Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23613
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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In materia di successione di leggi penali, l'art. 2 comma terzo cod. pen. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 comma secondo cod. strad., commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23613
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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