CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20452 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2026 del Tribunale di Napoli. DI la relazione svolta dal Consigliere AN NE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla competenza territoriale e rigetto nel resto. Sentito anche l'Avv. Matteo Cherubini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva la richiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a MA SO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato (l’ordinanza impugnata era stata riemessa dopo la declaratoria di inefficacia della precedente). 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di MA SO che Penale Sent. Sez. 2 Num. 20452 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 9 e 16 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione della competenza territoriale: non sarebbe stato considerato che tra i reati connessi, quello più grave era il riciclaggio;
la consumazione del riciclaggio “più risalente” (il 3 maggio 2022), sarebbe ascrivibile all’indagato LU GL e sarebbe stato consumato tramite bonifico bancario perfezionato a Reggio Emilia, luogo in cui era stato acceso il conto - intestato alla “Contal Group s.r.l.” – dove sarebbe confluito il denaro. Si allegava tuttavia che, qualora si ritenesse ostativa alla definizione della competenza territoriale in Reggio Emilia, la mancata identificazione del conto, sarebbe decisiva la circostanza che una parte della condotta sarebbe stata consumata in Modena dato che il denaro sarebbe stato inviato a Reggio Emilia da un conto corrente sito in Felice sul Panaro, località in provincia di Modena;
2.2. violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe inutilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria relativo al comportamento tenuto dal SO al momento della perquisizione avvenuta in data 22 ottobre 2025, compiuto dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari;
si aggiungeva che la motivazione in ordine alla rilevanza di tale comportamento – ovvero la rottura volontaria del telefono - sarebbe illogica tenuto conto che tale azione avrebbe potuto, al più, essere utile per dimostrare la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove ma non quella del pericolo reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede;
2.3. violazione di legge (art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato indicato il termine di applicazione della misura correlato al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio;
tale indicazione sarebbe stata necessaria in quanto, qualora non fosse stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, l’unica esigenza cautelare sarebbe il pericolo di inquinamento delle prove;
2.4.violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari “eccezionali” necessarie per giustificare la riedizione della misura dopo la sua perdita di efficacia: si deduceva che non sarebbe stato considerato che il ricorrente svolgeva un'attività lavorativa regolare che escluderebbe l'attualità del pericolo;
inoltre non sarebbe stato valutato il decorso del tempo tra la commissione del reato ed il momento in cui era stata applicata la misura cautelare;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. 3 1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico. In materia di competenza territoriale “per connessione” il Collegio riafferma: (a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, [...], Rv. 244330 - 01); (b) che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ritenendo non determinabile nessuno dei luoghi ove erano stati consumati i reati contestati applicava il criterio residuale previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di impossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competente il Tribunale dove era stato iscritto per la prima volta la notizia di reato. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che - contrariamente a quanto allegato dal ricorrente - non fosse identificabile il luogo dove era avvenuta la consegna del denaro. La difesa del SO ha contestato la legittimità di tale decisione ritenendo che la competenza per connessione dovesse essere identificata nel luogo dove era stato consumato uno dei reati di riciclaggio indicati nel capo d), che descrive una serie di condotte di riciclaggio avvinte dal vincolo della continuazione non imputate al ricorrente. Nel ritenere che la competenza andasse identificata nella consumazione del riciclaggio ritenuto “più risalente” ovvero quello che vedeva coinvolto coinvolta la ditta del GL il ricorrente (a) non ha specificato le ragioni per le quali tra i reati ascritti al SO ed il reato continuato ascritto agli altri imputati descritto al capo d) vi fosse la “connessione teleologica” idonea a determinare la competenza per attrazione tra reati contestati a persone diverse;
(b) non ha specificato per quale ragione tra tutti i reati descritti nel capo d), ai fini della identificazione della competenza territoriale fosse stato “prescelto” quello che 4 vedeva coinvolto il GL, nonostante tale reato fosse ragionevolmente uno dei meno gravi tra quelli indicati e nulla rilevando che fosse il più risalente, trattandosi di un riciclaggio “continuato” e non “a formazione progressiva”. In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia carente sia in ordine alla identificazione della sussistenza del nesso teleologico tra i reati contestati al SO e quello descritto al capo d), presupposto necessario per giustificare la sussistenza della competenza per attrazione tra reati non contestati alle stesse persone (si ricorda che il capo d) non è contestato al SO) sia in ordine all’indicazione delle ragioni per le quali, nell'ambito delle condotte di riciclaggio contestate al capo d) e delle altre condotte contestate ai capi e) ed f), debba essere valutato come elemento decisivo per la definizione della competenza territoriale proprio il bonifico effettuato alla ditta del GL. 2. E’ infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta e la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene utilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria effettuato dopo lo scadere del termine delle indagini relativo al contegno tenuto dall'indagato nel corso della perquisizione disposta tardivamente. Il Collegio, in via preliminare, riafferma che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, [...], Rv. 288801 - 01) Sebbene non possa negarsi che gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari siano integralmente inutilizzabili, nulla rilevando che gli stessi consentano di accertare un comportamento dell'indagato (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) deve rilevarsi come l'elemento di prova oggetto di tardivo accertamento, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è affatto “decisivo” ai fini della applicazione della misura contestata dato che sia il compendio indiziario che il quadro cautelare risultano idonei a sostenere la misura impugnata a prescindere dall’utilizzo di tale elemento. Invero lo stesso ricorrente ha allegato che l’accertamento inutilizzabile fosse utile essenzialmente ad accertare il pericolo di inquinamento probatorio, ma non incidesse sul compendio indiziario dal quale si ricavava la sussistenza del pericolo cautelare, che, invece, è da solo sufficiente a legittimare la misura cautelare. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. 3.1.Nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione nella 5 parte in cui ritiene che nel caso in esame sussistano eccezionali cautelari. Il Tribunale, sul punto, traccia un percorso logico che non si presta ad alcuna censura rilevando come il SO, dopo una condanna per estorsione e associazione delinquere nel 1988, avesse riportato nel 2014 un'ulteriore condanna ad anni sette, mesi sei di reclusione per associazione di tipo mafioso, il che rendeva evidente che lo stesso era refrattario all’effetto rieducativo e risocializzante dell'intervento penale. Dopo pochi anni dai gravi processi che lo avevano coinvolto il SO ha organizzato, coordinato e gestito un'associazione per delinquere nel diverso ramo della criminalità economica concorrendo a provocare un credito fittizio di oltre un miliardo e seicentocinquantaquattro milioni di euro con conseguente danno per l’Erario. Il Tribunale ha correttamente rilevato che le esigenze cautelari eccezionali derivassero sia dalla personalità gravemente negativa del ricorrente che dalla gravità delle condotte contestate: la motivazione, sul punto, non si presta ad alcuna censura. Infine, il Tribunale ha anche rilevato che la complessa attività criminale gestita dal SO era perdurata fino al 2023, il che manifestava una «incoercibile tendenza a delinquere» non attenuata dall’impegno in una attività lavorativa lecita, e che tale periodo non fosse affatto incompatibile con la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pag. 8 dell’ordinanza impugnata). Il Collegio, in materia di valutazione della attualità del pericolo ribadisce che è necessario che il giudice effettui una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. Tale valutazione prognostica non può, tuttavia, estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del 08\09\2016, Lucà, Rv 268977). 3.2. Infine non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato, il terzo motivo nella parte in cui contesta la mancata indicazione di un termine in relazione al pericolo di inquinamento probatorio. 6 È ius receptum che non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine (Sez. 2, n. 15050 del 18/03/2025, [...], Rv. 287896 – 01; Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, [...], Rv. 280678 - 01; da ultimo, Sez. 1, n. 326 del 17/12/2024, dep. 2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 41439 del 23/1072024, Recchiuti, n.m.; Sez. 2, n. 18424 del 22/03/2024, [...], n.m.). Nel caso in esame la misura cautelare veniva giustificata non solo in ragione della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ma anche in ragione della valutazione di un grave pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede il che legittima l'omessa indicazione del termine previsto dall'art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN NE LO TO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla competenza territoriale e rigetto nel resto. Sentito anche l'Avv. Matteo Cherubini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva la richiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a MA SO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato (l’ordinanza impugnata era stata riemessa dopo la declaratoria di inefficacia della precedente). 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di MA SO che Penale Sent. Sez. 2 Num. 20452 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 9 e 16 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione della competenza territoriale: non sarebbe stato considerato che tra i reati connessi, quello più grave era il riciclaggio;
la consumazione del riciclaggio “più risalente” (il 3 maggio 2022), sarebbe ascrivibile all’indagato LU GL e sarebbe stato consumato tramite bonifico bancario perfezionato a Reggio Emilia, luogo in cui era stato acceso il conto - intestato alla “Contal Group s.r.l.” – dove sarebbe confluito il denaro. Si allegava tuttavia che, qualora si ritenesse ostativa alla definizione della competenza territoriale in Reggio Emilia, la mancata identificazione del conto, sarebbe decisiva la circostanza che una parte della condotta sarebbe stata consumata in Modena dato che il denaro sarebbe stato inviato a Reggio Emilia da un conto corrente sito in Felice sul Panaro, località in provincia di Modena;
2.2. violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe inutilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria relativo al comportamento tenuto dal SO al momento della perquisizione avvenuta in data 22 ottobre 2025, compiuto dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari;
si aggiungeva che la motivazione in ordine alla rilevanza di tale comportamento – ovvero la rottura volontaria del telefono - sarebbe illogica tenuto conto che tale azione avrebbe potuto, al più, essere utile per dimostrare la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove ma non quella del pericolo reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede;
2.3. violazione di legge (art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato indicato il termine di applicazione della misura correlato al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio;
tale indicazione sarebbe stata necessaria in quanto, qualora non fosse stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, l’unica esigenza cautelare sarebbe il pericolo di inquinamento delle prove;
2.4.violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari “eccezionali” necessarie per giustificare la riedizione della misura dopo la sua perdita di efficacia: si deduceva che non sarebbe stato considerato che il ricorrente svolgeva un'attività lavorativa regolare che escluderebbe l'attualità del pericolo;
inoltre non sarebbe stato valutato il decorso del tempo tra la commissione del reato ed il momento in cui era stata applicata la misura cautelare;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. 3 1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico. In materia di competenza territoriale “per connessione” il Collegio riafferma: (a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, [...], Rv. 244330 - 01); (b) che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ritenendo non determinabile nessuno dei luoghi ove erano stati consumati i reati contestati applicava il criterio residuale previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di impossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competente il Tribunale dove era stato iscritto per la prima volta la notizia di reato. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che - contrariamente a quanto allegato dal ricorrente - non fosse identificabile il luogo dove era avvenuta la consegna del denaro. La difesa del SO ha contestato la legittimità di tale decisione ritenendo che la competenza per connessione dovesse essere identificata nel luogo dove era stato consumato uno dei reati di riciclaggio indicati nel capo d), che descrive una serie di condotte di riciclaggio avvinte dal vincolo della continuazione non imputate al ricorrente. Nel ritenere che la competenza andasse identificata nella consumazione del riciclaggio ritenuto “più risalente” ovvero quello che vedeva coinvolto coinvolta la ditta del GL il ricorrente (a) non ha specificato le ragioni per le quali tra i reati ascritti al SO ed il reato continuato ascritto agli altri imputati descritto al capo d) vi fosse la “connessione teleologica” idonea a determinare la competenza per attrazione tra reati contestati a persone diverse;
(b) non ha specificato per quale ragione tra tutti i reati descritti nel capo d), ai fini della identificazione della competenza territoriale fosse stato “prescelto” quello che 4 vedeva coinvolto il GL, nonostante tale reato fosse ragionevolmente uno dei meno gravi tra quelli indicati e nulla rilevando che fosse il più risalente, trattandosi di un riciclaggio “continuato” e non “a formazione progressiva”. In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia carente sia in ordine alla identificazione della sussistenza del nesso teleologico tra i reati contestati al SO e quello descritto al capo d), presupposto necessario per giustificare la sussistenza della competenza per attrazione tra reati non contestati alle stesse persone (si ricorda che il capo d) non è contestato al SO) sia in ordine all’indicazione delle ragioni per le quali, nell'ambito delle condotte di riciclaggio contestate al capo d) e delle altre condotte contestate ai capi e) ed f), debba essere valutato come elemento decisivo per la definizione della competenza territoriale proprio il bonifico effettuato alla ditta del GL. 2. E’ infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta e la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene utilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria effettuato dopo lo scadere del termine delle indagini relativo al contegno tenuto dall'indagato nel corso della perquisizione disposta tardivamente. Il Collegio, in via preliminare, riafferma che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, [...], Rv. 288801 - 01) Sebbene non possa negarsi che gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari siano integralmente inutilizzabili, nulla rilevando che gli stessi consentano di accertare un comportamento dell'indagato (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) deve rilevarsi come l'elemento di prova oggetto di tardivo accertamento, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è affatto “decisivo” ai fini della applicazione della misura contestata dato che sia il compendio indiziario che il quadro cautelare risultano idonei a sostenere la misura impugnata a prescindere dall’utilizzo di tale elemento. Invero lo stesso ricorrente ha allegato che l’accertamento inutilizzabile fosse utile essenzialmente ad accertare il pericolo di inquinamento probatorio, ma non incidesse sul compendio indiziario dal quale si ricavava la sussistenza del pericolo cautelare, che, invece, è da solo sufficiente a legittimare la misura cautelare. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. 3.1.Nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione nella 5 parte in cui ritiene che nel caso in esame sussistano eccezionali cautelari. Il Tribunale, sul punto, traccia un percorso logico che non si presta ad alcuna censura rilevando come il SO, dopo una condanna per estorsione e associazione delinquere nel 1988, avesse riportato nel 2014 un'ulteriore condanna ad anni sette, mesi sei di reclusione per associazione di tipo mafioso, il che rendeva evidente che lo stesso era refrattario all’effetto rieducativo e risocializzante dell'intervento penale. Dopo pochi anni dai gravi processi che lo avevano coinvolto il SO ha organizzato, coordinato e gestito un'associazione per delinquere nel diverso ramo della criminalità economica concorrendo a provocare un credito fittizio di oltre un miliardo e seicentocinquantaquattro milioni di euro con conseguente danno per l’Erario. Il Tribunale ha correttamente rilevato che le esigenze cautelari eccezionali derivassero sia dalla personalità gravemente negativa del ricorrente che dalla gravità delle condotte contestate: la motivazione, sul punto, non si presta ad alcuna censura. Infine, il Tribunale ha anche rilevato che la complessa attività criminale gestita dal SO era perdurata fino al 2023, il che manifestava una «incoercibile tendenza a delinquere» non attenuata dall’impegno in una attività lavorativa lecita, e che tale periodo non fosse affatto incompatibile con la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pag. 8 dell’ordinanza impugnata). Il Collegio, in materia di valutazione della attualità del pericolo ribadisce che è necessario che il giudice effettui una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. Tale valutazione prognostica non può, tuttavia, estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del 08\09\2016, Lucà, Rv 268977). 3.2. Infine non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato, il terzo motivo nella parte in cui contesta la mancata indicazione di un termine in relazione al pericolo di inquinamento probatorio. 6 È ius receptum che non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine (Sez. 2, n. 15050 del 18/03/2025, [...], Rv. 287896 – 01; Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, [...], Rv. 280678 - 01; da ultimo, Sez. 1, n. 326 del 17/12/2024, dep. 2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 41439 del 23/1072024, Recchiuti, n.m.; Sez. 2, n. 18424 del 22/03/2024, [...], n.m.). Nel caso in esame la misura cautelare veniva giustificata non solo in ragione della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ma anche in ragione della valutazione di un grave pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede il che legittima l'omessa indicazione del termine previsto dall'art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN NE LO TO