Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Nel contratto di formazione e lavoro la durata pattuita dalle parti non può essere inferiore a quella indicata nel progetto approvato dalla commissione regionale per l'impiego, rivestendo il fattore temporale una evidente incidenza sul tipo di formazione che il rapporto può assicurare ed essendo in funzione della valutazione complessiva del progetto che l'autorità amministrativa si determina alla sua approvazione, dalla quale derivano per il datore di lavoro sovvenzioni e agevolazioni contributive, con la conseguenza che deve ritenersi la nullità della clausola in cui sia fissato un termine inferiore e la sua sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., col termine previsto nel progetto; tali conseguenze, invece, non si verificano nell'ipotesi in cui il contratto preveda un termine più lungo di quello indicato nel progetto, e tuttavia contenuto nel limite massimo del biennio previsto dal D.L. n. 726 del 1984, atteso che l'autorizzazione amministrativa opera su di un duplice piano, da un lato garantendo al lavoratore, nei rapporti interprivati, la durata minima del contratto di formazione e lavoro, dall'altro, sul piano pubblicistico, attraverso il contenimento, nei limiti indispensabili alle finalità formative, dei benefici accordati all'imprenditore, con la conseguenza che l'eventuale maggior termine previsto dal singolo contratto sarà inopponibile all'amministrazione al fine del godimento, oltre il limite temporale previsto dal progetto, delle agevolazioni attribuite dalla legge, ma conserverà validità nei rapporti interprivati, nel senso che il datore di lavoro che abbia pattuito col lavoratore un termine maggiore, non potrà poi opporgli, ai fini di un recesso anticipato, il minor termine indicato nel progetto approvato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UZ DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COSMA COSTRUZIONI MALTAURO ING. IE & GL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/96 del Tribunale di VICENZA, depositata il 08/03/96 R-G.N.81/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7 luglio 1994, il sig. DE ZO ricorreva al Pretore -giudice del lavoro di Vicenza chiedendo, nei confronti della propria datrice di lavoro COSMA Costruzioni Maltauro ing. ET & LI s.p.a., di essere risarcito dei danni da illegittimo licenziamento intimatogli alla scadenza del diciottesimo mese del contratto di formazione e lavoro (così come previsto dall'accordo interconfederale e dal progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego), mentre il contratto individuale prevedeva una durata di due anni.
Il Pretore, con sentenza in data 16 marzo /11 maggio 1995, rigettava la domanda.
Il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 1^ marzo 1996, rigettava l'appello del lavoratore condannando quest'ultimo nelle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il ZO con due motivi illustrati con memoria.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 2077 c.civ., nonché dell'art.3, l.n.863/84, in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., e si duole che il
Tribunale, con l'affermare la inderogabilità anche in melius del termine rispetto a quello indicato nel progetto approvato, abbia trascurato di considerare la finalità occupazionale e non soltanto formativa del contratto di formazione e lavoro e sottolinea come la possibilità di un termine inferiore a quello massimo di due anni possa essere approvato dalla Commissione nella considerazione di una possibile minor durata delle esigenze formative, ma con riguardo alla funzione occupazionale della particolare tipologia contrattuale non avrebbe potuto escludersi la legittimità della previsione, in sede di contratto individuale, di un termine più lungo e di miglior favore per il lavoratore che vede prolungarsi il periodo di occupazione anche oltre il conseguimento della formazione professionale. Avrebbe dovuto quindi ritenersi illegittima l'anticipata estinzione del rapporto con conseguente diritto del lavoratore alle retribuzioni non corrispostegli.
Il motivo è fondato.
La Corte non condivide, infatti, la ricostruzione della fattispecie legale operata dal giudice del gravame secondo il quale, nel contrasto tra la durata del rapporto di formazione e lavoro indicata nel contratto individuale e quella, più breve, indicata nel progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, dovrebbe prevalere quest'ultima durata in quanto determinata ad integrazione del comando di legge. Vero è, ha affermato il giudice di merito, che la norma di cui all'art.3 del d.l. 30 ottobre 1984, n.624, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n.863 prevede un termine massimo di durata del rapporto, ma prevede anche che quest'ultimo sia regolato, quanto ai termini e alle modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro, dal progetto approvato dalla predetta Commissione, sì che risulti conciliata la funzione di sostegno dell'occupazione giovanile e di formazione professionale proprie della legge con le esigenze di flessibilità delle imprese beneficiarie anche, in tali prospettive, di incentivi economici e normativi. Ne consegue, secondo il giudice di appello, che, una volta approvato il progetto, il contratto di formazione e lavoro non possa discostarsene, neppure stabilendo, per quanto ora interessa, una durata maggiore, a pena di nullità parziale della relativa clausola e di sostituzione di diritto di essa con quella legale (cioè con quella indicata nel progetto approvato). Rileva questa Corte suprema che essa, con la sentenza 19 febbraio 1996, n. 1266, ha bensì affermato che nel contratto di formazione e lavoro la durata pattuita dalle parti deve corrispondere a quella indicata nel progetto approvato dalla commissione regionale per l'impiego, nel quale, come prevede l'art.3, primo comma, d.l. 30 ottobre 1084, n.716, convertito in legge 19 dicembre 1984, n.863,
devono stabilirsi i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro. Ha, infatti, rilevato in quell'occasione questo giudice di legittimità che il fattore temporale ha una evidente incidenza sul tipo di formazione che lo svolgimento del rapporto può assicurare ed è in funzione della valutazione complessiva del progetto che l'autorità amministrativa si determina alla sua approvazione dalla quale derivano per il datore di lavoro sovvenzioni e minori contribuzioni previdenziali. Ulteriore conseguenza tratta da tali premesse è che dall'essenzialità del termine nella particolare fattispecie negoziale deriva la nullità della clausola con cui sia fissato un termine inferiore a quello previsto nel progetto approvato e la sostituzione di diritto della stessa, ai sensi dell'art. 1339 c.civ., con il termine imposto dalla legge e cioè con quello previsto nel progetto approvato, onde la illegittimità del recesso attuato dal datore di lavoro prima della effettiva scadenza del contratto.
Non ritiene, tuttavia, questo Collegio che le argomentazioni svolte dalla Corte per il caso di termine contrattuale più breve di quello indicato nel progetto approvato (alle quali sostanzialmente si sono attenuti i giudici di merito) siano trasponibili all'ipotesi, oggetto della presente controversia, di un termine contrattuale più lungo di quello indicato nel progetto e tuttavia contenuto nei limiti massimi previsti dal d.l. n.726 del 1984 cit.. Secondo la dottrina più accreditata l'approvazione del progetto ha, infatti, il contenuto di una autorizzazione, vale a dire di un atto col quale l'amministrazione consente, secondo valutazioni di valenza eminentemente pubblicistica, l'esercizio da parte del privato di un potere che già l'ordinamento gli riconosce. In particolare, in presenza di un contratto a termine (quale pacificamente è il contratto di formazione e lavoro) che l'ordinamento in linea di massima considera con sfavore (v., in particolare, le limitazioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n.230) ed in presenza, d'altro lato, della specifica finalità formativa, e occupazionale che il d.l. n.726 del 1984 ha inteso favorire, non ritiene la Corte che la difformità in melius per il lavoratore del termine contrattuale rispetto a quello del progetto approvato possa equipararsi ed avere le stesse conseguenze della difformità in peius.
Nel secondo caso, infatti, non solo vi è una utilizzazione del limite temporale in senso contrario alla tutela apprestata in via generale dall'ordinamento al lavoratore, ma vi è anche una evidente lesione degli interessi del dipendente alla massima attuazione della propria formazione - la quale può certamente utilmente e più compiutamente attuarsi (anche in vista di successive occupazioni,) pure oltre il termine indicato nel progetto approvato - e a un periodo di occupazione più lungo possibile (nei limiti del biennio consentito dal d.l. ult. cit.), anche superiore a quello ritenuto congruo e necessario nel progetto e dunque si è in presenza di una totale e radicale contraddizione del contratto di formazione e lavoro stipulato rispetto al fini cui tende tale modello legale. Per contro, nel caso in cui le parti addivengano alla stipulazione di un contratto di formazione e lavoro di durata contenuta entro il limite massimo del biennio consentito dal d.l. ult. cit. (sì che non possa ritenersi elusa la tutela apprestata dall'ordinamento col limitare la durata dei contratti a termine), ma superiore a quella approvata nel progetto, sembra conforme a un principio logico affermare che se l'autorità amministrativa ha ritenuto di autorizzare la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro di durata minore rispetto al limite massimo di legge, a maggior ragione deve ritenersi consentita (approvata o autorizzata), quanto meno nei rapporti interprivati, la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro di durata superiore, ma contenuta nel biennio previsto dalla norma.
L'autorizzazione amministrativa ha cioè una duplice valenza:
nei rapporti tra le parti private tende a garantire al lavoratore una durata minima del contratto di formazione e lavoro, compatibile con le peculiari finalità formative e occupazioni che lo caratterizzano, talché il minimo deve ritenersi superabile dal contratto di lavoro nell'ambito del biennio stabilito dal d.l. cit.; nei rapporti con l'amministrazione mira, invece, a contenere nei limiti indispensabili alle predette finalità il godimento dei benefici accordati all'imprenditore. Quest'ultimo tuttavia non può opporre il minor termine al lavoratore col quale abbia inteso pattuire un contratto di formazione e lavoro di durata superiore a quella indicata nel progetto approvato. Il diverso piano sul quale opera l'approvazione nei rapporti pubblicistici comporta solamente la inopponibilità all'amministrazione del maggior termine pattuito con lo specifico contratto di lavoro a fronte della eventuale pretesa dell'imprenditore di continuare a fruire, per il periodo di maggior durata del contratto, delle agevolazioni attribuitegli dalla legge. Le considerazioni svolte sono assorbenti rispetto alle censure contenute nel secondo motivo col quale il ZO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1429 e 1431 c.civ., in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c. e sostiene che nell'apposizione nel contratto individuale di un termine superiore doveva ravvisarsi un errore ostativo nel quale sarebbe incorsa la società oppure un errore di diritto, per avere essa ritenuto possibile la pattuizione di un tale termine. Il contratto sarebbe stato, dunque, annullabile (non nullo) e la datrice di lavoro, anziché prospettare la sostituzione automatica di clausole, avrebbe dovuto proporre azione di annullamento per errore, il che non era avvenuto ed il Tribunale non aveva considerato il motivo di appello concernente la mancata proposizione di una domanda in tale senso.
Conclusivamente, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre debbono essere dichiarati assorbiti il secondo motivo ed ogni altro profilo di censura. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa (essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. Al giudice di rinvio è altresì opportuno rimettere anche la statuizione sulle spese.
P. T. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
e rinvia la causa al Tribunale di Padova anche per le spese. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1998