Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7584
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'interpretazione di un atto amministrativo - quale, nella specie, il capitolato speciale di appalto predisposto dall'ente pubblico, che, diversamente dal capitolato generale delle opere pubbliche, non ha valore normativo vincolante - è riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, trattandosi di atto unilaterale, quella collegata all'elemento letterale.

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere desunta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, da interpretarsi secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, rilevanti ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.

Commentario1

  • 1Volume d’affari, accertamento, questionari, elementi presuntivi, valoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7584
Data del deposito : 5 giugno 2001

Testo completo