Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2013, n. 18432
CASS
Sentenza 19 novembre 2013

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Non è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 5 luglio 2011 nel caso Dan/Moldavia -, per avere la sentenza di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza nuova escussione dei testi, trattandosi censura riconducibile, con adattamenti, alla nozione di "vizio di violazione di legge" di cui all'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2013, n. 18432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18432
Data del deposito : 19 novembre 2013

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