Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 2
Nel territorio delle province di Trento e di Bolzano, la competenza ad emanare il provvedimento di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, secondo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 deve ritenersi attribuita, in luogo del prefetto, ai questori, e non al commissario del governo.
L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero - di cui al terzo comma dell'art. 13 D.Lgs. 286/1998 - deve essere inteso in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizione, facendo, cioè, valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto, onde detto obbligo, pur quando non siano state indicate le norme di legge violate, deve ritenersi soddisfatto se il provvedimento, pur senza indicarli direttamente, richiami purtuttavia, anche solo in sintesi, gli elementi necessari e sufficienti dei quali, con la normale diligenza, sia possibile la cognizione certa e completa, affinché il destinatario possa individuare la violazione addebitatagli cui si riferisce la misura adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
M 06 5 35 02 REPUBBLICA ITALIANA O T 0 A I 1 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . R S 1 IE 1 N O . L A T L R LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE E R T S D A E 8 O N -9 IC SEZIONE PRIMA CIVILE IO -3 R S A L 6 C U P OGGETTO: L A S E E E D : S IA E 0 Opposizione ad espulsione P R 4 S E . T L A M amministrativa dello straniero Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO PRESIDENTE R.G.N.5280/2001 Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE Dott. Giuseppe MARZIALE CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Cron. 18611 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. Ud. 28.11.2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA PONYCH, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n.29, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ricci che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Miori del foro di BO, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
PREFETTURA di BOLZANO e MINISTERO dell'INTERNO, legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresentano e difendono ex lege
- CONTRORICORRENTI -
2428 2001 NONCHÉ QUESTORE di BOLZANO
- INTIMATO -
avverso il decreto del Giudice Unico del LE di BO, pubblicato il 27.1.2001, emesso all'esito del procedimento iscritto al n.92/01 R.C.C.. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 15.1.2001, la cittadina ucraina NA ON proponeva davanti al LE di BO opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 10.1.2001 dal locale Questore. Deduceva la ricorrente l'incompetenza di quest'ultimo ad adottare il provvedimento impugnato e, nel merito, la regolarità dell'ingresso nel territorio. italiano, avvenuto in forza di passaporto e relativo visto, nonché la carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della misura in parola. Il Giudice Unico del LE adito, con decreto pronunciato in data 25/27.1.2001, respingeva il ricorso assumendo: a) che il provvedimento anzidetto fosse stato correttamente emesso dal questore, anziché dall'autorità prefettizia, in forza dell'art.20, terzo comma, del d.P.R. n.670 del 1972; b) che la ricorrente avesse fatto regolare ingresso nello Stato e non si fosse perciò sottratta ai controlli di frontiera, onde l'insussistenza dei presupposti per 2 l'espulsione ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a), del decreto legislativo n.286 del 1998; c) che, tuttavia, alla medesima ricorrente fosse stato contestato un secor.do motivo di espulsione, ovvero l'essere sprovvista (evidentemente all'attualità) di permesso di soggiorno, laddove la predetta non si era data cura di provare di non essere stata in grado di richiederlo tempestivamente per causa di forza maggiore;
d) che l'obbligo di motivazione in merito a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato risultasse assolto con la stessa indicazione del fatto da cui conseguiva, quale misura necessaria e non meramente discrezionale, il provvedimento di espulsione, come nella specie. Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione la cittadina straniera nominata, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai sopra quali resistono con controricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di BO. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve in primo luogo riconoscersi l'inammissibilità del suindicato controricorso, là dove questo risulta svolto nell'interesse del Prefetto di BO, ovvero di un organo sprovvisto di legittimazione a resistere all'odierno ricorso (il quale, del resto, non gli è stato neppure notificato) essendo rimasto estraneo al giudizio di merito conclusosi con il provvedimento impugnato. Il medesimo controricorso si palesa, invece, ammissibile là dove risulta svolto nell'interesse del Ministero dell'Interno (di cui il Questore di BO, che è stato parte nel giudizio anzidetto, rappresenta un organo periferico, onde 3 la correttezza dell'intimazione della menzionata Amministrazione dello Stato, tale da rendere comunque ammissibile il ricorso stesso), atteso che, ai fini che qui interessano, è rimessa alla prudente valutazione del controricorrente l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi avversari, onde il precetto di cui al secondo comma dell'art.370 c.p.c. (per il quale al controricorso si applicano le norme degli artt.365 e 366 in quanto è possibile) è sostanzialmente rispettato anche quando l'anzidetto controricorso, come nella specie, rechi il riferimento ai motivi contenuti nel ricorso, malgrado un simile richiamo sia soltanto implicito (Cass.4 febbraio 1997, n.1049), senza che, del resto, il medesimo controricorso si limiti a confutare tali motivi in via semplicemente (e del tutto) generica riservandone un più approfondito esame al prosieguo. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché incompetenza, deducendo che: a) quella disposta con il provvedimento impugnato dalla medesima ricorrente davanti al LE di BO era un'espulsione ex art.13, secondo comma, del decreto legislativo n.286 del 1998, come tale di competenza del Prefetto (ovvero, nella locale Provincia, del Commissario del Governo, che ne fa le veci), non già del Questore;
b) a fronte della relativa eccezione di incompetenza di quest'ultimo, sollevata con il ricorso in data 15.1.2001, ha replicato il giudice adito richiamando l'art.20, terzo comma, dello Statuto di Autonomia;
c) detta norma, però, non vale a superare l'eccezione in parola, facendo espresso riferimento alle leggi di pubblica sicurezza vigenti, con ciò solo limitando la deroga alla competenza del Prefetto solo rispetto alle funzioni 4 derivanti a tale organo dalla normativa in vigore al 31.8.1972, con esclusione di ogni disposizione successiva. Il motivo non è fondato. La norma, infatti, contenuta nell'art.76, n.3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevedeva che il commissario del Governo nella Regione compisse "gli atti già demandati al prefetto", in quanto non affidati dal medesimo statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato. Tale disposizione è stata quindi sostanzialmente riprodotta nel vigente art. 87, n.3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, (il quale, emanato in base all'art.66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n.1, ha unificato le norme dello statuto per il Trentino-Alto Adige con quelle della successiva legislazione che detto statuto avevano integrato e modificato), là dove, analogamente, si prevede che, nel territorio regionale, sono istituiti un commissario del Governo per la Provincia di Trento e un commissario del Governo per la Provincia di BO, spettando ad essi (tra l'altro) "compiere gli atti già demandati al prefetto", in quanto non affidati dal medesimo statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato. L'art.20, terzo comma, poi, del richiamato d.P.R. n.670 del 1972, dispone espressamente che "le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori". Orbene, il richiamo contenuto nel vigente testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige tanto agli “atti già demandati al prefetto" quanto alle "leggi di pubblica sicurezza 5 vigenti", malgrado l'apparente dizione letterale la quale si palesa tale da far credere che il riferimento operi nei soli confronti, rispettivamente, degli atti demandati al prefetto e delle leggi di pubblica sicurezza "anteriori" (gli uni e le altre) al testo normativo in esame, deve in realtà essere inteso, all'opposto, nel senso che la relativa applicabilità delle suindicate disposizioni si estende altresì agli atti demandati al prefetto e alle leggi di pubblica sicurezza. "successivi" all'entrata in vigore del d.P.R. 670/72, come appunto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il cui art. 13, secondo comma, stabilisce la competenza del prefetto a disporre l'espulsione dello straniero nei casi ivi indicati. Di tanto, infatti, questa Corte non ha mai minimamente dubitato, sotto il vigore dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale n.5 del 1948, nei riguardi degli “atti demandati al prefetto" da norme "posteriori” al medesimo statuto, essendosi così ritenuto che l'autorizzazione alla installazione dei distributori di carburante, per la quale era stata stabilita la competenza del prefetto dall'art.2 della legge 23 febbraio 1950, n.170, nella Regione Trentino-Alto Adige fosse di pertinenza del commissario del Governo ex art.76 della legge costituzionale anzidetta (Cass. 24 ottobre 1967, n.2618) e, del pari, che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 c.c. (ormai abrogato) all'acquisto di un immobile da parte di un'opera universitaria, da concedersi a norma dell'art.5 della legge 30 marzo 1961, n.304 dal prefetto della Provincia in cui aveva sede l'Ente, dovesse essere concessa con decreto del commissario del Governo, là dove applicabile il già citato art.76 (Cass. 18 giugno 1982, n.3744). Il richiamo, quindi, alle leggi di pubblica sicurezza “vigenti" contenuto 6 nell'art.20, terzo comma, del d.P.R. n.670 del 1972, deve essere ugualmente interpretato con riguardo non già soltanto alle leggi di pubblica sicurezza “in vigore" alla data di intervento del suindicato provvedimento normativo (31.8.1972), ma con riferimento vuoi a queste ultime vuoi alle successive, con l'unica eccezione, evidentemente, di quelle, anteriori o posteriori alla medesima data, abrogate o altrimenti dichiarate incostituzionali, onde la ragione dell'impiego del termine “vigenti”. In conclusione, nel territorio delle Province di Trento e di BO, la competenza ad emanare il provvedimento di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n.286/1998 è da ritenersi attribuita, in luogo del prefetto, ai questori e non al commissario del Governo. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.97 Cost., art.3 legge n.241/1990, artt. 4, 5 e 13 decreto legislativo n.286/1998, artt. 1362 e segg. c.c., con riferimento all'art. 360, n.3, c.p.c.), nonché travisamento e difetto di motivazione ex art.360, n.5, c.p.c.,deducendo: a) che l'impugnato provvedimento del LE attribuisce al decreto di espulsione del Questore un contenuto che tale provvedimento non ha;
b) che non è assolutamente vero che detto provvedimento abbia contestato all'odierna ricorrente, e men che meno esplicitamente, oltre all'ingresso irregolare nel territorio dello Stato, anche un secondo motivo di espulsione. consistente nell'essere all'attualità sprovvista del permesso di soggiorno;
c) che l'espulsione sicuramente non è stata disposta per siffatto motivo;
d) che, se il decreto di espulsione assume che la ricorrente sarebbe entrata in Italia senza passaporto, visto di ingresso e permesso di soggiorno, ciò è dovuto 7 al fatto che trattasi di formula stereotipa legata all'uso di modello prestampato;
e) che la mancanza di permesso di soggiorno non assume alcun rilievo ai fini dell'espulsione, dal momento che l'impugnato provvedimento (e nemmeno il LE) non specifica quale delle tre ipotesi contemplate dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n.286 del 1998 ricorrerebbe nel caso di specie, senza che, del resto, sia stata comunque fornita, ex adverso, alcuna prova in ordine alla sussistenza di una delle predette ipotesi;
f) che il LE, operando un'ardita interpretazione delle motivazioni del decreto di espulsione, ha quindi violato le corrette regole di ermeneutica dell'atto amministrativo;
g) che la pronuncia di detto giudice appare erronea e viziata anche nella parte in cui, a prescindere dalla errata premessa di cui sopra, non ha comunque annullato il decreto del Questore per carenza o difetto di motivazione. Il motivo non è fondato. Giova premettere come il provvedimento impugnato, ai fini che qui interessano, si fondi sopra le seguenti considerazioni: 1) che la ricorrente abbia fatto regolare ingresso nello Stato e non si sia perciò sottratta ai controlli di frontiera, cadendo con ciò stesso le ragioni che giustificano l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lettera a), del decreto legislativo n.286 del 1998; 2) che, tuttavia, alla medesima ON sia stato contestato "anche un secondo motivo di espulsione, ossia l'essere sprovvista (evidentemente all'attualità) di permesso di soggiorno, il che la stessa ricorrente ha riconosciuto nell'atto di opposizione"; 3) che “l'assenza della relativa indicazione normativa nel provvedimento (che 8 sarebbe dovuto essere la lettera b) dell'art. 13) non è causa di invalidità dell'atto, in presenza di esplicita contestazione del motivo di espulsione che su quella norma si fonda”; 4) che la ricorrente non "si è data cura di provare di non essere stata in grado di richiederlo tempestivamente per causa di forza maggiore"; 5) che l'obbligo di motivazione in ordine a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è assolto con la stessa indicazione del fatto da cui consegue, quale misura necessaria e non meramente discrezionale, il provvedimento di espulsione, come nel caso di specie. Tanto premesso, è da osservare in primo luogo come, indipendentemente dal profilo (su cui appresso) che attiene alla "esplicita contestazione del motivo di espulsione", vada di per sé esente da censura, in punto di diritto, l'assunto del LE riportato sotto il numero 3), dal momento che un simile assunto corrisponde a pieno ai principi ripetutamente affermati da questa Corte in relazione all'obbligo della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nel senso esattamente che l'analogo obbligo previsto per il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello stranicro dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n.286 del 1998 deve essere inteso in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizione, facendo valere le sue ragioni e mettendo il giudice in condizioni di esercitare il controllo giurisdizionale, onde tale obbligo, quando pure non siano state indicate le norme di legge violate, deve considerarsi soddisfatto là dove il provvedimento, senza indicarli direttamente, richiami tuttavia, anche solo in sintesi, gli elementi necessari e sufficienti, dei quali, con la normale 9 diligenza, sia possibile la cognizione certa e completa, affinché il destinatario. medesimo possa individuare la violazione addebitatagli cui si riferisce la misura adottata (Cass. 23 giugno 1995, n.7138; Cass. 2 febbraio 1996, n. 911; Cass. 27 marzo 1996, n.2767; Cass. 21 settembre 1998, n.9433; Cass. 30 dicembre 1998, n.12881; Cass. 26 novembre 1999, n. 13180). Del pari, non ha di per sé formato oggetto di censura né l'apprezzamento del LE (di cui al numero 2) circa il fatto che la ricorrente ha riconosciuto nell'atto di opposizione di essere sprovvista (all'attualità) di permesso di soggiorno, né l'apprezzamento del medesimo giudice (di cui al numero 4) circa il fatto che la stessa ricorrente non "si è data cura di provare di non essere stata in grado di richiederlo tempestivamente per causa di forza maggiore", laddove siffatte affermazioni, poste in relazione a quanto osservato dal LE in ordine alla circostanza secondo cui "l'indicazione normativa nel provvedimento...sarebbe dovuta essere la lettera b) dell'art. 13", palesano che detto giudice ha in definitiva reputato: a) che all'odierna ricorrente sia stato altresì contestato, quale secondo motivo di espulsione, oltre cioè a quello relativo all'entrata nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, il fatto di essersi trattenuta nel territorio medesimo senza avere richiesto, in difetto di cause di forza maggiore, il permesso di soggiorno nel termine prescritto;
b) che non sussistano le ragioni di espulsione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n.286 del 1998, ma che sussistano invece quelle di cui alla lettera b) ("prima ipotesi" evidentemente) del richiamato secondo comma dell'art. 13. Orbene, per quanto attiene in particolare all'assunto del LE relativo 10 all'intervenuta contestazione di tale secondo motivo di espulsione, è da premettere che l'individuazione del contenuto del decreto emesso dal Questore di BO (che la ricorrente sostiene essere del tutto diverso da quello attribuitogli dallo stesso LE) tocca evidentemente un profilo il quale attiene all'ermeneutica del suindicato decreto, laddove è noto che l'interpretazione degli atti amministrativi, sprovvisti di carattere normativo, costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali dettate, riguardo ai contratti, dagli artt. 1362 e seguenti c.c. ed applicabili, entro il limite della compatibilità, altresì agli atti amministrativi suddetti (Cass. 13 gennaio 1994, n.304; Cass. 13 gennaio 1996, n.221; Cass. 13 agosto 1996, n.7536; Cass. 12 novembre 1998, n.11409; Cass. 22 maggio 1999, n.5004; Cass. 5 giugno 2001, n.7584). Nella specie, per contro, l'odierna ricorrente: a) ha incentrato le proprie doglianze essenzialmente sul decreto del Questore, e non su quello del LE, giusta quanto traspare da molteplici passaggi del ricorso (pagg. 6, 7, 8, 9, 10, 12), laddove il solo difetto di motivazione direttamente ascritto al provvedimento impugnato e strettamente inerente a quest'ultimo, ovvero il fatto di non aver specificato quale delle tre ipotesi contemplate dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n.286 del 1998 ricorrerebbe nel caso di specie, si palesa insussistente, atteso che il LE medesimo, come si è detto, ha espressamente accennato alla mancata, tempestiva richiesta del permesso di soggiorno;
b) ha lamentato violazione delle regole ermeneutiche degli atti amministrativi, 11 senza tuttavia cogliere, in capo al decreto impugnato, alcuna di tali violazioni (prospettate alle pagine 9 e 10 del ricorso), se è vero come è vero, al contrario, che detto giudice, là dove ha riconosciuto la "presenza di esplicita contestazione del motivo di espulsione" in esame, così evidentemente richiamandosi allo stesso elemento letterale dell'atto il quale - come noto - ha carattere preminente (Cass. 304/1994, cit.; Cass. 11409/1998, Cass.7584/2001, cit.), non si è minimamente riferito né a criteri ermenei sussidiari o extratestuali, né alle pratiche generali interpretative dis all'art. 1368 c.c., né ai moventi soggettivi delle parti, non esplicitati nel documentale del provvedimento, senza privilegiare l'interpretazione oggetti Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. L'incertezza delle questioni affrontate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001. IL PRESIDENTE Jul i W L'ESTENSORE DO АС DEPOSITATA IN Oggi AL CANCELL ГО LL E MA OS