Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali, deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio ritenuto più favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l'ha modificata, abbia ripristinato le pene più severe previste da altra legge anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, che aveva attribuito alla competenza del giudice di pace il reato, ma giudicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, che ha invece ripristinato l'originaria competenza del giudice ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2007, n. 38548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38548 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/09/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1270
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 030834/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE DI OG, N. IL 23/04/1967;
avverso SENTENZA del 01/12/2004 TRIB. DI BELLUNO SEZ. DIST. DI PIEVE DI CADORE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
DE DI OG ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 1.12.2004 dal Giudice monocratico del Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il 23.4.2000, e condannato alla pena di Euro 100,00 di ammenda, oltre statuizioni accessorie.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione, essendo al declaratoria di responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni generiche del verbalizzante app. Salmalaggi, essendo stato espunto dal fascicolo l'accertamento alcolimetrico, i cui risultati non erano quindi utilizzabili.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, per avere il giudice di merito ritenuto, ai sensi dell'art. 2 c.p., più favorevole il trattamento previsto dalla nuova normativa, prevedendo la sola pena alternativa dell'ammenda. Il ricorrente ha invece sostenuto che la valutazione sul principio del favor rei non può limitarsi alla sanzione, e che nella specie l'appellabilità della sentenza con le nuove disposizioni e la convertibilità della pena detentiva avrebbero quanto meno imposto una motivazione più ampia del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha assunto che il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, interamente decorsa prima della sentenza di merito, essendo il reato stato commesso il 23.4.2000 e la sentenza pronunciata il 1 dicembre 2004, e cioè oltre i quattro anni e mezzo previsti dalla legge.
Il ricorrente ha poi depositato memoria (tardiva a norma dell'art.611 c.p.p.) in data 14.9.2007, insistendo sull'eccezione di prescrizione.
In ordine al primo motivo di ricorso, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379; in particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (cfr. ex pluribus Cass. 4, 2 dicembre 2003, Mazzedda). Nella specie, non è dubitabile che il giudice abbia fornito adeguata motivazione all'affermazione di responsabilità, desumendola dalle dichiarazioni dell'agente accertatore e da quelle del teste Predetto. Va, inoltre, rilevato che, differentemente da quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione della sentenza impugnata è anche basata sull'accertamento dello stato etilico in base a esami clinici sul sangue, ai quali il DE DI si è volontariamente sottoposto. Tale dichiarazione di volontà risulta anche dall'esame degli atti (verbale di contestazione e dichiarazioni del teste Salmalaggi all'udienza del 23.10.2004).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è quindi congrua e logica, e pertanto non sindacabile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., 1 comma, lettera e).
Con il secondo motivo di ricorso il DE DI ha eccepito che, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, era più favorevole il trattamento sanzionatorio anteriore al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto pur prevedendo la sanzione dell'arresto congiuntamente a quello dell'ammenda, consentiva la conversione della pena detentiva ex L. n.689 del 1981, art. 53. Con recente giurisprudenza, questa Corte ha ritenuto che "in materia di successione di leggi penali, l'art. 2 c.p., comma 3, prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo;
pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal Tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n.151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto)" (Cass. 18.3.2004 n. 23613; conforme Cass.
4.6.2004 n. 36757). Le disposizioni transitorie di cui all'art. 63, comma 1, e D.Lgs. n.274 del 2000, art. 64, comma 2, estendono l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. citato, art. 52, comma 2, lett. c), e comma 3, anche ai procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, pur restando immutata la competenza in ordine al singolo procedimento del giudice diverso dal giudice di pace.
Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (pur convertendosi la prima in pena pecuniaria), è pena da ritenersi illegale, perché non più prevista dal citato art. 52, comma 2, lett. c), nonché comma 3, ed essendo queste ultime sanzioni più favorevoli sia rispetto alle pregresse (Cass.
4.6.2004 n. 36757; Cass.
3.6.2004 n. 39069; Cass.14.2.2003 n. 7343; Cass.
7.2.2003 n. 5933; Cass. 20.12.2002 n. 4852),
che a quelle successive, emanate con L. n. 214 del 2003. Con riferimento più specifico al motivo di ricorso, non vi è dubbio che - come ritenuto ormai dalla costante giurisprudenza di legittimità - che, pur dovendosi valutare le complessive modifiche della norma in esame per individuare quella più favorevole, nella specie le modifiche riguardano il trattamento sanzionatorie ed indubbiamente la previsione di una sanzione pecuniaria alternativa a pene detentive, ovvero di sanzioni detentive (quelle di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58) di minore rigore rispetto all'arresto, è
più favorevole, a norma dell'art. 2 c.p., comma 3, rispetto alle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda. Nessun argomento può modificare tale convincimento, non la possibilità di conversione della pena detentiva ex L. n. 689 del 1981, art. 53, in quanto la conversione è facoltativa ed è più favorevole l'inflizione diretta della pena pecuniaria, non la possibilità di proporre appello, che non elimina la sanzione detentiva e attiene al sistema delle impugnazioni e non alla pena, non la possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, valutato che se ne potrà usufruire in caso di una futura condanna a pena detentiva. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, (peraltro espressamente richiamato dalle norme transitorie sulla competenza penale del giudice di pace), pur essendovi state diverse modifiche legislative in ordine alle sanzioni applicabili per la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, deve applicarsi la legge più favorevole al reo, tenuto conto del tempo del commesso delitto e di quelle posteriori, non potendo nella specie influire la successiva modifica apportata dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha ripristinato le originarie pene dell'arresto congiuntamente all'ammenda, e che ovviamente riguarda i soli reati commessi dopo l'entrata in vigore di tale ultima novella legislativa (Cass. 183.2004 n. 23613). Pertanto, pur considerando le variazioni normative intervenute attraverso le numerose variazioni legislativa, il trattamento sanzionatorio più favorevole è senz'altro quello del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, lett. c), che il giudice di primo grado ha correttamente applicato.
Palesemente infondato è anche il motivo di ricorso attinente alla verificatasi prescrizione del reato, in quanto la sentenza di merito, pur emessa oltre il limite di anni quattro e mesi sei, a norma dell'art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p. previgenti, non applicandosi la normativa introdotta dalla L. n. 251 del 2005, che prevede un termine di prescrizione più lungo, di cinque anni (quattro + uno per le interruzioni), e ciò quindi in violazione della citata legge, art. 10, comma 2, è comunque nei termini per le sospensioni dal 16.10.2003 al 10.12.2003, e dall'1.4.2004 al 9.6.2004, per complessivi mesi tre e giorni uno, che hanno portato il termine di prescrizione al 24.1.2005, e quindi a data successiva a quelle di emissione della sentenza di merito dell'1.12.2004. Nè va valutato l'ulteriore tempo trascorso, perché, come è stato affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32 del 22.11.2000, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p., tra cui la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (conforme Cass. 12.11.1999 n. 14013). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007