Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che sanziona penalmente l'inosservanza di talune disposizioni contenute nella medesima legge, è da ritenersi rientrante tra quelli esclusi, ai sensi dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dalla possibilità di applicazione di sanzioni sostitutive, atteso che nella "materia urbanistica" il legislatore ricomprendeva all'epoca - come si deriva da una corretta interpretazione storica e sistematica - tutta la legislazione a salvaguardia del territorio ed a protezione dell'ambiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 30375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30375 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO - Presidente - del 15.6.2001
1. Dott. ZUMBO ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ACCATTATIS VINCENZO - Consigliere - N. 2238
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 49827/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza 11.7.2000 del Tribunale di Benevento Imp. GG UC n. Vitulano 13.12.1955;
SA NI n. Torrecuso 23.2.1950
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni Lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione atti per il nuovo giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Tribunale di Benevento ha applicato a GG UC ed SA NI (imputati dei reati previsti dagli artt. 30 L. 394/1991, 20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985, 20 L. 64/1964) la sanzione concordata con la sostituzione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente.
Per l'annullamento della sentenza ricorre in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli: deduce violazione dell'art. 60 L. 689/1981 formulano censure Collegio ritiene meritevoli di accoglimento.
La norma citata stabilisce la non applicabilità delle sanzioni sostitutive alle "leggi in materia edilizia ed ambientale senza richiamare le disposizioni che determinano la esclusione dal beneficio;
tale formulazione del testo normativo ha creato difficoltà di interpretazione per le disposizioni che regolano la materia entrate in vigore dopo il 1981.
Nel caso concreto, è pacifica la non sostituibilità della sanzione detentiva per il reato ex L. 47/1985, che riguarda la materia edilizia, mentre un problema può sorgere per il residuo illecito ambientale.
Sul punto, si deve ritenere, in base ai criteri sistematici e storici dell'ermeneutica, che il Legislatore del 1981, quando ha menzionato i reati previsti dalle norme in materia edilizia ed urbanistica, per escluderli dalla depenalizzazione e dalla applicabilità delle pene sostitutive, si è riferito alla disciplina all'epoca vigente ed, in particolare, il DPR 616/1977. Tale testo ha adottato una nozione ampia di materia urbanistica coincidente con l'assetto complessivo del territorio al riguardo è decisivo il tenore dell'art. 80 secondo il quale "le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente".
È chiaro, pertanto, che il Legislatore del 1977 e, di conseguenza, quello del 1981, ha ricompreso nella materia urbanistica tutta la salvaguardia del territorio e la protezione dell'ambiente anche se il Legislatore successivo ha differenziato la disciplina urbanistica in senso stretto da quella ambientale.
Pertanto si deve ritenere che il reato previsto dall'art. 30 L.394/1991, rientrando nella materia urbanistica così come intesa dal
Legislatore del 1981, sia annoverabile tra quelli per i quali è inibita la sostituzione della pena detentiva.
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene annullare la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001