Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2001, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE5067/01 IN NOME DEL POPOLO ggetto •Misere F un!joten SEZIONE SECONDA CIVILE Th e grurice nell'in tere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: la e.T.V Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 14740/98 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 17798/98 - 10831 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 1983 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.28/06/00 ha pronunciato la seguente wties. Ворона, ert 553 SE N T ENZA sul ricorso proposto da: MT ABRASIVI SRL, ora TECNOGROUP S.L. in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE URFICIC 202 suo leg. rappr. Ing. DELIO BIANCHET, elettivamente Richiesta copie studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio per diritti L.3000 il 901 dell'avvocato SABBADINI GIAN CARLO, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato ZUCCHIATTI GIAN CARO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ---- -· ricorrente
contro
COGEDIL SRL, RI DI RI RI & C SAS;
CG508986
- intimati -
2000 e sul 2° ricorso n° 17798/98 proposto da: 1288 FALL. RI DI RI RI & C. SAS, in persona del -1- curatore POGGIOLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che lo difende unitamente all'avvocato CALLEGARO LUCIANO, giusta delega in atti;
Controncorrente e * ricorrente incidentele - fronchè
contro
MT ABRASIVI SRL, COGEDIL SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 35/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Luciano CALLEGARO, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e l'inammissibilità о il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27.5.91 la società CO.G.EDIL a.r.l. conveniva in giudizio la società M.T. Abrasivi a.r.l. chiedendo il pagamento della somma di L. 10.460.600 come da fattura 2960/90 a fronte di lavori eseguiti su un capannone di essa convenuta. Si costituiva la M.T. Abrasivi sostenendo che l'attrice aveva eseguito lavori resisi necessari a seguito di un incendio provocato il 17.5.90 da operai della ditta ER s.a.s. di Maniago, che chiamava in causa "quale sostanziale destinataria delle domande attoree". La ER s.a.s. si costituiva sostenendo preliminarmente la inammissibilità della chiamata. Nel merito affermava di aver già pagato alla M.T. la somma di L.
4.170.000 a fronte di danni arrecati al capannone M.T. dall'incendio attribuibile ai propri operai. Con sentenza del 7.7.93 il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda dell'attrice CO.G.EDIL. nei confronti della convenuta M.T. e respingeva quella proposta dalla M.T. nei confronti della ER s.a.s. . Proponeva appello la M.T. Abrasivi s.r.l. e, 3 costituitasi regolarmente la ER s.a.s., la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 35/98 depositata il 27.1.98, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Pordenone. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la M.T. Abrasivi, ora Tecnogroup s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il fallimento ER s.a.s. di ER NR. La Co.G.EDIL. s.r.l. di ZA DE non ha preso parte a questo giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente, contraddittoria motivazione omessa, circa un punto decisivo della controversia, determinata dal rigetto delle istanze istruttorie svolte dall'appellante о svolgibili di ufficio dalla Corte di appello, la quale erroneamente ha ritenuto che la M.T. non avesse provato la circostanza per cui tutte le opere eseguite dalla COGDIL derivassero dall'incendio provocato dalla 4 ER s.a.s.. Deduce ancora la ricorrente che erronea ed immotivata è la decisione della Corte di merito di non avere disposto la richiesta CTU e nel non avere ammesso le prove testimoniali capitolate in prima udienza dalla MT Abrasivi s.r.l.; che la prova testimoniale intendeva dimostrare quali cose erano state danneggiate dall'incendio, quali opere eseguite dalla COGEDIL erano legate da nesso causale con l'incendio stesso e quali cose erano state riportate da detta società. Il motivo è infondato. Corte di merito ha motivato adeguatamente, La incorrere in vizi logici 0 in errori di senza diritto, nel non ammettere le prove testimoniali formulate in appello dall'attuale ricorrente. Per quanto riguarda il 1° capitolo di prova la corte triestina ritiene irrilevante le circostanze ivi dedotte, perché l'insorgenza dell'incendio a causa dei dipendenti della società ER era pacificamente ammessa. Nè è determinante il ragionamento della ricorrente, quando afferma che la prova era diretta a distinguere quali cose erano state danneggiate, perché la stessa era formulata in modo generico, 5 non specificando quali pareti e quali lucernai erano stati danneggiati e quali danni in particolare erano stati provocati. Del pari generico è stato considerato dalla corte il secondo capitolo di prova, perché le circostanze dedotte non consentono di individuare quali danni si erano effettivamente verificati, essendo del tutto generico il riferimento di preventivi ed alle fatture allegate alla citazione. La Corte d'appello, poi, completa la sua motivazione, aggiungendo che: "Del resto quand' anche tale prova testimoniale venisse assunta, permarrebbe comunque l'esigenza di riscontrare l'effettiva necessità e pertinenza dei lavori così effettuati, che non può ovviamente essere rimessa alla soggettiva valutazione del teste", che non può esprimere giudizi tecnici, ma solo riferire fatti accaduti sotto la sua diretta percezione. E la mancata pronunzia su una istanza non integra di per sé il vizio di istruttoria insufficiente motivazione su un punto omessa decisivo della controversia, occorrendo che l'istanza istruttoria non esaminata О respinta attenga a circostanze che, con un giudizio di 6 certezza e non di mera probabilità, avrebbero decisione diversa da quellapotuto indurre ad una adottata. Quindi l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito ed i mezzi di prova, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Logica e consequenziale è quindi l'affermazione della corte di merito, quando osserva che, qualora i due capitoli di prova fossero stati ammessi, nulla di decisivo sarebbe stato raggiunto, non ricavandosi da tali capitoli l'effettiva necessità e pertinenza dei lavori effettuati, che non poteva essere rimessa alla soggettiva valutazione dei testi. Per quanto riguarda poi la richiesta di C.T.U., avanzata e non accolta nel primo grado del giudizio, la stessa non è stata più proposta nel giudizio di appello. L'ammissione della CTU rientra in ogni caso nel potere discrezionale del giudice di merito;
e la mancata ammissione della CTU non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente 7 in questa sede. Per la sua estrema genericità deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale (in tema di spese), che peraltro sarebbe assorbito dal rigetto del ricorso principale, essendo stato formulato come condizionato all'accoglimento del hoooo ricorso principale. 290000 La ricorrente principale deve essere condannata alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
) . . La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, che liquida in L.
1.750.000 di cui L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 28.6.2000. recounglive est. Vinazo Bellamus, pres. refren Zina.педи IL CANCELLIERE C1 Valera Neri 05 APR. 2001 8