Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la necessità di configurare reati distinti, qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse; ne deriva che il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado emessa nella vigenza delle norme dichiarate incostituzionali, può applicare - anche in assenza di impugnazione sul punto - la continuazione tra i predetti reati, irrogando un più favorevole trattamento sanzionatorio.
Commentari • 4
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2015, n. 43432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43432 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
43432/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Rel. Presidente - N. 1856/2015 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI REGISTRO GENERALE N. 3563/2015- Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OD OD ON JA N. IL 21/05/1974 avverso la sentenza n. 4098/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M.IACOVIELLO che ha concluso per l'inamminililità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. La Corte osserva: I) OD OD ON JA ha proposto ricorso avverso la sentenza 21 ottobre 2014 della Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente confermato (riducendo la pena inflitta in primo grado da anni dieci di reclusione ed euro 80.000,00 di multa ad anni nove di reclusione ed euro 42.000,00 di multa) la sentenza 17 dicembre 2013 che l'aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 (con esclusione dell'ipotesi aggravata prevista 80 del medesimo d.P.R.) per avere detenuto, a fini di spaccio, kg. 3,580 di cocaina e gr. 340 di HA. 2 La Corte ha ritenuto fondata l'accusa di detenzione anche per la cocaina (per l'HA l'imputato è confesso) ritenendo prive di alcun riscontro le affermazioni difensive dell'imputato secondo cui la cocaina sarebbe stata introdotta nella sua abitazione da due persone di origine venezuelana che egli aveva ospitato. Ha poi ridotto la pena tenendo conto dei mutamenti intervenuti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. II) Contro la sentenza indicata della Corte di merito ha proposto ricorso l'imputato deducendo i seguenti motivi di censura: il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per la detenzione della cocaina rinvenuta nella sua abitazione;
il ricorrente sottolinea che nell'alloggio erano state rinvenute due valige a lui non appartenenti e alcun accertamento era stato compiuto per valutare il fondamento delle sue affermazioni difensive (secondo cui la cocaina sarebbe stata portata nella sua abitazione dai due ospiti venezuelani) anche con verifica tecnica per accertare se nelle valige persistessero tracce di cocaina. Non avrebbe poi tenuto conto, la sentenza impugnata, che la maggior parte della cocaina era occultata nella cameretta dei bambini che era stata utilizzata dagli ospiti;
la violazione dell'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990 per la mancata concessione dell'attenuante prevista da tale norma;
- l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione malgrado il reato sia stato consumato quando l'ipotesi di reato contestata riguardava un'unica condotta criminosa perché l'equiparazione delle sostanze non 2 R consentiva di applicare la continuazione;
- la manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione in relazione ai criteri utilizzati per la determinazione della pena. In particolare sarebbe stata ridotta in maniera drastica (della metà: da 80.000,00 a 40.000,00 euro) la pena pecuniaria inflitta in primo grado mentre quella detentiva sarebbe stata ridotta in misura irrilevante (da 10 a 8 anni divenuti 9 per la continuazione) e senza che venisse fornita alcuna ragionevole spiegazione di tale difformità. E anche l'aumento per la continuazione sarebbe stato applicato in modo irragionevole. III) Il ricorso è infondato (e per alcuni aspetti anche inammissibile) e deve conseguentemente essere rigettato. E' anzitutto inammissibile il primo motivo di ricorso perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato non solo per la detenzione illecita dell'HA (ammessa dall'imputato) ma altresì per la detenzione del consistente quantitativo di cocaina rinvenuto nella sua abitazione. Le sentenze di merito hanno fondato il loro convincimento non solo sul luogo del rinvenimento (l'abitazione del ricorrente) ma altresì sulle modalità dell'occultamento perché la sostanza era suddivisa in più parti (quattro) nascoste in luoghi diversi dell'abitazione. La sentenza impugnata riferisce inoltre che il ricorrente deteneva anche tre bilancini di precisione nascosti, unitamente a parte della droga, nella camera dei bambini. Da questo compendio probatorio i giudici di merito hanno motivatamente tratto il convincimento, certo non illogico, che il ricorrente avesse la disponibilità di tutta la sostanza stupefacente sequestrata. Del resto la versione difensiva proposta (la cocaina era di proprietà dei due ospiti venezuelani le cui valige sono state trovate nell'abitazione) è del tutto congetturale e assertiva, priva di alcun elemento di conferma (i due ospiti furono arrestati per tale fatto ma furono poi scarcerati dal Gip per mancanza di indizi a loro carico) e i giudici di merito hanno sottolineato come la ricostruzione del fatto sia stata prospettata, solo in dibattimento, diciotto mesi dopo l'arresto. V'è da aggiungere che la tesi prospettata neppure collide (lo sottolinea la sentenza di primo grado) con l'ipotesi che siano stati i due ospiti a portare la cocaina nell'abitazione del ricorrente che peraltro, con la suddivisione del quantitativo e l'occultamento in luoghi vari e diversi, ben difficilmente riferibile alla condotta degli ospiti, ha comunque fornito un 3 contributo causale alla realizzazione del reato e dunque non poteva non f essere ritenuto responsabile dell'illecita detenzione dell'intero quantitativo. Siamo dunque in presenza di una ricostruzione dei fatti esente da + alcuna illogicità e contradditorietà e dunque sottratta al sindacato di legittimità; tanto più che l'ipotesi alternativa prospettata ha carattere del tutto congetturale ed è priva anche di decisività. : IV) Manifestamente infondato, e quindi inammissibile, è anche il secondo motivo di ricorso sul quale non è necessario dilungarsi. Alcuno dei presupposti indicati nella norma indicata risulta infatti essersi realizzato nel caso di specie: il ricorrente non si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze né ha aiutato concretamente la polizia giudiziaria nella sottrazione di alcuna risorsa. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione e sarebbe stata rinvenuta anche senza le dichiarazioni del ricorrente. Le (tardive) dichiarazioni di accusa nei confronti dei due ospiti non hanno avuto alcun esito o riscontro e del resto appare singolare la pretesa, contenuta nel ricorso (ma non nei motivi di appello), di ricollegare la concessione dell'attenuante in questione a dichiarazioni di accusa del tutto congetturali, rese tardivamente e prive di alcun risultato investigativo. V) Con il terzo motivo si propone invece un problema che richiede un attento esame. Il caso in esame si caratterizza per la circostanza che all'imputato è stata addebitata contemporaneamente la detenzione di droghe leggere (HA) e pesanti (cocaina). Come è noto, fino alla modifica del 2006, questa situazione comportava l'applicazione dell'istituto della continuazione, qualora ne esistessero i presupposti, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica con diverso trattamento sanzionatorio non alternative tra di loro e non inquadrabili in un rapporto di assorbimento (si vedano, esemplificativamente, Cass., sez. VI, 6 aprile 2003 n. 35637, Poppi, rv. 226649; sez. IV, 21 febbraio 1997 n. 3208, Buttazzo, rv. 207879). A seguito della soppressione della distinzione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti", ad opera della I. n. 46 del 2006, la giurisprudenza di legittimità si è invece orientata in senso diverso ritenendo che la 4 contestuale detenzione di droghe di diversa natura e tipo integrasse un unico reato e non più reati diversi sia pure unificabili con il vincolo della continuazione (v. Cass., sez. VI, 11 febbraio 2014 n. 10613, Franzoni, rv. 259356; sez. IV, 17 luglio 2009 n. 42485, Manganiello, rv. 245458; 9 luglio 2008 n. 37993, Isoni, rv. 241060). Il tema della disciplina del traffico illecito di sostanze stupefacenti ha però subito, negli ultimi tempi, ulteriori e profonde innovazioni;
ciò è avvenuto, inizialmente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49) e, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. Con la sentenza indicata il Giudice delle leggi ha sostanzialmente fatto venir meno gli effetti della ricordata legge di conversione n. 272 del 2006 ripristinando la distinzione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti" prevista dalla previgente normativa;
con le successive innovazioni ricordate il legislatore ha poi mutato la disciplina del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, che è divenuto autonoma ipotesi di reato e non più circostanza attenuante come nel sistema previgente, con una duplice e sensibile riduzione della pena edittale in precedenza prevista. esclusivamente ilIn questo giudizio viene in considerazione mutamento derivante dalla sentenza della Corte costituzionale non essendo stata ritenuta l'ipotesi prevista dal comma 5° dell'art. 73. A seguito di questo rivolgimento la situazione normativa è quindi tornata identica a quella vigente anteriormente alla modifica del 2006 e dunque, oggi, i reati devono ritenersi distinti con la conseguente possibilità di applicazione dell'istituto della continuazione (v. in questo senso Cass., sez. IV, 5 giugno 2014 n. 38125, Marletta, rv. 260729; sez. III, 30 aprile 2014 n. 27066, Frattollino, rv. 259392). VI) Nel caso in esame il giudice di appello ha tenuto conto della ricordata sentenza del Giudice delle leggi. Ha ridotto (per il momento si prende in considerazione soltanto la pena detentiva) la pena inflitta dal primo giudice (anni dieci di reclusione) ad anni otto di reclusione per la 5 detenzione della cocaina;
ha poi applicato l'aumento per la continuazione (relativo all'HA) determinato in un anno di reclusione;
pervenendo quindi ad irrogare una pena detentiva pari ad anni nove di reclusione. Questa conclusione è conforme al nuovo e vigente assetto normativo derivante dalla più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale. Ma il problema che pone il ricorrente riguarda un aspetto diverso: poteva il giudice di appello ritenere esistente la continuazione non applicata (perché allora non consentita) dal giudice di primo grado oppure questa decisione, in mancanza di impugnazione delle parti sul punto, configura una violazione del principio del divieto di reformatio in pejus in violazione dell'art. 597 c. 3 c.p.p. (violazione non dedotta dal ricorrente ma implicitamente ricavabile dal contenuto della censura) ? Per risolvere questo problema, che riguarda in particolare anche il tema della successione delle leggi nel tempo, occorre anzitutto premettere che la verifica relativa all'individuazione del trattamento normativo applicabile più favorevole va fatta in concreto e non in astratto (v., da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. IV, 26 settembre 2014 n. 44808, Madani, rv. 260735; 24 ottobre 2014 n. 49754, Fetriche, rv. 261170). In secondo luogo va considerato che, nel caso di successioni di leggi nel tempo, l'individuazione della disciplina più favorevole va compiuta non combinando i singoli elementi delle due discipline fino a comporre una terza disciplina che costituirebbe un novum normativo ma comparando il precedente e il successivo trattamento nel loro distinto complesso (si vedano in questo senso, di recente, Cass., sez. IV, 15 novembre 2013 n. 8083, Donati, rv. 259275; 19 novembre 2013 n. 47906, Petrocchi, rv. 258098; 28 marzo 2013 n. 42649, Perfumo, rv. 257187). La necessità di applicare questo principio non viene meno nel caso come quello in in cui il mutamento normativo sia avvenuto a seguito di una esame - dichiarazione di incostituzionalità di una disciplina normativa. E' vero che, come le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito (sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli), ben diversi sono i fenomeni dell'abrogazione (o del mutamento di disciplina riguardante la norma da applicare) rispetto alla dichiarazione di incostituzionalità della medesima;
nel primo caso – che, riguardando le libere scelte politico istituzionali del - legislatore, ha carattere fisiologico - la norma conserva la sua validità fin dalla sua entrata in vigore e fino alla sua abrogazione (o alla sua modifica) salvo la necessità di disciplinare i rapporti intertemporali. Nel secondo caso (dichiarazione di incostituzionalità) la norma perde efficacia fin dall'inizio (salvo i rapporti esauriti ma con rilevanti eccezioni estensive, in 6 questo caso, nella materia penale); la dichiarazione della sua invalidità retroagisce al momento della sua entrata in vigore perché la norma è affetta da una patologia che non avrebbe dovuto consentire al legislatore di approvarla come più volte affermato dalla Corte costituzionale (v. sentt. n. 40 del 1970; n. 139 del 1984; n. 314 del 2009). E' però da rilevare che, anche nel caso dichiarazione di incostituzionalà, si pongono analoghe esigenze di evitare di creare una terza e distinta disciplina (sostanzialmente ad opera del giudice) per disciplinare la materia che presenti aspetti ambivalenti nei due trattamenti succedutisi nel tempo. Salvo dunque il caso in cui la dichiarazione di incostituzionalità colpisca specificamente una norma che costituisca uno dei termini di comparazione tra le diverse discipline succedutesi nel tempo va applicato, al caso di successione determinata da una dichiarazione di incostituzionalità, il medesimo principio con la necessità che si faccia riferimento ai due trattamenti complessivamente considerati. Del resto, nel caso in esame, esiste proprio una differenza strutturale tra i due trattamenti succedutisi nel tempo: l'esistenza di due reati distinti (per le droghe "leggere" e quelle "pesanti”) è resa obbligata dalla dichiarazione di incostituzionalità cui è conseguita la reintroduzione della precedente disciplina che distingueva tra le diverse sostanze. Alla luce di questi principi deve affermarsi la correttezza della soluzione (implicitamente) accolta dal giudice di merito che ha applicato la nuova disciplina che, in astratto è certamente più favorevole. Il giudice di primo grado aveva applicato una pena determinata in anni dieci di reclusione considerando, correttamente, che all'epoca si trattava di un unico reato. Il giudice di appello, considerando che l'unico reato era divenuto duplice ma che poteva applicarsi la continuazione tra i due reati ha determinato la pena base in anni otto di reclusione e l'ha aumentata di un anno per la continuazione. Anche in concreto dunque la soluzione accolta si è dimostrata più favorevole all'imputato che ha ricevuto un beneficio sensibile malgrado sia stato condannato per due reati invece che per uno perché ha ottenuto una significativa riduzione della pena - conseguente al mutamento normativo. Il motivo di ricorso è dunque infondato e ciò anche con riferimento alla determinazione della pena pecuniaria per la quale il giudice di merito ha seguito un analogo percorso salvo quanto si dirà nel motivo successivo. VII) Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si lamenta della contradditorietà della sentenza impugnata per la diversità dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena. 7 R Come si è già accennato il ricorrente si duole che la pena pecuniaria sia stata ridotta da 80.000,00 a 40.000,00 euro e quindi della metà (con - l'aumento di 2.000,00 euro per la continuazione) mentre la pena - detentiva sarebbe stata ridotta in misura irrilevante (da 10 a 8 anni divenuti 9 per la continuazione) e senza che venisse fornita alcuna giustificazione sulla disparità di queste statuizioni. In realtà, secondo un orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità, non esiste alcun obbligo per il giudice di seguire criteri omogenei per la determinazione delle pene detentiva e pecuniaria e neppure quello di operare la riduzione per le attenuanti utilizzando gli stessi criteri. La modulazione della sanzione secondo criteri eventualmente diversi per le due specie di pene è infatti funzionale all'esigenza di adeguare la pena alle caratteristiche del reato e di chi l'ha commesso (v. da ultimo Cass., sez. IV., 28 novembre 2013 n. 48541, Lange, rv. 211350). Ciò vale, naturalmente, anche per l'aumento determinato per l'aumento in continuazione per il quale valgono analoghi considerazioni. VIII) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 2015. CASSAZIONA Il presidente relatore (dr. Carlo Brusco) E✓ Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVOM V adna T R O C CORTE SUPREME DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT. 2015 8 Direttore Amministrat #t.ssa Loredana SCHIA