Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice d'appello che, riformando la sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'appellante. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per violazione dl principio di tassatività, essendo stata applicata una misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2010, n. 42026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42026 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/11/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1866
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 7512/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NO, nato a *Messina il 2.11.1957*;
avverso la sentenza emessa l'11 luglio 2008 dalla Corte d'appello di Messina;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. RO NO, dichiarato colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, proponeva appello chiedendo di essere assolto per avere agito sotto l'influenza di una crisi epilettica, per provare la quale produceva documentazione medica. La Corte d'appello, nominato un perito psichiatra che diagnosticava una schizofrenia di tipo paranoide, con sentenza dell'11 luglio 2008, giudicato l'imputato incapace di intendere e volere, lo proscioglieva per difetto di imputabilità e, ritenuta l'attuale pericolosità sociale, ne ordinava il ricovero per una durata non inferiore a due anni presso la comunità terapeutica di cui era già ospite. L'imputato ricorre contro detta decisione e denuncia:
1. l'inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, per essere stato violato, con l'applicazione della misura di sicurezza, il divieto di reformatio in peius;
2. l'inosservanza degli arti 199, 215 e 222 cod. pen., per essere stata applicata, con violazione del principio di tassatività, una misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento. p.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la riforma di una sentenza di condanna a pena detentiva in sentenza di assoluzione, seppure seguita dall'applicazione di una misura di sicurezza, non configura una reformatio in peius, ma, all'opposto, una situazione di vantaggio per l'imputato, che viene affrancato dal giudizio di responsabilità penale riguardante un fatto di reato nonché dall'obbligo di sopportare l'espiazione della relativa pena (v. Cass., Sez. 1^, 19.2.1992 n. 4037, Guastasi, rv 189830). Non è corretto poi focalizzare l'attenzione sulla misura di sicurezza eventualmente applicata, perché questa, anche nell'ipotesi che comporti restrizioni alla libertà personale, non ha carattere afflittivo, dato che deve comunque servire a curare l'infermità mentale del soggetto prosciolto.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Le misure di sicurezza, così come le pene, sono tassativamente tipizzate dalla legge e non è consentito al giudice ampliarne il catalogo. Così stabilisce l'art. 199 cod. pen. uniformandosi alla disposizione di cui all'art. 25 Cost., comma 3. Ora le misure di sicurezza originariamente previste dall'ordinamento penale al fine di prevenire la pericolosità sociale della persona inferma di mente furono quelle detentive del ricovero in manicomio giudiziario (ora denominato ospedale psichiatrico giudiziario) o in casa di cura e custodia. A queste, dopo la pronuncia della sentenza n. 253 del 18.7.2003 della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 222 cod. pen., si è affiancata la misura, non detentiva, della libertà vigilata, che, assistita da "prescrizioni idonee a evitare le occasioni di nuovi reati" (v. art.228 cod. pen., comma 2), può essere applicata quando la misura detentiva potrebbe rivelarsi in concreto inidonea a soddisfare le esigenze, collegate e non scindibili, di cura dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità. In tal caso, ove l'imposizione di una misura segregante e totale come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dovesse apparire in concreto inadatta e lesiva del diritto alla salute dell'infermo di mente, il giudice ha il potere di adottare la misura non detentiva della libertà vigilata.
Nel caso concreto il giudice a qua, disponendo il ricovero del soggetto prosciolto per totale infermità di mente in una struttura terapeutica diversa dall'ospedale psichiatrico giudiziario ha applicato una misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento e, quindi, illegale.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che, tenendo conto dei principi sopra esposti, dovrà applicare la misura di sicurezza, anche non detentiva, che ritenga meglio idonea, in concreto, ad assicurare la cura dell'infermo e a contenere la sua pericolosità sociale.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010