazione meramente figurativa avrebbe potuto configurare altre, diverse e meno gravi fattispecie di reato. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento alla deposizione di un operante di polizia giudiziaria, privo di competenza professionale, mentre avrebbe dovuto disporre, come invocato con i motivi di appello, una "consulenza tecnica", che avrebbe potuto accertare la violazione effettiva della tutela di marchi registrati e le caratteristiche di inoffensività della condotta. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso che si profonde sull'assunta grossolanità della falsità del marchio è generico e manifestamente infondato. Per un verso, esso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che - in un contesto, peraltro, di c.d. doppia conforme, nel quale gli enunciati delle sentenze di primo e secndo grado si integrano vicendevolmente - ha dato conto, con motivazione razionale e immune da censure di illogicità, dell'avvenuta riproposizione, anche nei particolari - costituti da "due strisce nella parte mediana inferiore e dal disegno riprodotto sul "puntale paracolpi multistrato" - del marchio registrato e della potenzialità ingannevole dell'immutatio veri, anche in pregiudizio di persona di ordinaria avvedutezza, del marchio figurativo delle scarpe in 4 sequestro (pag.2); le lagnanze mosse, sul punto, dall'atto di impugnazione assumono connotazione puramente contestativa ed autoreferenziale ed invitano questa Corte, con argomentazioni peraltro evanescenti e "di stile", ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, di esclusiva attribuzione del giudice di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre, men che meno fumosamente, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Per altro verso, la sentenza della Corte di merito si è conformata al costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Cass. sez..5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndyaie Samba, Rv. 281702; Cass. sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722; Cass. sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assan Wade, Rv. 275814; Cass. sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836). Pertanto, è certamente irrilevante - contrariamente a quanto variamente e confusamente sostenuto nel ricorso, anche attraverso l'elencazione di un coacervo indistinto di massime giurisprudenziali - che il prezzo di vendita, le caratteristiche della merce e dei materiali, la qualità dell'offerente siano tali da garantire la consapevolezza da parte dell'acquirente della contraffazione: attraverso la cessione, il marchio viene messo in circolazione, e tanto, oltre a recare un danno al detentore del marchio, determina il pericolo oi successive ed ulteriori messe in commercio, con modalità disparate. Quanto, poi, alla ragione di censura che investe il mancato ricorso ad una perizia per l'accertamento della contraffazione e dell'attitudine decipiente del marchio oggetto di contestazione, mentre è necessario ricordare lo stabile indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale sulle istanze di rinnovazione del dibattimento il giudice d'appello esercita un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se ne risulti l'inutilità a fini probatori (ex multis, Cass. sez. 2, n. 7737 del 11/02/1983, Pozzetti, Rv. 160355), deve solo essere aggiunto che il profilo dedotto è stato compiutamente illustrato non 2 soltanto attraverso la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, dotato comunque di competenza professionale idonea a fornire, legittimamente, suppoito tecnico alle risultanze dell'attività investigativa (sez. 2, n. 12942 del 16/01/2007, Mocci, Rv. 236384), ma anche in base all'attestazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico, che ha certificato la rispondenza dei requisiti figurativi del prodotto alle caratteristiche del marchio registrato (pag. 2 sent. impugnata). Né rileva, ancora, che le scarpe sequestrate non riportassero denominazioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale (d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30), "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese". Quanto, infine, "alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen.", in disparte ogni considerazione sull'apoditticità ed assertività della censura mossa con il ricorso, del tutto aspecifica, deve solo sottolinearsi che la Corte d'appello ha pianamente ed esaustivamente rimarcato che gli imputati sono imprenditori nel settore commerciale di riferimento, che le centinaia di calzature sequestrate in negozio erano regolarmente esposte per la vendita e che le migliaia di scarpe rinvenute nel magazzino erano identiche, per tipologìa e requisiti, a quelle vincolate nel punto vendita, circostanze univocamente dimostrative della finalità di farne massiccio, illecito commercio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 2415, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALL STAR C.V., che liquida in complessivi euro 2415,00 oltre accessori di legge. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE