Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 12, comma 1, D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286 non solo l'attività diretta a favorire gli ingressi clandestini di stranieri nel territorio dello Stato, ma ogni tentativo di elusione delle disposizioni del suddetto T.U. e , dunque, anche i casi in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei necessari presupposti.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2002, n. 22741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22741 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/05/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 1934
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 005041/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GA ZI N. IL 17/11/1971
avverso ORDINANZA del 24/01/2002 GIP TRIBUNALE di PRATO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Palombarini per il rigetto. Sentito l'avv. G. Guarducci
Motivi della decisione
Con ordinanza in data 24.1.2002 il G.i.p. del Tribunale di Prato applicava, tra l'altro, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GA NA per concorso nei reati di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, D.L.vo n. 286/1998, 479 e 480 c.p. in relazione all'attività da lui professionalmente svolta a fine di lucro per favorire l'ingresso in Italia di cittadini stranieri mediante la predisposizione e presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla Questura di Prato di pratiche corredate da documenti attestanti fittiziamente instaurandi rapporti di lavoro e la disponibilità di adeguata sistemazione abitativa, in tal modo determinando il rilascio, da parte degli organi competenti, di tre autorizzazioni al lavoro e di due permessi di soggiorno ideologicamente falsi.
Avverso detta ordinanza custodiale ha proposto ricorso "per saltum", ex art. 311, co. 2, c.p.p., il difensore dell'indagato, lamentando:
- violazione art. 12 D.L.vo n. 286/1998, sull'assunto che la norma riguarderebbe i soli stranieri entrati clandestinamente in Italia e non anche quelli il cui ingresso nel territorio nazionale sia avvenuto a seguito di formale visto di ingresso e sia stato seguito da richiesta ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno;
- violazione art. 125, co. 3, c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura fraudolenta delle ricevute fiscali concernenti pagamenti effettuati al residence "Paperino" di RR LU a comprova della disponibilità di una sistemazione abitativa ed in ordine al contestato fine di lucro;
- violazione art. 275, co. 2 bis, c.p.p. per valutazione "collettiva" (ovvero congiuntamente eseguita per tutti gli indagati) in ordine alla prognosi circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena e per l'allegata "difficoltà" di motivare un'eventuale concessione del beneficio.
Con motivo "nuovi" successivamente formulati il ricorrente deduce, altresì, violazione del comma 3 del citato art. 12, sull'assunto che ad integrare la contestata aggravante del fine di lucro occorrerebbe il concorso dell'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, nonché del comma 4 per l'emissione di misura custodiale nonostante la prescrizione, nella specie inosservata, di procedere con rito direttissimo, senza alcuna allegazione circa la necessità di speciali indagini. Con ulteriori scritti la difesa ha, infine, denunciato la violazione degli artt. 479 e 480 c.p., sull'assunto del difetto degli estremi costitutivi di tali delitti - non essendo l'autorizzazione al lavoro ed il permesso di soggiorno destinati a provare la verità di alcun fatto - nonché l'assenza di determinatezza della previsione incriminatrice di cui all'art. 12, co. 1, D.lg. n. 286/1998 - in ragione del suo generico riferimento alla violazione delle disposizioni del testo unico in questione - ed ha proposto questione di legittimità costituzionale del citato art. 12, commi 1 e 3, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., per il rilevato difetto di tassatività e determinatezza della norma incriminatrice ed irragionevolezza e contrarietà alla funzione rieducativa assegnata alla pena della sanzione prevista per l'ipotesi aggravata in relazione all'ipotesi semplice.
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'oggetto del sindacato di legittimità è, in relazione al rimedio azionato, circoscritto alla violazione di legge (v. art.311, co. 2, c.p.p.) e che non possono, pertanto, essere scrutinati in questa sede vizi motivazionali relativi ai profili fattuali della vicenda od alla natura e gravità del quadro indiziario (ivi incluse le ragioni, peraltro chiaramente esposte nel provvedimento impugnato, del ritenuto carattere fraudolento delle ricevute fiscali relative al soggiorno degli stranieri, che si sostiene dall'accusa simulato e non reale, presso il residence "Paperino", e delle richieste, del pari considerate fittizie e non corrispondenti alle reali intenzioni del richiedente, di autorizzazione al lavoro nonché dello scopo di lucro, postulabile anche se coincidente con i normali compensi professionali, perseguito dall'indagato), la corte osserva:
- l'art. 12, co. 1, D.L.vo n. 286/1998 punisce il semplice compimento di attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico disciplinante la materia, tra le quali particolarmente rileva, nel caso in esame, l'art. 22, che subordina (v. comma 1) il rilascio dell'autorizzazione al lavoro alla richiesta nominativa del datore, accompagnata (v. comma 2) dall'esibizione di idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa dell'assumendo lavoratore straniero: pare superfluo precisare che la richiesta debba corrispondere ad un'effettiva intenzione di instaurare il rapporto di lavoro e che ogni richiesta meramente fittizia o simulata sia da ritenersi strumentalmente volta all'elusione della normativa che disciplina l'ingresso degli stranieri nel territorio nazionale così come appare scontato che la documentazione concernente la dimostrazione della disponibilità di sistemazione alloggiativa debba rispecchiare la situazione reale e non situazioni artificiosamente rappresentate al solo fine di ottenere fraudolentemente autorizzazioni indebite perché non assistite dai necessari presupposti di legge. Solo un'autorizzazione al lavoro lecitamente conseguita, corredata del visto provvisorio della questura competente, consentirà, infatti, il regolare rilascio, ai sensi del comma 6, del visto d'ingresso allo straniero extracomunitario e, successivamente, del permesso di soggiorno di cui al precedente art. 5;
- ad integrare il reato in questione è sufficiente il compimento di attività diretta (ovvero anche solo propedeutica e finalizzata od indirizzata) a favorire l'ingresso di stranieri in Italia in violazione della disciplina legale, non richiedendosi anche il raggiungimento dello scopo ovvero la realizzazione dell'evento perseguito, ferma la necessità, implicita in tutte le fattispecie di cosiddetti "delitti di attentato" od "a consumazione anticipata", dell'idoneità dell'attività posta in essere rispetto al fine (Idoneità nella specie non seriamente discutibile ed, invero, non posta in discussione dal ricorrente), con conseguente irrilevanza che l'attività incriminata sia coronata o meno da successo e si concluda con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi prescritti e con l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato;
la previsione incriminatrice, al di là della rubrica dell'articolo (notoriamente non costituente criterio ermeneutico privilegiato), concerne chiaramente, non solo gli ingressi clandestini (ovvero attuati occultamente) ma ogni tentativo di elusione delle disposizioni del testo unico e, dunque, anche i casi in cui il visto d'ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei necessari presupposti;
- il motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p. denuncia, in realtà, unicamente un preteso vizio di valutazione e di motivazione circa la prognosi di concedibilità della sospensione condizionale dell'eventuale pena futura ed, in ogni caso, la norma processuale vieta soltanto di applicare la misura custodiale in caso di prognosi positiva ma non impone di motivare espressamente la prognosi negativa, come desumibile anche dal tenore dell'art. 292 c.p.p.;
- ai fini della sussistenza dell'aggravante del fine di lucro (e, similmente, di quelle del numero delle persone autrici del reato o destinatarie dell'attività incriminata) non è richiesta la concorrente utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, integrando tali ultime previsioni ulteriori ed autonome ipotesi di aggravamento, ciascuna da sola sufficiente, come non controverso per le precedenti, a circostanziare il reato, a nulla rilevando l'impiego della congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o";
- la mancata adozione del giudizio direttissimo, pur a prescindere dall'evidenza della necessità di speciali indagini per l'entità e complessità del procedimento, non incide in alcun modo sulla legittimità della misura custodiale, adottabile anche in caso che si proceda con il predetto rito speciale, stante il rinvio dell'art. 449 alle disposizioni dell'art. 391 c.p.p., ivi inclusa quella del comma 5, relativa all'applicabilità di misure coercitive;
- la falsità ideologica delle autorizzazioni al lavoro e dei permessi di soggiorno, contestata nella specie all'indagato con riferimento al disposto dell'art. 48 c.p. (errore di fatto determinato dall'altrui inganno) appare configurabile alla stregua di consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, attesa la rilevanza essenziale dei fatti che si assumono falsamente rappresentati in ordine all'effettività della richiesta di assunzione e della disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa, costituenti presupposti indefettibili ai fini dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi sollecitati (v. Cass., 19.11.1992, Felici, Giust. Pen., 1993, 2^, 459);
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 1, D.lg. n. 286/1998 va dichiarata manifestamente infondata,, non potendosi la relativa previsione incriminatrice ritenere priva dei caratteri di tassatività e determinatezza imposti dall'art. 25, co. 2, Cost., dall'omnicomprensivo riferimento alla violazione delle disposizioni del testo unico potendo derivare soltanto una maggiore difficoltà di individuazione e ricostruzione della fattispecie:
concreta ma non anche un difetto di tipicità della fattispecie astratta, in sè compiutamente definita e comprendente, al suo interno, ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri in Italia con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni (attinenti alla materia) del decreto legislativo in esame;
- irrilevante nella presente fase cautelare devono, invece, ritenersi le questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., potendo la denunciata irragionevolezza e diseducatività della sanzione per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 cit. acquisire eventualmente rilevanza solo in sede di giudizio di cognizione, ove unicamente è prospettabile un concreto problema di applicazione della pena, mentre, ai fini dell'applicabilità di una misura cautelare coercitiva (atteso il disposto degli artt 278 e 280 c.p.p.), nessuna censura di costituzionalità appare plausibilmente sostenibile in relazione all'opzione del legislatore per la previsione di un aggravante ad effetto speciale, di per sè sufficiente (a prescindere dall'entità dell'aumento) a far scattare la possibilità di disporre la misura della custodia in carcere sempre che la pena massima edittale non sia inferiore a quattro anni di reclusione.
P.Q.M.
Dichiara la dedotta questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata in riferimento all'art. 25 Cost. ed irrilevante in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Si comunichi ex art. 94, co. 1 ter. norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002