Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 4032
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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L'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, cod.pen. di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell'interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod.pen., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un'assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.

L'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che ingiunge di provvedere all'urgente riparazione dell'immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, da parte del soggetto titolare dell'obbligo di manutenzione e conservazione della costruzione od edificio, integra il reato di cui all'art. 677 cod.pen, fattispecie speciale rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen.

Commentario1

  • 1Edificio pericolante, condanna per i chiamati all'eredità (Cass. 10549/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019

    Il reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato. Vi è rilevanza penale per i chiamati all'eredità che comprenda un edificio pericolante, quando dalla situazione di rovina dell'immobile derivi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 4032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4032
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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