Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 25255
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 cod. pen.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.Lgs. n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 25255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25255
    Data del deposito : 7 luglio 2005

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