Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 cod. pen.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.Lgs. n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 25255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25255 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 863
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 16104/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IM LE N. IL 08/05/1964;
2) ER NA N. IL 13/08/1937;
avverso SENTENZA del 05/02/2004 TRIBUNALE di ISERNIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Mario Fraticelli chiedeva l'annullamento con rinvio. Rilevato che il difensore dell'imputata, Avvocato Generale dello Stato Maddalo chiedeva la conferma della sentenza, in subordine l'inammissibilità del ricorso o l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Il Giudice monocratico di Isernia assolveva l'imputata dal reato di cui all'art. 677 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato in quanto non era possibile elevare addebiti a titolo di colpa nei confronti della Soprintendente ai beni artistici del Molise, non essendo ancora stata acquisita la proprietà del bene al momento in cui si era verificato il crollo di parte del muro perimetrale dell'edificio denominato "anfiteatro romano Verlasce". Era emerso infatti dall'istruttoria espletata che il Ministero dei beni ambientali e culturali aveva occupato temporaneamente il territorio per dar luogo a lavori di scavo onde ricavare elementi sulla storia urbanistica dell'abitato, dopo che il bene era stato dichiarato di pubblica utilità, senza però che fosse intervenuto il provvedimento di espropriazione o fosse stato perfezionato un atto di cessione volontaria. In relazione alla responsabilità della Soprintendente quale "persona obbligata alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio" il giudice rilevava che il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni di rilevanza storico artistica (D.Lvo. 29/10/99 n. 490) prevedeva agli artt. 37 e 38 un intervento della pubblica amministrazione solo qualora il proprietario si rendesse inadempiente ad interventi urgenti ed indispensabili. Rilevava che pur essendo stata evidenziata una situazione di emergenza dai Vigili del fuoco e dal Sindaco, l'intervento di recupero e risanamento avrebbe comportato un dispendio enorme di denaro su un bene non ancora espropriato e per il quale era necessario indire conferenze di servizio, redigere elaborati tecnici e munirsi di provvedimenti di assenso di competenza di altri enti. Concludeva che per la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p. era necessario accertare la volontà cosciente e libera cui è condizionata anche l'imputabilità del reato contravvenzionale e che nel caso di specie sussisteva una impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.
Contro la decisione presentava appello il P.M., convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 677 c.p., in quanto il soggetto attivo del reato è identificato nel proprietario o in chi per lui è obbligato alla conservazione o vigilanza del bene, senza stabilire una gerarchia di responsabilità o individuare un ruolo principale ed uno sussidiario. Nel caso di specie, trattandosi di un bene di interesse artistico e storico, occupato temporaneamente per ordine del Ministero dei beni culturali, sussisteva un preciso obbligo imposto dall'art. 37 D.Lvo 490/99, in capo alla Soprintendenza, di provvedere direttamente agli interventi necessari alla conservazione del bene. Deduceva ancora contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice, dopo aver ritenuto che l'imputata aveva omesso di attivarsi a seguito della segnalazione di pericolo dei vigili del fuoco, la aveva assolta per mancanza dell'elemento psicologico della contravvenzione in quanto l'intervento avrebbe comportato un ingente impiego di risorse finanziarie, dovendo riguardare una vasta aerea: la contraddizione si rilevava nel fatto che l'accusa era quella di non aver compiuto i minimi lavori necessari per mettere in sicurezza il muro perimetrale e non l'intero complesso monumentale.
Presentava appello, convertito in ricorso, la parte civile deducendo violazione di legge in relazione all'art. 677 c.p nella parte in cui il giudice aveva ritenuto sussistere un ruolo sussidiario della Soprintendenza rispetto a quello del proprietario nella conservazione del bene e nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Con motivi aggiunti rilevava che nei fatti doveva essere configurato il più grave reato di cui all'art. 449 c.p. essendosi verificato un vero e proprio crollo del muro perimetrale.
Presentava appello incidentale, convertito in ricorso, l'imputata assistita dell'Avvocatura dello Stato e con tre distinti atti deduceva l'infondatezza delle tesi sostenute dagli appellanti sulla responsabilità della Soprintendenza, visto che l'art. 37 D.Lvo 490/99 non prevede un obbligo di intervento ma una semplice facoltà, l'infondatezza della richiesta di riqualificazione del fatto come crollo colposo, mancando il concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. Aggiungeva che l'art. 677 c.p., quando fa riferimento al proprietario o a chi per lui, utilizza un concetto civilistico che identifica colui che assume una posizione giuridica di garanzia consacrata in un obbligo legale.
Con atto successivo, presa cognizione dell'appello proposto dal P.M., deduceva carenza assoluta dell'interesse ad impugnare della parte civile, trattandosi di sentenza che non preclude, per la formula assolutoria utilizzata la possibilità di tutelare i propri interessi civili;
deduceva l'infondatezza dei motivi di impugnazione del P.M. in quanto la norma penale pone un vera e propria alternativa gerarchizzata di responsabilità tra il proprietario del bene o chi per lui e quest'ultimo deve essere individuato sulla base di una nozione civilistica e cioè colui che ha assunto una posizione di garanzia o di protezione dei terzi dalla fonte di pericolo;
nel caso in questione il richiamo all'art. 37 D.Lvo 490/99 non è idoneo a configurare un obbligo di legge in quanto prevede una mera facoltà di intervento diretto del Ministero. Con il terzo atto ribadiva le precedenti deduzioni e rilevava che l'obbligo di vigilanza di cui parla l'art. 677 c.p.p. è completamente diverso da quello contemplato nell'art. 37 TU 490/99 in quanto il primo presuppone una posizione di dominio qualificato sul bene, delegato dal proprietario, il secondo designa la cura della PA dell'interesse pubblico che si estrinseca in un controllo sul privato proprietario, cui l'Amministrazione non si sostituisce o sovrappone. La Corte ritiene che il ricorso del P.M. debba essere accolto e la sentenza annullata con rinvio. Il reato contestato all'imputata prevede come soggetti agenti due autori propri, o il proprietario del bene o chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza del bene e l'uso della formula disgiuntiva pone un'alternativa non necessariamente in rapporto di subordinazione. La giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che l'art. 677 c.p. configura un reato proprio che può essere commesso solo dal proprietario o dal non proprietario che , per legge o convenzione, sia obbligato alla conservazione o vigilanza sul bene (Sez. 1^ 5 novembre 2002 n. 41709, rv. 222950; Sez. 1^ 10 ottobre 2003 n. 4032, rv. 227823). Di conseguenza qualora vi sia un proprietario e anche una persona che è obbligata per legge o convenzione, non sussistendo un rapporto di subordinazione tra i due soggetti propri, l'attribuibilità all'uno o all'altro della responsabilità dipenderà dall'esistenza di disposizioni normative attributive di obblighi. La sentenza impugnata esclude che la pubblica amministrazione abbia potuto assumere la posizione di proprietaria del bene e perciò conclude che sotto questo profilo si impone la assoluzione.
Viene poi ad esaminare la seconda possibilità di autore proprio del reato e rileva che il TU 490/99 non è normativa idonea ad attribuire alla Soprintendenza la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni di interesse storico e artistico perché all'art. 27 prevede che l'intervento pubblico è previsto solo nel caso di inadempimento o inattivazione del proprietario, ed avviene nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 TU. Quindi secondo la sentenza, la legge amministrativa prevede l'intervento della pubblica amministrazione in rapporto di sussidiarietà rispetto al proprietario, con la conseguenza che anche nella norma penale vi sarebbe una responsabilità sussidiaria. Esaminando poi la eventuale responsabilità per non essersi attivata dopo la segnalazione proveniente dai vigili del fuoco e dopo l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di scavo per il pericolo di cedimenti strutturali, la esclude sostenendo che la vastità dell'intervento da eseguire comportava un impiego economico di cui non aveva la disponibilità. Tale motivazione è del tutto contraddittoria e non supportata da una corretta interpretazione delle norme che regolano la materia. Ritiene la Corte che la fonte normativa dell'obbligo di intervento della pubblica amministrazione, e per lei della Soprintendente, nasca direttamente dall'art. 37 TU 490/99 che prevede che ogni qualvolta sorga la necessità di assicurare la conservazione dei beni culturali e di impedire il loro deterioramento, il Ministero ha o la facoltà di intervenire direttamente o il potere di imporre al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari, ciò che non è consentito è la totale inerzia sul punto. Pertanto quando il bene che costituisce pericolo è di interesse storico o artistico, gli interventi per rimuoverlo necessariamente sono affidati alla P.A. che può scegliere tra la facoltà di provvedere tonante e il potere di imporli al privato, ma sempre sotto la sua vigilanza. Alla luce di tale principio di diritto dovrà essere esaminata dal giudice del merito la condotta tenuta dalla P.A., per valutare se questa scelta, imposta dalla legge, sia stata effettuata in presenza di una richiesta di intervento dei Vigili del fuoco e del Sindaco per il concreto pericolo di crollo.
Quanto alla richiesta di dichiarare l'intervenuta prescrizione di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato deve rilevarsi che i Termini di prescrizione sarebbero maturati in data 29 giugno 2005:
senonché risulta dall'esame dei verbali di udienza che su richiesta del difensore è stato chiesto un rinvio dell'udienza del 13/11/2004, per impedimento e che il giudice ha disposto il rinvio all'udienza del 5/2/2005, con la conseguenza che per il combinato degli artt. 159, primo comma, c.p. e 304 c.p.p., il corso della prescrizione è rimasto sospeso per mesi 2 e giorni 20 e quindi al momento attuale non è maturata (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, Cremonese).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2005