Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 2
L'interpretazione di un atto amministrativo - quale, nella specie, il capitolato speciale di appalto predisposto dall'ente pubblico, che, diversamente dal capitolato generale delle opere pubbliche, non ha valore normativo vincolante - è riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, trattandosi di atto unilaterale, quella collegata all'elemento letterale.
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere desunta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, da interpretarsi secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, rilevanti ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.
Commentario • 1
- 1. Volume d’affari, accertamento, questionari, elementi presuntivi, valoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7584 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. NI SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE TODISCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato ENRICO D'ANNIBALE, difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FL TA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2542/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 09/12/98 e depositata il 21/12/98 (R.G. 2935/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18.4.1991 IO NZ conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei subiti il 29.10.1990, allorché, mentre percorreva la via Nuova Poggioreale, cadeva a causa della presenza di un tubo metallico fuoriuscente dal marciapiede, non visibile ne' segnalato.
Il Comune di Napoli contestava la domanda e chiedeva di chiamare in causa l'impresa IM AN, cui era stata appaltata la manutenzione della strada comunale in cui si era verificato l'incidente, per potersi rivalere nei suoi confronti. Il Tribunale, con sentenza depositata l'11.9.1996, dichiarava la responsabilità del Comune e lo condannava al pagamento della somma di L.41.840.000, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dell'attrice e condannava il IM a rimborsare al convenuto le somme da questo esborsate.
Avverso questa sentenza proponeva appello il IM. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9.12.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussistesse l'insidia stradale, per cui il Comune era responsabile del danno sofferto dall'attrice a norma dell'art. 2043 c.c.; che il Comune potesse rivalersi nei confronti del IM, in forza del contratto di appalto del 6.9.1989. per la manutenzione di tutte le strade comunali nella zona di Poggioreale.
Secondo la corte di merito, a norma dell'art. 2 del capitolato di appalto per la manutenzione delle strade del Comune di Napoli l'appaltatore è tenuto a provvedere senza bisogno di ordini dell'ufficio tecnico a tutte le misure necessarie ed alle opere precauzionali atte a garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza del transito;
a norma dell'art. 10 dello stesso capitolato l'appaltatore "sotto la sua esclusiva responsabilità dovrà adottare senza indugio tutte le misure precauzionali atte a garantire la pubblica incolumità...".
Pertanto, secondo il giudice di appello, il IM era tenuto a rimuovere il moncone di paletto, la cui presenza sul marciapiedi creava un evidente pericolo, senza necessità di disposizione da parte del Comune di Napoli e senza potere invocare la mancata conoscenza dell'esistenza di detto spuntone di ferro o il fatto che esso fosse stato apposto da altri, e che nessuna rilevanza poteva assumere il fatto che il IM all'epoca non aveva lavori in corso nella via Poggioreale Nuova.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IM.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
Motivi della decisione
1.Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più punti, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di legge e del contratto di appalto, nonché del capitolato speciale dell'appalto per la manutenzione delle strade del Comune di Napoli, in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che il contratto di appalto in questione, che lo legava al Comune di Napoli, non rientrava nelle ipotesi di cui alle lett. A) e B) del capitolato speciale di appalto, cui aveva fatto riferimento la sentenza di appello, e regolanti i lavori a corpo. bensì nelle ipotesi contemplate dalle lett. c) d) ed e) dello stesso articolo, contemplante i lavori a misura, per i quali era necessario l'ordinativo dei lavori da parte del Comune appaltante;
che non avendo il Comune di Napoli impartito l'ordine di servizio per la manutenzione del lotto dove si verificò il fatto, non poteva rivalersi su di lui, ne' poteva egli essere a conoscenza dell'insidia.
Ritiene, altresì, il ricorrente che anche l'interpretazione dell'art. 10 del capitolato speciale di appalto sia errata, in quanto essa si riferisce solo ai lotti per i quali viene disposta l'esecuzione dei lavori.
2.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, anzitutto, osservato che nel contratto di diritto privato, stipulato da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta esclusivamente dalle pattuizioni intercorse tra i contraenti e risultanti dal contratto tra esso stipulato. Detta interpretazione è rimessa al giudice di merito, che dovrà effettuarla secondo i principi di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.. (Cass.12.8.1995, n. 8866). Ove detto contratto richiami il capitolato speciale di appalto, predisposto dall'ente pubblico, anche l'interpretazione di questo capitolato speciale, contrariamente al capitolato generale delle opere pubbliche, che ha valore normativo vincolante (D.P.R. n. 1063 del 1962, S, U. 12.12.1994, n. 10596), è rimessa al giudice di merito, trattandosi di atto amministrativo ed è censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 13.1.1994, n. 304). Ne consegue che tanto il contratto di appalto quanto il capitolato speciale predisposto dal Comune di Napoli per la manutenzione delle strade, rientrano nell'interpretazione del giudice di merito.
2.2.Quanto all'interpretazione, delle clausole contrattuali va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri, elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e ss, c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936). Pertanto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995, n. 4563).
Sennonché la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914).
3.Nella fattispecie, il convenuto non ha indicato quali criteri ermeneutici il giudice di merito avrebbe violato.
Inoltre, e soprattutto, non è indicato in quale vizio logico interpretativo o motivazionale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che il contratto di appalto intercorso tra il Comune di Napoli ed il IM, si riferisse, secondo il suo assunto, a lavori della categoria di cui all'art. 2 lett. d) del capitolato speciale, in luogo che a lavori della cat. a) o b) dello stesso articolo. A tal fine, va, altresì, rilevato che il ricorrente neppure riporta nel ricorso quelle clausole contrattuali che individuano i lavori appaltati come lavori della cat. d), in ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso, non rientrando nei poteri di questa Corte la ricerca, nei fascicoli processuali, del documento contrattuale la cui interpretazione si assume viziata. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dal resistente Comune, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dal resistente Comune, liquidate in L.100.000 (centomila), oltre gli onorari, liquidati in L.
2.500.000. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001