Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/01/2003, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSAESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 11873 N/533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Ra0 0 755 03 R.G.N. 31020/01 1588 Dott Giovanni Presidente OL.LA Cron. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. Consigliere Ud.07/11/02Dott. Erminio RAVAGNANI - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere CRISCUOLO Rel. Consigliere Dott. Alessandro Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - - Consigliere Dott. Ugo VITRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A., DIVISIONE ALCATEL SIETTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che la rappresenta e difende untitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 contro 1283 -1- PAPAPICCO GAETANO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2544/00 del Tribunale di BARI, depositata il 11/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Emanuele FORNARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O.. -2- Alc. Svolgimento del processo 1 Con ricorso depositato il 22 ottobre 1996 TA IC -convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Bari giudice del lavoro l'LC LI s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato, esponendo che: era stato licenziato per riduzione di personale ed era stato quindi collocato in mobilità, secondo le previsioni dell'accordo sindacale collettivo in data 6 luglio 1992; sulla base di tale accordo, al momento della risoluzione del rapporto egli aveva sottoscritto un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale, con la firma del quale l'azienda si era obbligata - previa accettazione, da parte del ricorrente, della risoluzione del rapporto lavorativo e della rinunzia ad ogni rivendicazione nei confronti della società in riferimento al rapporto medesimo ad erogargli un “trattamento integrativo ai - sensi dell'art. 4, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291", a titolo di "estinzione transattiva", corrispondente ad una somma (fissa) di lire dieci milioni e ad un importo ulteriore (variabile) calcolato secondo la tabella allegata all'accordo e determinato in ragione dell'età del soggetto e del tempo che lo separava dal raggiungimento dell'età pensionabile;
al momento del pagamento della seconda "tranche", avvenuto 2 alcuni mesi dopo la firma del verbale di conciliazione individuale, gli era stata versata da LC s.p.a. una somma inferiore a quella stabilita, a causa delle trattenute fiscali operate sull'intero importo riscosso a titolo di trattamento integrativo. Su tali premesse l'attore chiese che: 1) si dichiarasse che l'intero incentivo dovuto dall'azienda in forza del verbale di conciliazione individuale doveva essere versato in applicazione di quanto ivi previsto e secondo la disposizione di cui all'art. 4, commi 2 bis e 2 ter, della citata normativa – al netto delle ritenute di legge;
2) si - condannasse, pertanto, LC LI s.p.a. al pagamento della somma corrispondente alle ritenute operate, oltre interessi e rivalutazione;
3) in subordine, si condannasse la società a pagare la somma corrispondente alle ritenute operate sull'importo di dieci milioni, sempre con interessi e rivalutazione;
4) si condannasse la convenuta al pagamento delle spese del giudizio. LC LI s.p.a. - Div. LC SI, nel costituirsi, addusse in via preliminare l'improponibilità della domanda per intervenuta transazione (in sede sindacale) inoppugnabile;
il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, spettando la cognizione della controversia al giudice tributario;
l'infondatezza del ricorso, in quanto le parti avrebbero determinato un diverso trattamento fiscale dell'incentivo, stabilito al netto quanto all'erogazione fissa per tutti di dieci milioni ed al lordo quanto all'importo variabile. La domanda fu accolta dal Pretore adito con sentenza avverso la 3 quale LC LI s.p.a. propose appello. L'appellato si costituì per resistere al gravame. Il Tribunale di Bari - sezione del lavoro, con sentenza depositata 1'11 dicembre 2000, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, considerando (per quanto qui rileva): che la questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione andava trattata con priorità e risultava, però, priva di fondamento, perché, come già affermato da questa Corte a sezioni unite (sentenza n. 769 del 13 novembre 1999), il principio - in forza del quale la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta (cioè tra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in quanto l'indagine sulla legittimità della ritenuta comporta una causa di natura tributaria - non poteva trovare applicazione nella controversia in esame;
che, infatti, nel caso di specie non veniva in rilievo la legittimità, sotto il profilo tributario, delle ritenute fiscali operate dall'attuale ricorrente, non si contestava che le somme corrisposte al lavoratore fossero soggette a quelle ritenute, non si negavano, in definitiva, i presupposti dell'imposizione tributaria ma, in presenza del pattuito pagamento al netto della somma di dieci milioni, si trattava di stabilire se analoga pattuizione fosse 4 intervenuta anche per la cosiddetta cifra variabile, con la conseguenza che anche per essa l'azienda dovesse accollarsi il carico fiscale, e questo era problema d'interpretazione dell'accordo che non toccava la pretesa del fisco a riscuotere i tributi;
che la censura con la quale la società si doleva per il rigetto della preliminare eccezione d'improponibilità della domanda, sollevata sulla base della preclusione nascente dall'art. 2113 cod. civ., non era fondata, perché la controversia in esame non aveva ad oggetto l'impugnazione dell'accordo raggiunto tra le parti ma riguardava il contrasto in ordine all'interpretazione del medesimo, del quale si chiedeva l'esatto adempimento;
che, venendo al punto centrale della causa, si trattava di stabilire se, in forza dell'accordo in data 6 luglio 1992, la c.d. “cifra variabile” dovesse essere versata al lavoratore al netto delle ritenute fiscali o se, al contrario, tale cifra variabile dovesse considerarsi al lordo delle ritenute suddette;
che, sul punto, il collegio aderiva a quanto già statuito sul punto (in fattispecie identica) da questa Corte con sentenza n. 9167 del 10 luglio 2000, con la quale era stata giudicata legittima la pronuncia dei giudici del merito che aveva accolto la domanda del lavoratore in ordine all'interpretazione della volontà contrattuale desumibile dal citato accordo del 6 luglio 1992, secondo cui gli importi considerati dalle parti avevano la medesima natura ed erano stati sottoposti alle stesse condizioni di erogazione. Avverso la sentenza suddetta LC LI s.p.a. - Div. LC SI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. TA IC ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata alle sezioni unite civili di questa Corte, essendo stato nuovamente addotto (tra l'altro) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La società ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione - al quale la pronunzia di Con il secondo mezzo di cassazione questa Corte a sezioni unite va limitata, ai sensi dell'art. 142 -disp.att. c.p.c. la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, dell'art. 4, comma 2 bis e comma 2 ter, della legge n. 291 del 1988, in relazione alla giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di trattenute fiscali, anche in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 1, 2 e 5 c.p.c.). Il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo ritenuto che l'oggetto del giudizio non concernesse l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscali bensì l'interpretazione della volontà delle parti contraenti. La sentenza impugnata, così pronunciando, avrebbe disatteso in toto il principio - costantemente affermato in giurisprudenza 1 secondo il quale la qualificazione della sorte fiscale del singolo trattamento economico non potrebbe dipendere dalla volontà delle parti contraenti. In presenza di erogazioni "al lordo" l'azienda avrebbe applicato sul trattamento in questione le trattenute fiscali che riteneva dovute, adempiendo in tal modo la propria obbligazione tributaria delegata. Con la conseguenza che, se il percettore di tale erogazione avesse nutrito perplessità circa l'obbligo di effettuare quelle ritenute, il suo stato d'animo non sarebbe stato qualificabile come dubbio sulla corretta interpretazione del contratto: in simili casi, infatti, il vigente ordinamento stabilirebbe che il soggetto passivo della ritenuta fiscale, il quale ritenga in concreto la somma versata esente dalla ritenuta medesima, abbia come unica strada quella di evocare in giudizio l'amministrazione finanziaria dinanzi al giudice tributario. comeTale giurisdizione non verrebbe meno qualora si deduca fatto dal Tribunale, peraltro sulla base di una norma regolante la retribuzione utile ai fini previdenziali -- il carattere non retributivo delle somme sulle quali è stata operata la ritenuta, in quanto proprio il caso oggetto del presente giudizio rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario, concernendo - per quanto riguarda l'aspetto fiscale una controversia tra sostituito e +sostituto d'imposta relativa all'assoggettamento alle ritenute d'acconto I.R.P.E.F. delle somme dovute al lavoratore in virtù di conciliazione in sede sindacale, promossa dal sostituito d'imposta per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il sostituto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, nonché la restituzione delle somme maggiorate degli interessi. Sotto questo profilo, quindi, la soluzione accolta dal giudice del merito avrebbe finito con l'introdurre ex officio un diverso thema decidendum rispetto a quello prospettato in giudizio dalle parti, con conseguente emersione di un pregiudiziale vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Ancora, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che la società ricorrente non si sarebbe appropriata della somma trattenuta ma l'avrebbe già versata all'erario. La soluzione accolta dalla sentenza impugnata, dunque, comporterebbe a carico della LC l'imposizione di un doppio pagamento. Ed andrebbe sottolineato che, per quanto esposto nel primo motivo, essa non avrebbe neppure legittimazione ad agire nei confronti del fisco per la restituzione del versamento preteso indebito da controparte, spettando tale legittimazione unicamente al percettore dell'erogazione (sicché anche per ragioni sistematiche la presente controversia apparterrebbe alla giurisdizione delle commissioni tributarie). Con riferimento al profilo sostanziale, l'assoggettamento a tassazione (anche se "separata") di tutto quanto erogato a titolo d'incentivazione all'esodo sarebbe pacifico. Ed andrebbe ricordato che l'assoggettamento a tassazione separata sancito - dall'art. 4, commi 2 bis e 2 ter, della legge n. 191 del 1988 – sarebbe stato confermato anche per le erogazioni a titolo risarcitorio o transattivo, a norma dell'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 23 marzo 1995, n. 85. Lo stesso dovrebbe dirsi con riferimento all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Le indicazioni desumibili da tale normativa sarebbero chiare e univoche nell'attestare la corretta esecuzione dell'accordo da parte della ricorrente, la quale non avrebbe potuto derogare alle disposizioni vigenti in materia tributaria. Le suddette censure non hanno fondamento e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. E' vero che nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione del principio secondo cui la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta (cioè, con riferimento al caso di specie, tra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, perché l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, che deve essere definita (con effetti di giudicato sostanziale) dal giudice cui la cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche con l'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga né quando la controversia stessa sia insorta soltanto tra sostituto e sostituito (perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice, di essa munito, provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso, ex artt. 99-102 c.p.c., applicabili anche nel processo tributario per il richiamo contenuto nell'art. 39, comma 1°, del DPR 26 ottobre 1972, n. 636, ed ora nell'art. 1, comma 2°, del D. L.vo. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, peraltro, nell'art. 14 disciplina espressamente le ipotesi di litisconsorzio ed intervento), né quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria. Tale scadenza, infatti, incide sull'ammissibilità e sulla fondatezza dell'azione da proporre dinanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, in quanto l'ordinamento non prevede alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità 0 infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni 10 tributarie (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 16 marzo 1999, n. 141/99/s.u.; 10 ottobre 1994, n. 8277; 27 ottobre 1993, n. 10865; 9 marzo 1993, n. 2803; 20 maggio 1992, n. 5664). Si tratta di principi che il collegio condivide ma che non sono applicabili nella fattispecie. Nel caso de quo non viene in evidenza la legittimità, sotto il profilo tributario, delle ritenute fiscali operate dalla ricorrente, non si contesta che le somme corrisposte al lavoratore fossero soggette a quelle ritenute (tant'è che la LC adduce di averle versate all'erario e l'altra parte sostiene che esse dovevano restare a carico della medesima società in forza dell'intesa transattiva raggiunta, così a sua volta non ponendone in discussione la spettanza al fisco), non si negano, in definitiva, i presupposti dell'imposizione tributaria. Come questa Corte ha già affermato in controversie analoghe (ex multis: Cass., sez. un., 24 luglio 2000, n. 518/s.u.; 13 dicembre 1999, n. 888/s.u.; 17 novembre 1999, n. 787/s.u.), viene invece in rilievo il significato, e quindi l'interpretazione, degli accordi intervenuti tra le parti, in quanto il contrasto verte in ordine al riconoscimento, negato dall'azienda, del pagamento della cifra c.d. variabile anch'essa al netto della ritenuta fiscale, come previsto per la cifra fissa di lire 10 milioni. In altre parole, in presenza del pattuito pagamento al netto di quest'ultima somma, bisogna stabilire se analoga pattuizione fosse stata raggiunta 11 anche per la cosiddetta cifra variabile con la conseguenza che anche per questa l'azienda dovesse accollarsi il carico fiscale. E questo è, per l'appunto, problema d'interpretazione dell'accordo, che non tocca la pretesa del fisco a riscuotere (come ha riscosso) i tributi. In questo quadro, mentre non è pertinente il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte (citata in ricorso), l'argomento della medesima ricorrente secondo il quale la - qualificazione della sorte fiscale del singolo trattamento economico non potrebbe dipendere dalla volontà delle parti contraenti - neppure coglie nel segno. Invero, come emerge dalle considerazioni che precedono, non si discute della spettanza del tributo al fisco (e quindi della "sorte fiscale" del singolo trattamento economico), bensì dell'estensione dell'accordo già raggiunto in ordine alla cifra fissa anche alla cifra variabile. Che poi la società abbia già versato all'erario le somme trattenute è circostanza inidonea ad incidere sulla giurisdizione, in quanto attiene al rapporto tributario del tutto estraneo al presente giudizio. Infine, l'asserito vizio di ultrapetizione non sussiste. Come risulta dalla stessa narrativa dei fatti contenuta nel ricorso per cassazione, infatti, fin dall'inizio il thema decidendi della causa fu diretto ad accertare se le somme oggetto dell'accordo andassero versate al lavoratore, nella loro interezza e non limitatamente alla cifra fissa 12 di dieci milioni, al netto delle ritenute fiscali, senza mettere in discussione l'assoggettamento a tassazione delle somme medesime. Conclusivamente, il secondo motivo del ricorso deve essere respinto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla sezione lavoro di questa Corte per l'ulteriore corso in relazione agli altri motivi e per la pronunzia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone la trasmissione degli atti alla sezione lavoro per l'ulteriore corso in relazione agli altri motivi e per la ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ES O E DA OGNI SPESA, TASSA pronunzia sulle spese. C SEN DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-71 N. 533 Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002, nella camera consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente IL CANCHONECI Giovanni Giambattied Depositain in Cancelleria 20 GEN. 2003 125 01