Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 2
L'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, cod.pen. di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell'interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod.pen., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un'assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.
L'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che ingiunge di provvedere all'urgente riparazione dell'immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, da parte del soggetto titolare dell'obbligo di manutenzione e conservazione della costruzione od edificio, integra il reato di cui all'art. 677 cod.pen, fattispecie speciale rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen.
Commentario • 1
- 1. Edificio pericolante, condanna per i chiamati all'eredità (Cass. 10549/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019
Il reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato. Vi è rilevanza penale per i chiamati all'eredità che comprenda un edificio pericolante, quando dalla situazione di rovina dell'immobile derivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 10/10/2003
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 895
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008459/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI IN N. IL 01/11/1940;
avverso SENTENZA del 05/11/2002 TRIBUNALE di PISA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 5 novembre 2002 il Tribunale di Pisa condannava TI TA, siccome responsabile del reato - in esso assorbita la contestata ulteriore violazione dell'art. 650 cod. pen. - di cui all'art. 677 co. 1^ e 3^ cod. pen. (quale tutore di
TI YR, proprietaria di fabbricati in stato di abbandono e già soggetti a crolli, ometteva di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo alle cose e alle persone derivanti dagli stessi e non ottemperava alla ordinanza sindacale, con la quale gli si era ingiunto di compiere i lavori necessari per ovviare a detto pericolo), alla pena di cinquecento euro di ammenda. Il tribunale, precisato che la violazione dell'art. 677 cod. pen. è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 650 stesso codice con conseguente assorbimento di quest'ultima nella prima, affermava che dalle testimonianze e dalla documentazione fotografica acquisite agli atti del processo risultava provato che dalle precarie condizioni degli immobili in questione, siti in centro abitato e prospicienti la strada pubblica, derivava un concreto pericolo alla incolumità delle persone.
Rilevava, inoltre, che l'imputato, tutore della sorella interdetta, proprietaria dei fabbricati pericolanti, era obbligato a provvedere ai lavori relativi sugli stessi, di guisa che non avendovi ottemperato aveva violato quanto disposto dall'art. 677 cod. pen.
2. Ricorre per Cassazione il TI, il quale deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 357 e segg. cod. civ., 15, 40 cpv., 42 ult. co., 650 e 677 1^ e 3^ co. cod. pen.), asserendo che il tutore della persona interdetta è facultato ad amministrarne i beni nell'esclusivo interesse economico e patrimoniale dell'incapace, di guisa che gli sono preclusi atti di intervento su immobili, come quelli di cui al capo di imputazione, che depauperino il patrimonio dell'interdetto con conseguente erronea attribuzione all'imputato dell'omissione attribuitagli, senza, poi, considerare che, atteso l'impiego esclusivo dei redditi dell'interdetta alle sue cure fisiche, era impossibile provvedere ai lavori necessari sugli immobili per rimuovere l'asserito pericolo mancandone i relativi mezzi finanziari;
rilevando che il reato in questione non era ipotizzabile, atteso che in concreto non si erano verificati crolli di natura tale da porre in effettivo pericolo l'incolumità delle persone;
osservando che, essendo punibile la violazione dell'ordinanza sindacale emessa nei suoi confronti con sola sanzione amministrativa (ex combinato disposto degli artt. 9 e 32 legge 689/1981 e 106 r.d. 383/1934), il reato di cui all'art. 650 cod. pen.
non poteva ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 677 co. 1^ e 3^ cod. pen..
Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo motivo di gravame la Corte precisa che il tutore della persona interdetta ha, tra gli altri, l'obbligo, a norma del combinato disposto degli artt. 382 e 424 co. 1^ cod. civ., di "...amministrare il patrimonio...con la diligenza del buon padre di famiglia..." rispondendo nei confronti del tutelato "...di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri...".
Ne discende che, rientrando la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei fabbricati tra i compiti di amministrazione ordinaria demandati al tutore della persona interdetta, la loro omissione lo rende soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., atteso che detta norma, prevedendo ("...il proprietario di un edificio...che minacci rovina ovvero chi per lui è obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio...") la possibilità che persona diversa dal proprietario sia tenuta alla manutenzione o alla riparazione dell'edificio, questa diventa soggetto attivo di detta contravvenzione, venendo la responsabilità del proprietario in considerazione soltanto sussidiariamente nella sola ipotesi, per quanto riguarda il caso di specie, in cui la persona diversa dal proprietario, obbligata alla manutenzione o alla conservazione, non possa, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, a tale obbligo adempiere (sul punto è stato affermato - Cass., 31.1.1953, Coppola, Giur. Completa Corte Cass. 1953, 1, 335, 1024 - che la responsabilità penale non è esclusa neppure dallo stato di povertà del proprietario): impossibilità, peraltro, motivatamente esclusa dal giudice del merito, di tal che le doglianze sul punto investono censure in fatto non proponibili in sede di legittimità.
Inammissibile, oltre che infondato, risulta il secondo motivo di gravame, atteso che, in punto di esistenza di un concreto pericolo per l'incolumità di cose o persone, la sentenza impugnata è congruamente motivata (cfr. pagg. 4 e 5 della medesima), e, riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è sufficiente il verificarsi della duplice evenienza che sia sorto il pericolo di rovina dell'edificio e che l'obbligato alla sua conservazione non abbia prontamente provveduto ai lavori necessari per rimuoverlo, non avendo alcuna rilevanza in proposito l'entità della verificanda pericolosità.
Infine, a prescindere dal rilievo che costantemente questa Corte ha affermato (per tutte, Sez. 1^, 19.6.1996, Vitale, Cass. pen., 1997, 1008) che l'inosservanza, da parte dell'imputato, dell'ordinanza del sindaco, che ingiunga di provvedere all'urgente riparazione dell'immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, integra il reato di cui all'art. 677 cod. pen., in quanto assorbente, siccome ipotesi speciale, di quello di cui all'art. 650 cod. pen., la doglianza sul punto risulta inammissibile per mancanza di interesse. Invero, il ricorrente non trarrebbe alcun concreto vantaggio da un annullamento sul punto, dal momento che, proprio secondo quanto esposto in ricorso, l'eventuale affermazione di illegittimità dell'assorbimento della contestazione ex art. 650 cod. pen. nel reato di cui all'art. 677 stesso codice produrrebbe l'effetto di gravarlo anche della violazione amministrativa ex art. 106 r.d. 383/1934, di guisa che, nella specie, non si verificherebbe l'effetto, al quale è condizionata l'ammissibilità di ogni gravame, di costituire, attraverso l'eliminazione di una pronuncia pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004