Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2024, proposto da
VI DR e LA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato VI Cimmino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Iaccarino, in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell'ordinanza del Responsabile del Servizio 7 Urbanistica, Edilizia, Pianificazione Urbanistica e P.I.P., del Comune di Massa Lubrense n. 1, prot. 2805 del 26/1/2024, notificata il 6/2/2024, con cui viene ordinata ai ricorrenti la demolizione e/o rimozione di “pavimentazioni in quadroni a secco, piatto doccia poggiato al suolo, gazebo di mq 12,8 circa che configura una volumetria di mc 32,65, opere di sistemazioni esterne, muretto sottoscarpa” nei novanta giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'acquisizione del bene, dell'area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, fra i quali l'atto di comunicazione di avvio del procedimento 19/12/2023, n. 33495;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ordinanza n. prot. 2805 del 26/1/2024, il responsabile del servizio urbanistica del Comune di Massa Lubrense ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ad un intervento edilizio realizzato presso il fondo agricolo di proprietà di DR VI e LL LA sito in località Acquara – via Aragona snc , consistente in: “ pavimentazione in quadroni a secco, piatto doccia poggiato al suolo, gazebo di mq 12,8 circa che configura una volumetria di mc 32,65, opere di sistemazione esterne - muretto sottoscarpa ”. L’intervento è stato sanzionato siccome eseguito in assenza di titolo edilizio e paesaggistico.
Avverso tale ordinanza sono insorti RI VI e RI LA rappresentando che il piatto doccia è stato rimosso e che il 7/3/2024 hanno presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 co. 1 ter d. lgs. n. 42/2004.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
- gli interventi, nemmeno se complessivamente considerati assumono rilevanza urbanistica; alcuni di essi non necessiterebbero nemmeno di autorizzazione paesaggistica rientrando nella previsione dell’art. 2 d.P.R. n. 31/2017 (punto A.19 dell’all. A);
- i quadroni poggiati sul terreno costituiscono pavimentazione rientrante nella fattispecie dell’edilizia libera disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del d.P.R. n. 380/2001 e dall’allegato 1 del D.M. 2 marzo 2018;
- il gazebo, in realtà, è un ombrellone che sovrasta semplici tavole poggiate sul terreno e non vera e propria pavimentazione;
- i muretti di cinta hanno altezza limitata (tra i 10 e i 40 cm) e non necessitano di autorizzazione paesaggistica (arg. ex all. A del d.P.R. n. 31/2017, voci A.12 e A. 13).
2 - Il Comune di Massa Lubrense ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 - Con ordinanza numero 980/2024 è stata sospesa in via cautelare l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Con ordinanza numero 4020/2025, il Tribunale stante “ l’avvenuta presentazione di una s.c.i.a. in sanatoria per la regolarizzazione della pavimentazione, del gazebo, dei muretti e di un armadietto per deposito attrezzi e che ancor prima è stata presentata, per gli stessi manufatti, istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ” ha chiesto al Comune di Massa Lubrense una documentata relazione in merito ai procedimenti di sanatoria instaurati dal ricorrente.
4 - In data 10 luglio 2025 il Comune di Massa Lubrense ha versato in atti il provvedimento di rigetto della segnalazione certificata di inizio di attività in sanatoria presentata il 7 febbraio 2025, motivato con riferimento alla circostanza che “ il complesso delle opere realizzate ..determinano di fatto il cambio d'uso dell'area ” e che in ogni caso “ l’intervento non è conforme alla vigente normativa urbanistica ”.
Tale ultima determinazione è rimasta inoppugnata.
5 – Alla pubblica udienza dell’11/12/2025 il ricorso è transitato in decisione.
5.1 - Tenuto conto della incontestata circostanza della rimozione del piatto doccia, non permane l’interesse dei ricorrenti alla delibazione della legittimità dell’ordinanza di demolizione con riferimento a tale intervento.
5.2 – Per il resto, la domanda introduttiva non è fondata.
In punto di diritto, si rammenta che:
- la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negarne l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2738)” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, VI Sezione, 15/2/2021, n. 1350);
- l'esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi, ove effettuata in zona soggetta a tale vincolo, rende applicabile l'art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti al vincolo in parola è da qualificare almeno come "variazione essenziale", in quanto tale suscettibile di essere demolito ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R.;
- per il noto principio di indifferenza del titolo edilizio, “ in presenza di aree assoggettate a vincolo paesistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale o meno delle opere, si impone comunque la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l’applicazione della sanzione demolitoria è, in ogni caso, doverosa, ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica” (T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 28/11/2018, n.6897) - Tar Molise, sez. I, sent. n. 72/2022 ” – da ultimo, la Sezione, sent. n. 3743/2024.
5.2.1 - Tanto premesso, si rimarca quanto segue:
a) per l’apposizione di nuova pavimentazione, è richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata (cfr. punto B.18 all. B al d.P.R. n. 31/2017);
b) lo stesso dicasi per i muretti di cinta realizzati, rientranti nella previsione di cui alla lett. B.21 all. B cit. (non emergendo dalla documentazione fotografica muretti a secco non necessitanti di alcun titolo paesaggistico);
c) quanto al gazebo, poi, l’estensione (mq 13 circa) non consente di ricondurlo alle ipotesi di cui alla lett. A. 19 dell’all. A d.P.R. cit., mentre la chiusura perimetrale su tutti i lati esclude la sufficienza del titolo semplificato previsto per i manufatti aperti su più lati (B. 17 all. cit.).
Anche partitamente considerato, dunque, nessuno degli interventi risulta assistito dal necessario titolo paesaggistico e tanto determina – per quanto supra evidenziato - la legittimità dell’ordine di ripristino impugnato.
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in misura che tiene conto della mera difesa di stile dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di carenza ed in parte infondato.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | AR LA EN |
IL SEGRETARIO