Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6535
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel territorio delle province di Trento e di Bolzano, la competenza ad emanare il provvedimento di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, secondo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 deve ritenersi attribuita, in luogo del prefetto, ai questori, e non al commissario del governo.

L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero - di cui al terzo comma dell'art. 13 D.Lgs. 286/1998 - deve essere inteso in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizione, facendo, cioè, valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto, onde detto obbligo, pur quando non siano state indicate le norme di legge violate, deve ritenersi soddisfatto se il provvedimento, pur senza indicarli direttamente, richiami purtuttavia, anche solo in sintesi, gli elementi necessari e sufficienti dei quali, con la normale diligenza, sia possibile la cognizione certa e completa, affinché il destinatario possa individuare la violazione addebitatagli cui si riferisce la misura adottata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6535
    Data del deposito : 7 maggio 2002

    Testo completo