Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti, a norma dell'art. 9 del d.P.R. (decreto legislativo) 11 luglio 1980 n. 753, per l'accertamento della idoneità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, non hanno carattere regolamentare o comunque normativo, benché l'articolo citato adoperi il termine "norme", come si evince sia dal fatto che il potere relativo è diretto alla cura di un interesse pubblico specifico già individuato sufficientemente dal legislatore, sia dalla circostanza che in concreto lo stesso potere è stato esercitato senza l'osservanza dei procedimenti prescritti per l'adozione dei regolamenti. (La Corte di cassazione ha ritenuto che l'interpretazione del D.M. n. 206 del 1981 e della circolare 21 gennaio 1986 di modifica dello stesso - nella specie incidente sulla configurabilità o meno, in sede di assunzione, di una tipologia di dipendenti definiti quali operai qualificati non adibiti a mansioni interessanti l'esercizio e quindi assoggettati a requisiti fisici meno rigorosi - fosse demandata al giudice di merito e sottratta a sindacato in sede di legittimità, in difetto di vizi di motivazione e di denuncia di violazione delle norme di cui all'art. 1363 segg. cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso - Presidente
" Giovanni Mazzarella - Consigliere
" Attilio Celentano "
" Federico Roselli "
" Pasquale Picone "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L. - in persona del direttore generale, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rogazionisti, n. 16, presso l'avv. Maria Adelaide Venchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
TI RE, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina, n. 120, presso l'avv. Beniamino D'Aloisio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 16670 in data 20 dicembre 1995 (R.G. 8809/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.2.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Maria Cerbara, per delega dell'avv. Maria Adelaide Venchi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
RE EL ha partecipato ad un concorso pubblico per sedici posti di operaio qualificato bandito dall'A.Co.Tra.L. - poi Co.Tra.L. - il 26 aprile 1985, risultando compreso tra i vincitori ma non assunto perché in possesso di un grado di acutezza visiva superiore a complessivi 14/10 e inferiore a 10/10 per ciascun occhio. L'EL, sulla premessa che la disposizione del Ministero dei trasporti 21 gennaio 1986, modificando la normativa preesistente (D.M. n. 206 del 1981), aveva previsto un grado di acutezza visiva pari a complessivi 14/10 per il personale autoferrotranviario "adibito a mansioni non interessanti l'esercizio", ha chiesto al Pretore di Roma di dichiarare il suo diritto all'assunzione.
Il Pretore adito ha respinto la domanda, che, invece, su appello dell'EL è stata accolta dal Tribunale di Roma. Il Tribunale, premesso che la Co.tra.l. non aveva contestato l'applicabilità alla procedura concorsuale delle disposizioni ministeriali del 22 gennaio 1986, ha ritenuto che la nuova previsione relativa al personale adibito "a mansioni non interessanti l'esercizio", personale per il quale era sufficiente il visus complessivo 14/10, avesse introdotto, in aggiunta ad un elenco di specifici profili professionali senza alcun riferimento alle mansioni svolte (numeri da 1 a 6 della tabella allegata al D.M. n. 206/1981: macchinisti, operai qualificati, conduttori, manovali, ufficiali navali e marinai), una categoria di personale (numero 7) identificata dalla natura delle mansioni non interessanti l'esercizio e che, quindi, poteva appartenere a qualsiasi profilo professionale, compreso quello degli operai qualificati in precedenza annoverati tra il personale dell'esercizio; che l'azienda avrebbe dovuto dimostrare che l'EL sarebbe stato destinato a mansioni concernenti l'esercizio, considerato che la rilevanza della mansioni di destinazione era stata riconosciuta con la comunicazione n. 2521 del 30 novembre 1987 del suo Capo Servizio Personale, nella quale si richiamavano le nuove disposizioni e si rappresentava al Direttore Esercizio Autolinee ed al Direttore Esercizio Metroferroviario la necessità di stabilire "a priori il settore e le mansioni cui verrebbe assegnato il personale assumendo" per individuare i gruppi di ammissione relativi ai requisiti psico- fisici ai fini dell'assunzione degli operai qualificati risultati idonei al concorso.
La cassazione della sentenza è domandata dalla Co.Tra.L. con ricorso articolato in cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso RE EL.
Motivi della decisione
Con il primo motivo - con il quale si denunzia "violazione e falsa applicazione del D.M. 158/T e della circolare n. 96 (52)/11/867 in relazione all'art. 10 del regolamento all. A) al r.d. 8/1/1931, n.148; ai principi generali in tema di selezioni e concorsi pubblici, nonché agli art. 1175 e 1375 cod. civ.; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - la ricorrente deduce che le successive disposizioni ministeriali non avevano innovato le precedenti previsioni, in base alle quali gli operai qualificati costituivano un profilo professionale del personale di esercizio, per il quale, quindi, restava fermo il requisito del visus di 10/10, ma avevano introdotto un profilo professionale nuovo concernente il personale adibito a mansioni non interessanti l'esercizio, personale alla cui assunzione il bando di concorso non era diretto perché riguardava esclusivamente gli operai qualificati e non altre categorie di personale.
La Corte giudica questo motivo infondato.
Come ha rilevato il Tribunale e come dimostra altresì il contenuto del motivo di ricorso, non è oggetto di disputa che la clausola del bando rinviasse alle determinazioni del Ministro dei trasporti in ordine ai requisiti fisici stabiliti per l'assunzione. La base legislativa di questo potere dell'amministrazione dei trasporti è fornita dall'art. 9 del d.lgs. 11 luglio 1980, n. 753, il quale stabilisce che l'accertamento delle idoneità del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto è regolato da apposite norme emanate dal Ministro. Sebbene sia adoperato il termine "norme", si deve escludere di essere alla presenza di un potere regolamentare, o comunque normativo, considerato sia che i decreti ministeriali in materia sono diretti alla cura di un interesse pubblico specifico già individuato sufficientemente dal legislatore, sia che il potere è stato esercitato senza l'osservanza dei procedimenti prescritti per l'adozione dei regolamenti (basti considerare che la modifica del D.M. 206/1981 è stata posta in essere con lo strumento della semplice circolare del 21 gennaio 1986).
Pertanto, dei provvedimenti in questione non può conoscere direttamente la Corte di cassazione, essendone l'interpretazione riservata al giudice di merito e da condurre non in base ai criteri ermeneutici dettati dagli art. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, ma secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti amministrativi, pur se con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti (cfr., ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1992, n. 708). Ne deriva l'insindacabilità dell'interpretazione del Tribunale, secondo la quale anche gli operai qualificati potevano essere annoverati nell'ambito del personale non adibito a mansioni interessanti l'esercizio, personale per il quale i requisiti fisici dovevamo essere riscontrati con minor rigore, non avendo la ricorrente denunziato la violazione di alcuna delle norme di cui all'art. 1362 ss. c.c., ne' risultando insufficienze o contraddittorietà nella motivazione che sorregge tale interpretazione. Con il secondo motivo - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del regolamento speciale dell'A.
Co.Tra. L. (poi Co.Tra.L.) con riferimento all'art. 9 del regolamento All. A) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e all'art. 3 d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere attribuito al Capo Servizio Personale poteri in tema di rappresentanza aziendale e di assunzione del personale che non gli competevano, riconoscendo alla comunicazione di questo organo del 30.11.1987 l'effetto di obbligare l'azienda ad individuare i gruppi di personale da assumere e da destinare alle diverse funzioni, selezionandoli sulla base di differenziati requisiti fisici.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di concorsi pubblici di aziende di servizi di enti locali con riferimento agli art. 1175 e 1375 c.c., per avere il Tribunale stravolto il contenuto del bando, esclusivamente diretto all'assunzione di operai qualificati e cioè di personale di esercizio, con la prescrizione del possesso di determinati requisiti fisici, ritenendolo, invece, diretto all'assunzione della categoria di personale con mansioni non interessanti l'esercizio, per il quale erano richiesti diversi requisiti fisici.
Con il quarto motivo, denunziando erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che il Tribunale, una volta stabilito che la verifica del possesso del requisiti fisici doveva effettuarsi secondo parametri diversi da quelli che l'azienda aveva ritenuto di seguire, non poteva senz'altro dichiarare il diritto dell'EL all'assunzione, ma avrebbe dovuto limitarsi a disporre un nuovo accertamento tecnico.
Con il quinto motivo, con il quale si denunzia ancora l'erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, l'azienda ricorrente assume che il Tribunale non aveva considerato che tutti i posti disponibili per i vincitori del concorso, come era l'EL., risultavano già preventivamente individuati, mentre solo per l'assunzione degli idonei non vincitori, poteva porsi il problema, segnalato nella comunicazione del Capo Servizio Personale, di identificare gruppi di lavoratori da assumere e destinare alle diverse funzioni.
La Corte giudica fondati per quanto di ragione il secondo, il terzo ed il quinto motivo.
Il Tribunale, una volta interpretate le disposizioni ministeriali nel senso di consentire l'assunzione anche degli operai qualificati in possesso di visus inferiore ai 10/10 per occhio, qualora fossero compresi tra il personale adibito a mansioni non interessanti l'esercizio, avrebbe dovuto accertare, con applicazione della regola di giudizio secondo la quale la prova deve essere fornita dal soggetto che agisce in giudizio pretendendo la costituzione del rapporto di lavoro, se nella specie il concorso risultasse bandito esclusivamente o anche per questa tipologia di posti di lavoro, per previsione originaria del bando o in forza di una modificazione successiva delle sue clausole, onde verificare la sussistenza del diritto all'assunzione dell'EL.
Invece, la sentenza impugnata, senza compiere la benché minima indagine in ordine al contenuto delle clausole del bando di concorso, ha limitato l'accertamento alla valutazione della comunicazione n. 2521 del 30 novembre 1987 del Capo Servizio Personale, desumendo da essa la prova del diritto azionato con motivazione insufficiente e contraddittoria.
Prescindendo dalle considerazioni della ricorrente, pure fondate, circa la mancanza di poteri negoziali e di rappresentanza esterna in capo a tale organo nell'assetto organizzativo delle aziende municipalizzate o speciali degli enti locali, è assorbente il rilievo che il Tribunale non spiega le ragioni per cui l'atto, considerato il suo tenore letterale come riportato nella sentenza, concreterebbe una decisione organizzativa e non una semplice proposta, diretta ad altri organi, in ordine alla necessità di assumere le relative decisioni, ne' perché dovrebbe riferirsi al vincitori del concorso anziché alle successive assunzioni di concorrenti semplicemente idonei, come farebbe pensare la lettera delle espressioni adoperate.
È certo, comunque, che la valutazione della detta comunicazione non consentiva di risolvere il punto decisivo rappresentato dalla tipologia dei posti messi a concorso e coperti con i vincitori: se genericamente individuati come posti di operaio qualificato, salva la successiva valutazione secondo scelte aziendali delle mansioni da affidare agli assunti (di esercizio o no); o se, invece, tutti o alcuni dei posti messi a concorso concernessero posizioni lavorative comportanti compiti non interessanti l'esercizio e se taluna di queste ultime l'EL avesse il diritto di ricoprire. Sul punto, come già osservato, manca qualsiasi indagine del giudice di merito e si tratta dell'accertamento primario da compiere perché se la volontà dell'azienda fosse stata quella di assumere per posti di personale di esercizio e, quindi, di procedere alla selezione sulla base dei requisiti fisici più rigorosi, senza successivamente modificarla nell'esercizio dell'autonomia negoziale, la mera possibilità ed eventualità di assegnare gli operai qualificati a mansioni non inerenti all'esercizio non avrebbe potuto modificare la clausola del bando.
Il quarto motivo è assorbito perché pone una questione che è logicamente dipendente dall'accertamento dei contenuti, originari o successivi, delle clausole del bando in tema di requisiti fisici necessari per l'assunzione.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e alle ragioni del loro accoglimento, con rinvio ad altro tribunale, che viene individuato in quello di Rieti, incaricato di riesaminare l'appello proposto da RE EL compiendo gli accertamenti sopra precisati;
al giudice di rinvio è anche attribuito il compito di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q .M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e alle ragioni del loro accoglimento, con rinvio al Tribunale di Rieti anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.