Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - in base al quale sono configurabili distinti reati per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse - nell'ipotesi di condanna per contestuale possesso di "droghe leggere" e "droghe pesanti", deve essere annullata la sentenza di merito che non abbia specificato la relazione intercorrente tra le condotte aventi ad oggetto le distinte sostanze stupefacenti, potendo la stessa incidere sul trattamento sanzionatorio applicabile. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato per detenzione illecita di cocaina e di marijuana senza che fossero specificate ulteriormente le modalità di essa, così da impedire la verifica in ordine alla possibilità di ricondurre le distinte condotte al paradigma del concorso formale, del concorso materiale ovvero della continuazione tra reati).
Commentari • 4
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2014, n. 38125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38125 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 05/06/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1146
Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 47546/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL ON N. IL 13/10/1982;
avverso la sentenza n. 256/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto la rettifica della sentenza impugnata, quanto alla pena da infliggersi al RL e la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Catania ha rideterminato la pena inflitta a TA IO con propria pronuncia del 31.1.2012, annullata dalla Corte di cassazione, con la quale il medesimo era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 73, commi 1 bis e 6, art. 80, comma 2 T.U. Stup. capo a), nonché degli ulteriori reati contestatigli ai capi da b) a d). L'annullamento era stato disposto limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante della ingente quantità, che nel rinnovato giudizio la Corte di Appello ha escluso, giungendo quindi a ridurre la iniziale pena di 11 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 30.200 di multa a 10 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 21.000 di multa, così determinata: pena base per il reato di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), 6 anni 8 mesi di reclusione ed Euro 27.000 di multa, aumentata per effetto della recidiva reiterata infraquinquennale a 10 anni 6 mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa, aumentata per la continuazione a 15 anni 6 mesi di reclusione ed Euro 31.500 di multa, sulla quale ha portato la riduzione di un terzo per il celebrato rito abbreviato.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato TA NO a mezzo del difensore, avvocato Marchese Francesco Maria, deducendo:
- violazione di legge per erronea determinazione della pena in relazione a quanto statuito dall'art. 99 c.p., comma 2: la Corte di appello avrebbe effettuato un aumento della pena base, in applicazione a quanto stabilito dal citato art. 99 c.p., comma 2, superiore alla misura prevista dalla norma;
questa prevede un aumento entro la metà della pena, limite non rispettato dalla Corte di appello giacché un corretto computo avrebbe condotto alla pena complessiva di anni 10 di reclusione;
- vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'aumento di pena in conseguenza della contestata recidiva: ad avviso dell'esponente non vi è stata da parte del giudice di merito alcuna motivazione in ordine all'effettuata applicazione della recidiva, che è espressione dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'art. 99 c.p., comma 2, che disciplina i casi di recidiva qualificata in ragione di una sola delle tre diverse ipotesi elencate dalla disposizione, prevede un aumento della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo che può giungere sino alla metà. Per la consolidata interpretazione giurisprudenziale l'aumento sino alla metà assume a riferimento la pena prevista per il reato base, trattandosi di circostanza che aggrava la pena di quest'ultimo reato. Secondo la legge vigente al momento della commissione del fatto il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis T.U. Stup. risultava punito con la pena da sei a vent'anni di reclusione e la multa da 26.000 a Euro 260.000, quale che fosse il tipo di sostanza oggetto materiale del reato. Ne deriva che, determinata la pena base in sei anni ed otto mesi di reclusione ed Euro 27.000 di multa, l'aumento sino alla metà per la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 2, non poteva essere superiore a tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 13.500 di multa;
pertanto la pena di dieci anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000 di multa risulta erroneamente quantificata dalla Corte di Appello, perché eccedente nella parte concernente la pena detentiva (di sei mesi) il limite massimo di aumento applicabile per effetto della ritenuta recidiva.
3.2. La sentenza in esame potrebbe essere emendata da questa Corte, dovendosi eseguire un mero calcolo aritmetico con un addendo mutato rispetto a quelli considerati dalla pronuncia qui impugnata. Tuttavia deve rilevarsi che nelle more della presente decisione si sono date modifiche del quadro normativo che rendono rilevante la circostanza dell'essere il reato ascritto all'imputato al capo a) relativo tanto a cocaina che a marijuana.
Nel caso di specie deve considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies ter, introdotti dalla Legge di
Conversione 21 febbraio 2006, n. 49, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente le modifiche recate dalla menzionata L. n. 49 del 2006. Com'è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie che risultavano differenziate dalla precedente disciplina. In particolare, la pena prevista per le sostanze di cui alle tabelle 2^ e 4^ dell'art. 14 D.P.R. cit., nell'ipotesi in cui non ricorra la fattispecie incentrata sulla lievità del fatto (art. 73, comma 5 T.U. Stup.) risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa, laddove la fattispecie concreta che qui occupa rinveniva, in forza delle disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, una previsione sanzionatoria che contemplava un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa;
ed è con quest'ultima che il giudice di merito si è confrontato. Infatti, nel caso di specie all'odierno ricorrente è stata inflitta una pena unitaria, che non tiene conto della tipologia dello stupefacente detenuto;
mentre l'intervenuta modifica del quadro edittale di riferimento, in forza di disposizioni che, in relazione alla natura dell'oggetto materiale, identificano autonomi fatti delittuosi e correlate cornici edittali, significativamente diverse nell'entità delle pene previste, implicano la necessità di accertare quale sia, nel caso concreto, la relazione corrente tra la detenzione illecita di cocaina e la detenzione illecita di marijuana, potendo a seconda delle evenienze ricondursi al paradigma nel concorso formale, del concorso materiale o piuttosto alla ipotesi della continuazione tra i reati, con i noti e divergenti effetti sul piano della definizione del trattamento sanzionatorio.
Da tanto deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, per la determinazione del trattamento sanzionatorio secondo quanto sopra osservato.
3.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso risulta inammissibile. Come si rileva dalla sentenza di annullamento emessa dal giudice di legittimità, il ricorso per cassazione era limitato, quanto ai motivi, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 T.U. Stup., alla correttezza del calcolo dell'aumento di due terzi sulla pena base per la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 5 e alla mancanza di motivazione in merito all'aumento di pena per effetto della continuazione tra i reati.
Ne deriva l'esistenza di una preclusione "correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che - in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato - il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio" (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, Tuzzolino A, Rv. 216239); preclusione che non consente di proporre e di prendere in esame censure che attengano alla sussistenza della recidiva.
Il ricorso va quindi rigettato, limitatamente a tale motivo.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza, limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Catania.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014