Sentenza 21 maggio 2004
Massime • 1
In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate per il…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 ottobre 2008
Presidente: Giovanni Maria Flick Redattore: Gaetano Silvestri Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di costituzione di N.P.; udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto in fatto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2004, n. 36439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36439 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 21/05/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 954
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 14340/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV UD, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina in data 30.1.2004;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PIZZUTI Giuseppe;
Sentito P.G. Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Dif. Avv. AUTRO LAURA RYOLO;
OSSERVA:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 30.1.2004 il tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza, con cui il g.i.p. del tribunale della stessa città, in data 8.1.2004, aveva applicato a AV UD la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo a) e 73 e 74 DPR 309/90 (capo c).
Avverso la menzionata ordinanza del predetto tribunale del riesame lo AV proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione. L'indagato chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per il mancato deposito dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni;
2) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.; 3) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90; 4) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari;
5) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al criterio di scelta della misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo è infondato. L'inosservanza dell'art. 268 co. 4 c.p.p., il quale prescrive che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositate, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, in segreteria, insieme ai decreti che hanno autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, non è sanzionata a pena di nullità, nè comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, prevista dall'art. 271 co. 1 c.p.p. esclusivamente quando le intercettazioni siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, o quando non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 268 co. 1 e 3 c.p.p.. D'altra parte, poiché nessuna norma prescrive, a pena d'inutilizzabilità, che i verbali delle intercettazioni (tanto meno la trascrizione e la traduzione del contenuto dei colloqui registrati) debbano essere depositati a disposizione del difensore prima dell'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ne' che tale deposito debba avvenire in un momento immediatamente successivo, il P.M., quando richiede l'applicazione di una misura di cautela personale, non è tenuto ad esibire tale documentazione, ancorché gli elementi indizianti, posti a fondamento della richiesta, emergano dalle intercettazioni. Nè il detto deposito è prescritto nel procedimento davanti al giudice del riesame della misura cautelare, in quanto, a norma dell'art. 309 co. 4 c.p.p., il P.M. deve trasmettere al tribunale della libertà gli atti da lui esibiti al momento della richiesta d'applicazione della misura (Cass. 27.10.1998, Palazzo). Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Detti motivi, sotto la forma della denunzia di vizi di legittimità, propongono, in effetti, una diversa "lettura" del materiale indiziario, non consentita nel giudizio in Cassazione. È improponibile, invero, davanti alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art. 273 co. 1 c.p.p. l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata. Il controllo della Corte suprema, infatti, deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dell'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare (Cass. 6.10.1994, Pisanelli). Nella specie, la motivazione, con cui il tribunale del riesame ha giustificato la sussistenza, a carico dello AV, dei gravi indizi di colpevolezza ed ha rigettato le censure dell'indagato, è congrua ed esente da vizi logici ed errori giuridici.
Il quarto motivo è privo di fondamento.
I giudici di merito hanno evidenziato che nei confronti dell'indagato operava, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.., la presunzione di pericolosità introdotta dall'art. 275 co. 3 c.p.p., presunzione non superata, non essendo stata fornita la prova della definitiva ed irreversibile recisione dei rapporti con l'associazione. Quanto, poi, alla partecipazione al sodalizio ex art. 74 DPR 309/90, sussisteva, secondo i detti giudici, il pericolo di recidiva, desunto dalla stabile dedizione del prevenuto, per un lasso temporale apprezzabile, al commercio degli stupefacenti e dalla prospettiva di più consistenti profitti.
Il quinto motivo è manifestamente infondato.
L'accennata presunzione di pericolosità rende superflua ogni questione sulla scelta della misura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter Disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella udienza in Camera di consiglio, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004