Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Non è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 5 luglio 2011 nel caso Dan/Moldavia -, per avere la sentenza di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza nuova escussione dei testi, trattandosi censura riconducibile, con adattamenti, alla nozione di "vizio di violazione di legge" di cui all'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2013, n. 18432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18432 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/11/2013
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - N. 1929
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 9861/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IT N. IL 20/04/1948;
avverso la sentenza n. 274/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Pastore Luigi del Foro di Lecce che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giorgio del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Ricorrente DA TT.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 settembre 2012, la Corte d'appello di LECCE, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 7 luglio 2009 dal Tribunale di Lecce - Sezione staccata di Gallipoli ed in accoglimento della impugnazione proposta dalle parti civili, dichiarava DA TT responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2, commesso, per colpa generica e per inosservanza della disciplina della circolazione stradale, in danno di AN NI, in Gallipoli l'8 luglio 2007, condannandolo, in solido con il responsabile civile Ina Assitalia s.p.a., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, eccezion fatta per le provvisionali a queste accordate. Il Tribunale aveva invero giudicato la vittima unica responsabile del proprio decesso per avere effettuato, percorrendo, in sella al proprio ciclomotore, la strada provinciale che da Alezio conduce a Gallipoli, una manovra repentina di spostamento in diagonale da destra a sinistra, sulla stessa carreggiata sulla quale, nel suo stesso senso di marcia, transitava l'imputato alla guida della Lancia K targata AX640WP. La Corte distrettuale ha invece affermato la responsabilità dell'imputato, venuto a collisione con il ciclomotore mentre era intento a sorpassarlo, non avendo osservato le specifiche prescrizioni imposte poste dal codice della strada a carico del conducente intento ad effettuare una siffatta manovra. Secondo la Corte di merito, tenuto conto della deposizione del teste UN BI (le cui dichiarazioni rese alla P.G. furono acquisite ex art. 512 c.p.p., a seguito del sopravvenuto decesso), allo DA doveva ascriversi una condotta di guida imprudente perché questi, pur in presenza di uno spostamento repentino del veicolo antagonista dal margine destro della carreggiata verso la linea di mezzeria, procedendo a velocità inadeguata e non prudenziale, omise di prevederlo benché la vittima avesse segnalato tale intenzione azionando il prescritto indicatore di direzione sinistro e benché fosse intuibile l'intenzione della stessa di recarsi al distributore di carburanti posto sull'opposta carreggiata.
Ricorre personalmente per cassazione l'imputato articolando tre motivi per inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e per vizi della motivazione, così riassunti.
Con il primo e con il secondo motivo di ricorso, denunzia il vizio di travisamento della prova e l'inutilizzabilità della deposizione del teste UN (peraltro incriminato del reato di cui all'art. 371 bis c.p., per le false dichiarazioni rese quale persona informata dei fatti nel corso delle indagini svolte dal P.M. in relazione all'incidente per cui è processo) per avere la Corte d'appello ritenuto che l'imputato fosse in procinto di eseguire il sorpasso del ciclomotore condotto dalla vittima mentre questa già aveva in realtà manifestato l'intenzione di svoltare a sinistra;
laddove tutte le altre testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale e gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici avevano dimostrato che la parte offesa si spostò all'improvviso dall'estremo margine destro della stessa carreggiata (percorsa da entrambi i veicoli) per raggiungere il centro della strada, così venendo ad interferire con la traiettoria dell'autovettura condotta dall'imputato, al quale qualsiasi manovra restò pertanto preclusa al fine di evitare la collisione.
Con la terza censura si duole l'imputato dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che, come chiarito dal Tribunale sulla scorta delle opinioni espresse dai diversi consulenti di parte e delle deposizioni testimoniali acquisite, non vi fu alcuna manovra di sorpasso, preordinata e successivamente portata a compimento dallo DA, ma una disperata manovra di emergenza compiuta nell'estremo tentativo di fronteggiare l'imprevedibile ed improvvida condotta di guida della vittima che repentinamente attraversò obliquamente la carreggiata rendendo impossibile evitare la collisione. Con memoria depositata in cancelleria in data 15 novembre 2013, la parte civile costituita:
AN IO, confutati i motivi di gravame dedotti dall'imputato, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso od in subordine, il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore dell'imputato, solamente in sede di discussione, ha censurato la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello riformato la pronunzia di assoluzione di primo grado in punto responsabilità, ancorché ai soli effetti civili, senza far luogo alla nuova escussione dei testi;
ciò in violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN c/Moldavia. Il Collegio, condividendo quanto già statuito sul punto dalla Sez. 5^ con la sentenza n. 51396 del 2013 rv. 257831 non può non giudicare inammissibile la doglianza, trattandosi di censura riconducibile "con adattamenti, alla nozione del vizio di violazione di legge" ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e quindi deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, "da far valere, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno"; comunque non rilevabile d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità.
Passando ai motivi di annullamento ritualmente dedotti con l'atto di impugnazione, devono ritenersi infondate la prima e la seconda censura. Osserva il Collegio, in primo luogo, che priva di pregio appare l'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da UN BI, indicato nella lista dei testimoni del P.M. quale teste cd. assistito ex art. 210 c.p.p., n quanto iscritto dallo stesso P.M. nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 371 - bis c.p., nel procedimento penale n. 1474/2008 RGNR, in relazione alle dichiarazioni rese, quale persona informata dei fatti nella fase delle indagini preliminari svolte a carico dell'imputato DA in ordine all'incidente stradale de quo. Deduce il ricorrente siffatte specifiche ed analitiche puntualizzazioni. In senso conforme attesta, ancorché genericamente, la stessa Corte d'appello nella motivazione della sentenza impugnata, laddove testualmente si assume che "non è noto per quale fatto sia stato iscritto nel registro degli indagati". Le dichiarazioni rese dal UN alla P.G. il 10 luglio 2007 ed in seguito al P.M. in data 19 ottobre 2007 erano state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p., sopravvenuto il decesso dello stesso UN il 14 aprile
2009 e quindi prima dell'udienza del 23 aprile 2009 fissata nel giudizio di primo grado, per la sua escussione. Deve quindi ritenersi non vietata la lettura delle dichiarazioni rese da imputato di reato ed. collegato o connesso ex artt. 512 e 513 c.p.p., nel caso in cui sopravvenga l'impossibilità della ripetizione della deposizione in dibattimento ovviamente se non dovuta alla specifica volontà di sottrarsi al contraddicono, ma attesa l'oggettiva impossibilità della formazione della prova in contraddittorio (Sez. 6^, n. 1472 del 1998 rv. 213452; Sez. 4^, n. 5821 del 2004 rv. 231303); donde l'utilizzabilità in giudizio di dette dichiarazioni a fini probatori (cfr. Sez. 6^, n. 6628 del 1991 rv. 190241, arg. a contrario;
Sez. 3^, n. 11950 del 1994 rv. 200618; S.U. n. 27918 del 2010 rv. 250198). Nè può dirsi sussistente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il vizio di "travisamento della prova" sol perché i Giudici di seconda istanza avrebbero "utilizzato" le dichiarazioni del UN onde affermare, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, la penale responsabilità dell'imputato. Giova rammentare che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1^, n. 24667 del 2007), il fenomeno della prova "travisata" ricorre nel caso in cui, per effetto di un errore percettivo e non di giudizio, sia ammesso un fatto sicuramente escluso o contraddetto in atti ovvero qualora sia escluso un fatto palesemente confermato oppure qualora sia ritenuta esistente una prova fenomenicamente inesistente od ancora se sia supposto il contenuto di una prova, effettivamente esistente, ma incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio. Nelle applicazioni giurisprudenziali dello statuto del vizio di travisamento della prova (anche alla luce del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, che ora ne consente il rilievo anche in base al contenuto di altri atti di natura processuale o probatoria specificamente indicati dal ricorrente, non soggiacendone più la rilevabilità esclusivamente dal testo della motivazione del provvedimento) il vizio viene ritenuto sussistente "soltanto quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato".
Costituisce comunque principio indiscusso, reiteratamente riaffermato con plurime pronunzie di questa Corte, quello secondo il quale, anche nel quadro della novellata formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), "non è tuttora consentito alla Corte di cassazione, procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri da giudice di merito" restando al giudice di legittimità "preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (cfr. Sez. 4^ n. 19710 del 2009). Ora, nel caso di specie, la Corte d'appello, in esito all'apprezzamento alla stessa riservato in sede di rilettura delle dichiarazioni del teste assistito UN e dopo aver sottoposto a vaglio critico complessivo l'opinione dell'ing. Cariati, consulente tecnico del P.M. nonché gli ulteriori elementi indiziari desumibili dai dati obiettivi della localizzazione dei danni riportati dai veicolo coinvolti nell'incidente, è pervenuta a ricostruire la dinamica del sinistro in termini divergenti da quelli ritenuti dal Giudice di prime cure. I Giudici di seconda istanza si sono invero convinti che la collisione tra l'autovettura condotta dall'imputato ed il ciclomotore della vittima fosse avvenuta mentre il primo procedeva al sorpasso, essendo prevedibile per lo DA che la vittima intendeva spostarsi a sinistra per entrare nel distributore di carburanti ubicato sull'opposta carreggiata, una volta azionato l'indicatore di direzione di sinistra di guisa che l'urto sarebbe stato evitabile grazie all'azionamento del segnale acustico cosiccome pochi istanti prima era accaduto in occasione del sorpasso eseguito dal LE: conducente dell'automobile che precedeva l'imputato. Nulla quindi di più lontano e diverso dal travisamento della prova. Vero è invece che, come osservato dal Procuratore Generale, il ricorrente, sotto l'apparenza della surrettizia deduzione del suddetto vizio, ha inteso contestare l'apprezzamento delle richiamate emergenze cosiccome compiuto dai Giudici d'appello, eccependo l'inattendibilità del teste UN, perché indagato di reato collegato, allo scopo di prospettare una non consentita rivisitazione della ricostruzione fattuale del sinistro;
donde l'asserita violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quale prova illegittimamente giudicata decisiva. Circa la terza censura, ritiene il Collegio che la Corte d'appello sia effettivamente incorsa nei dedotti vizi motivazionali di insufficienza ed illogicità della motivazione. Può in vero affermarsi come i Giudici di seconda istanza abbiano sostanzialmente adottato argomentazioni (invero incongrue rispetto alle risultanze fattuali) nell'ottica di "supportare" la tesi dedotta dalle parti civili appellanti a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato per aver cagionato la collisione con il motoveicolo condotto dalla vittima. In sintesi la Corte distrettuale, al fine di trovare riscontri alla sussistenza dei profili di colpa - generica e specifica - imputati allo DA per aver urtato il ciclomotore condotto dalla vittima nel momento in cui si accingeva a sorpassarlo, ha del tutto omesso di sottoporre a globale ed organico vaglio critico l'intero materiale probatorio raccolto, analiticamente descritto ed evidenziato nella sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha ritenuto, sulla base della differenza di velocità tra i due veicoli coinvolti nel sinistro;
delle dichiarazioni del UN (che, transitando sulla stessa strada provinciale in direzione di Alezio, si avvide che l'automobile condotta dallo DA, procedendo in senso inverso, ebbe ad invadere la sua semicarreggiata nell'atto in cui effettuava il sorpasso del motoveicolo che ovviamente procedeva nel suo stesso senso di marcia) e della localizzazione dei danni riportati dai due veicoli (ed in particolare dalla Lancia K, risultata danneggiata nella parte anteriore anziché sulla fincata destra) che "l'imputato certamente stava compiendo una manovra di sorpasso". La Corte d'appello non ha in particolare spiegato come possa ritenersi compatibile, sul piano logico, la sopra riferita ricostruzione dell'episodio (dalla medesima sostanzialmente mutuata dall'opinione espressa dal consulente tecnico delle parti civili appellanti, sposata dai difensori delle stesse) con le diverse (e del tutto contrastanti) emergenze istruttorie - costituite dalle convergenti deposizioni dei testi LE e RA (cfr. sentenza di primo grado - fgl. 3 e 11) - che videro "lo DA spostarsi sulla sinistra contemporaneamente all'Attanasi, evidentemente nel tentativo di evitarla "(cfr. sentenza di primo grado - fgl. 12) oltreché dalla testimonianza di SI (trasportato sulla vettura guidata dall'imputato) che riferì che, quando lo DA era giunto a pochi metri di distanza dal ciclomotore che lo precedeva, questo "ha svoltato decisamente a sinistra" di guisa che "lo DA per evitarla, ha fatto la stessa manovra". Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, con assunti apodittici, che il mero "raffronto" tra la velocità cui procedeva lo DA (67-69 km. all'ora) e quella del ciclomotore al momento dell'impatto (15-20 km. all'ora) conduceva, senza ombra di dubbio, a ritenere che "l'auto stesse sorpassando il motociclo". Anche a tale proposito, la Corte distrettuale ha omesso di prendere in esame (al fine di procedere alla necessaria confutazione comparativa dei diversi dati probatori dando poi adeguata contezza del convincimento raggiunto) quanto riferito dal teste RA (conducente di altra automobile in transito, sul medesimo tratto di strada che, al momento del sinistro seguiva la vettura guidata dall'imputato) che vide l'automobile condotta dal LE sorpassare in ciclomotore che, immediatamente dopo si "muoveva senza guardare" e che "attraversava diagonalmente la strada come se dovesse entrare nel distributore", tagliando la strada all'automobile condotta dallo DA. Ha precisato inoltre il teste che, prima che il ciclomotore intraprendesse la succitata manovra di attraversamento, lo stesso si trovava "sul bordo destro della strada, fuori del manto stradale". Nel momento in cui fu veduto dal teste, il ciclomotore era "fermo". Avrebbe quindi dovuto la Corte d'appello valutare criticamente tale obiettivo dato di fatto, in uno con le altre risultanze. Sul piano logico e della comune esperienza, da tale circostanza avrebbe potuto desumersi la giustificazione della bassa velocità cui procedeva il motoveicolo all'atto della collisione dopo aver, pochi istanti prima, abbandonato la posizione di quiete in cui si trovava tanto non valendo quindi necessariamente a dimostrare che si fosse in presenza di manovra di sorpasso tra i due veicoli. Egualmente censurabili, nell'ottica della "tenuta logica" della motivazione (la cui verifica viene sollecitata dal ricorrente con il terzo motivo di annullamento) appaiono le apodittiche affermazioni della Corte d'appello in punto alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento nonché alla ritenuta esigibilità di una diversa condotta di guida ovverosia in ordine, quindi, alla sussistenza dello stesso addebito colposo. Anche a tale riguardo i Giudici di seconda istanza, con assunti motivazionali contraddittori e comunque fondati su di una non completa ed esaustiva valutazione critica delle risultanze, pur avendo sottolineato che la vittima si era resa responsabile di "una manovra gravemente imprudente" spostandosi "repentinamente" dal margine destro della strada verso la linea di mezzeria, hanno tuttavia imputato allo DA non di aver omesso una tempestiva manovra di "emergenza" (essendosi compiuta l'invasione della semicarreggiata di sua pertinenza, nel brevissimo spazio di DUE secondi, come acclarato dal consulente tecnico del P.M. ing. Carati), ma di aver violato l'obbligo di "prevenire "siffatta" improvvida e subitanea deviazione" del ciclomotore sul rilievo preminente dell'accensione dell'indicatore di direzione sinistro e della presenza del distributore di carburanti ubicato sull'opposta semicarreggiata. Da tale apodittico e carente assunto motivazionale (basato sulla sola constatazione che la visuale non poteva dirsi impedita o compromessa per lo DA dalle contenute dimensioni dell'autovettura Opel Astra guidata dal LE, che lo precedeva) esula del tutto la confutazione di due argomenti a contrario evidenziati dal Primo Giudice e desunti dal materiale istruttorie acquisito (cfr. sentenza di primo grado fgl. 15) ovverosia:
1. il dato non univocamente certo della perdurante accensione dell'indicatore di direzione sinistro del ciclomotore anche al momento del sopraggiungere dell'autovettura condotta dallo DA, posto che tale circostanza fattuale - riferita dal teste LE - era stata invece smentita dal teste SI, trasportato sulla vettura investitrice;
2. anche sposando la versione dei fatti resa dal teste LE, meno favorevole per l'imputato, la possibilità per lo DA di scorgere preventivamente in funzione, l'indicatore di direzione sinistro del ciclomotore era stata esclusa dal consulente tecnico della difesa ing. Vernaleone (fgl. 8) che aveva chiarito (sulla base di analitici ed approfonditi rilievi di fatto desunti dalla posizione degli indicatori direzionali dei ciclomotori e dal fatto che il solo LE fu colui che notò in funzione l'indicatore di direzione sinistro del ciclomotore) che, siccome i veicoli procedevano incolonnati dietro al ciclomotore, lo DA fu in grado di vedere detta segnalazione nel momento in cui il veicolo guidato dalla vittima restò "scoperto" alla sua visuale e precisamente nel momento in cui fu sorpassato dall'automobile condotta dal LE e quindi allorché l'AN si spostò repentinamente a sinistra senza previamente attendere che tutte le automobile che seguivano quella del LE l'avessero superata. In sostanza, secondo l'opinione del consulente, a quel punto all'imputato, raggiunta dalla vittima la mezzeria in circa due secondi, nessuna efficace manovra di emergenza fu possibile adottare per evitare l'urto, se non spostarsi anch'esso verso il centro della strada.
Da ultimo appare censurabile l'ulteriore assunto argomentativo della sentenza impugnata laddove si è ritenuta "esigibile" anche per lo DA (quale comportamento alternativo dotato di effetti impeditivi dell'evento) l'attivazione della segnalazione acustica nel momento di compiere il sorpasso del ciclomotore la cui conducente, udito il clakson azionato poco prima dal LE nell'atto di superarla, si spostò ancora più a destra. L'asserzione appare illogica e contraddittoria a fronte della ricostruzione della condotta di guida della vittima, condivisa dalla stessa Corte d'appello, come testè riferito. È del tutto pacifico che l'AN effettuò uno spostamento gravemente imprudente e repentino verso il centro della strada nello spazio temporale di DUE secondi, dopo essersi accostata al margine destro all'atto di essere sorpassata dalla vettura guidata dal LE, non attendendo il transito di quelle che la seguivano e quindi dell'automobile dello DA di guisa che questi ebbe a disposizione 0, 2 od al più 0, 7 secondi per evitare l'impatto, come rilevato dal consulente del P.M. (cfr. sentenza di primo grado - fgl. 17, 18). La Corte d'appello ha quindi illogicamente rimproverato allo DA una siffatta omissione obliterando che, anche ove l'imputato fosse stato in grado di azionare il clakson, ciò avrebbe coinciso con il momento dell'inevitabile impatto e non sarebbe servito quindi ad evitare la collisione, non avendo la vittima prestato la benché minima attenzione ai veicoli che seguivano l'automobile del LE. La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in accoglimento della impugnazione proposta dall'imputato ai soli effetti civili. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda processuale al fine di verificare, alla luce di quanto sin qui premesso se ricorrano i presupposti atti a ritenere sussistente la responsabilità civile dell'imputato in ordine all'incidente stradale in cui trovò la morte AN NI, procedendo altresì al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014