Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" non può essere dedotta per la prima volta nel corso del procedimento di riesame, ma va sottoposta al giudice competente, il cui provvedimento decisorio è appellabile davanti al Tribunale della libertà.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35605 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1034
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 016437/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR LO N. IL 30/01/1974;
avverso ORDINANZA del 02/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
IS LO propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza 27 febbraio - 2 marzo 2007, con la quale il Tribunale di Catania, collegio ex art. 309 c.p.p., ha confermato la ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 23 gennaio 2007, nei confronti del predetto IS, dal GI presso il Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento penale 6076/06 R.G.N.R. - 11058/06 R.GI ed, a sostegno, espone i seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO. Si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., lett. c, in relazione all'art. 271 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 10001) e, comunque, la carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)), nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze telefoniche 3282727028, 3401580765 e 3483499793 in uso al IS ed al coimputato ZI RE, nonostante le operazioni di captazione fossero state effettuate presso postazioni di ascolto diverse da quelle installate presso la Procura della Repubblica ed in mancanza di provvedimento motivato.
Come si da atto nel provvedimento impugnato, con la richiesta di riesame e con i motivi nuovi ex art. 309 c.p.p., comma 6, la difesa eccepiva la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze 3282727028, 3401580765 e 3483499793 in uso al IS ed al coimputato RE ZI, per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 111, in quanto il decreto con il quale il P.M. disponeva che le attività di captazione si svolgessero presso impianti diversi da quelli installati presso la locale Procura della Repubblica, era totalmente privo di motivazione, essendosi limitato il P.M. - in ordine alla presunte "insufficienza" o "inidoneità" dei predetti impianti - a ripetere la formula legislativa (data la insufficienza/inidoneità degli impianti.....), senza neanche specificare, tra l'altro, quale delle due ragioni ostative ricorresse nel caso di specie. Richiama il ricorrente arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno statuito che, affinché il decreto possa dirsi motivato va specificata la ragione della insufficienza o della inidoneità anche solo mediante un'indicazione, non essendo sufficiente l'asserzione che gli impianti siano insufficienti o inidonei.
In sostanza, applicando semplicemente la legge e le statuizioni delle sentenze a S.U. di Codesta Corte, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e, di conseguenza, in applicazione dell'art. 271 c.p.p., dichiarare la inutilizzabilità delle intercettazioni con effetti devastanti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fondati, quasi esclusivamente, sugli stessi.
SECONDO MOTIVO. Si deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 270 c.p.p., comma 1) e la totale carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze 3282727028, 3401580765, 3483499793, in uso al IS ed al coimputato ZI RE e delle intercettazioni ambientali effettuate presso i locali della "Multiservice Point", nonostante il divieto posto dall'art. 270 c.p.p., comma 1. In particolare, con i nuovi motivi ex art. 309 c.p.p., comma 6, si evidenziava come i risultati delle intercettazioni sopra menzionate, per espressa previsione normativa contenuta nell'art. 270 c.p.p., comma 1, non potessero essere utilizzati nel presente procedimento in quanto trattasi di intercettazioni disposte ed eseguite in altro procedimento penale - precisamente nel procedimento contrassegnato dai nn. 8996/03 R.G.N.R.; 1571/06 R.GI - riguardante altra realtà associativa, diversa da quella oggetto di contestazione nella ordinanza in questione.
Le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, con le quali è stata rigettata la eccezione anche se riprese da una sentenza emessa in passato dalla Corte Suprema di Cassazione, non potevano essere assolutamente condivise, in quanto se si accettasse l'interpretazione data dal Tribunale alla norma contenuta nell'art. 270 c.p.p., comma 1, dovrebbe ritenersi eccessivamente ridotto, in termini di applicabilità, o, addirittura abrogato, il divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in essa previsto. TERZO MOTIVO. Si deduce la violazione dell'art. 416 c.p., e, comunque, la mancanza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti a carico del IS i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del predetto alla contestata associazione ed al ruolo di "organizzatore" che lo stesso avrebbe ricoperto nell'ambito della predetta struttura associativa.
La inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, dedotta nei precedenti motivi di ricorso, non può che comportare la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato.
Inoltre, si evince che dagli elementi probatori emergenti nel presente procedimento non possono assolutamente individuarsi, in capo al IS, gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dello stesso al reato associativo.
QUARTO MOTIVO - Si deduce la assoluta la carenza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. e). Sul punto si evidenzia, in primo luogo, che nei motivi nuovi ex art.309 c.p.p., comma 6, la difesa segnalava la sostanziale incensuratezza del IS e la mancanza, in capo allo stesso, di pendenze giudiziarie, evidenziando, altresì, che doveva essere considerato ininfluente, ai fini della valutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. e), lo stato di detenzione dell'imputato, derivante dall'esecuzione dell'ordinanza custodiale n. 552/06 del 26 ottobre 2006 emessa dallo stesso Giudice (Dott.ssa R. A. Recupido) nell'ambito del procedimento penale 8996/03 R.G.N.R. - 1571/06 R.GI - di cui si è già detto nel secondo motivo - dal quale il presente è stato stralciato. Il Tribunale ha superato le predette argomentazioni difensive, individuando infondatamente e con argomentazioni apodittiche ed illogiche la ricorrenza, per il IS, delle esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza emessa nel presente procedimento, nella gravità della condotta posta in essere dallo stesso, nel protrarsi della stessa per un lasso di tempo di oltre tre anni e nell'inserimento dell'imputato nell'associazione di stampo mafioso, contestata con la precedente ordinanza del 26 ottobre u.s.. QUINTO MOTIVO - Si deduce la violazione di legge la carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inidonea a tutelare le esigenze cautelari una misura meno affittiva.
Sul punto si evidenzia che la difesa, sempre con i motivi nuovi ex art. 309 c.p.p., comma 6, richiedendo l'applicazione di una misura meno affittiva, aveva segnalato la condonabilità, ex L. n. 241 del 2006, del reato di cui all'art. 46 c.p., e la probabilità che,
nell'ipotesi di un'eventuale futura condanna del IS per i fatti oggetto del presente procedimento, allo stesso fosse concessa - tenuto conto dello stato di incensuratezza del predetto, della posizione marginale dallo stesso rivestita nell'ambito dell'associazione contestata e della possibilità di adire a riti alternativi comportanti cospicui sconti di pena - la sospensione condizionale della pena.
SESTO MOTIVO - Si deduce la violazione di legge e la assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla violazione del "divieto delle contestazioni a catena" denunziato dalla difesa con il secondo motivo dedotto con la richiesta di riesame.
In ordine a quest'ultimo argomento, si segnala che con la richiesta di riesame era stata denunziata la violazione, nel caso di specie, del "divieto delle contestazioni a catena" sancito dall'art. 297 c.p.p., comma 111, sul presupposto che il fatto contestato all'imputato nel capo A) dell'ordinanza del 23 gennaio 2007, relativa al presente procedimento, fosse lo stesso di quello di cui al capo A) dell'ordinanza custodiate emessa, in data 26 ottobre 2006, dallo stesso GI (Dott.ssa R. A. Recupido) sempre nei confronti del IS o, quanto meno, fosse un fatto commesso anteriormente all'emissione dell'ordinanza del 26 ottobre 2006, addirittura connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), a quello per i quale si è proceduto con l'emissione delle predetta ordinanza dell'ottobre u.s..
Per quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, con accoglimento dei superiori motivi.
Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto rituale applicazione del principio più volte affermato da questa Corte di Cassazione che ha chiarito che la necessità del ricorso al noleggio di particolari apparecchiature presso una ditta esterna dimostra la inidoneità sotto il profilo tecnico degli impianti a disposizione della Procura (Cass. N. 25888/04 e 25891/94), ed ha ripetutamente ritenuto che il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica deve essere valutato anche in riferimento alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, quindi non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, in relazione alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini, di effettuare un pronto intervento nel corso delle indagini medesime, di non creare ritardi nell'azione investigativa (Cass., Sez. 6^, n. 165/2005, ric. Lenza;
id., Sez. 1^, n. 467/2004, ric. Calca;
id., Sez. 4^, n. 27970/2003, ric. Pronestì; id., Sez. 1^, n. 27307/2003, ric. Di Matteo ed altro); tale principio è stato recentemente confermato dalle S.U. di questa Corte che, con sentenza del 12/07/2007, ha conformata e ribadita quella nozione di inidoneità di tipo funzionale degli impianti, comprendente non solo una obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni, ma anche la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite, rimanendo fermo che di tali esigenze il magistrato debba, comunque, dare motivata contezza, certo senza "particolari locuzioni o approfondimenti", ma nondimeno in maniera comunque idonea ad assolvere all'obbligo di congruamente esplicitare le ragioni della deroga in relazione a tale ritenuta inidoneità funzionale.
Anche il secondo motivo è infondato.
Invero, a parte l'interprefazione data dal Tribunale del riesame che ha richiamato giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non operatività, nella specie, del divieto di cui all'art. 270 c.p.p., va osservato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno affermato che "allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il Giudice del procedimento "ad quem" in modo da verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost." (Cass. Sez. Unite 45189 del 17/11/2004). Anche il terzo motivo è infondato.
Il Tribunale del riesame ha, invero, ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo evidenziando puntualmente come dall'attività investigativa contenuta in atti si ricava tanto la permanenza del vincolo associativo per un tempo sufficientemente apprezzabile, sia quanto la predisposizione di mezzi - (uffici dell'agenzia disbrigo pratiche "Multiservice point" di RE ZI quale base logistica dell'attività) - e di attività comune (di programmazione, attività e cura delle pratiche assicurative), al fine della commissione di più reati di truffa;
ed ha precisato come il complessivo tenore delle conversazioni fosse univocamente indicativo dell'accordo associativo esistente tra gli indagati nella comune gestione delle attività illecite e della distribuzione dei conseguenti proventi. Quindi, il Tribunale è passato ad esaminare la posizione dell'indagato precisando come, in tale contesto, il ruolo del IS, quale soggetto impegnato, in seno al sodalizio in questione, nel reclutare "clienti" e nel coadiuvare il RE nell'organizzazione dei sinistri simulati, anche procurando finti testimoni oculari, si traesse agevolmente dalle registrazioni a suo carico siccome analiticamente indicate nella richiesta del P.M. e delle quali sono state opportunamente riportate in motivazione alcuni brani particolarmente significativi.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze prima evidenziate e correttamente valutate, il Tribunale ha ritenuto che ricorressero, nei fatti oggetto di procedimento siccome desumibili dal materiale probatorio raccolto in atti, le condizioni per poter considerare sussistente l'associazione per delinquere contestata e come "con riferimento alla posizione dell'odierno indagato, il complessivo contenuto delle conversazioni registrate a suo carico fosse univocamente rappresentativo della adesione del medesimo al programma delittuoso avuto di mira dal nucleo associativo facente capo a RE (consentire il conseguimento di risarcimenti erogati dalle compagnie assicurative sulla scorta della falsa rappresentazione del verificarsi di incidenti stradali, di modo che tutti i soggetti coinvolti nella truffa usufruissero pro quota dell'importo liquidato), ed a svolgere il compito di reclutare persone pronte ad inscenare finti sinistri stradali, seguendo l'istruttoria delle relative pratiche, curando i rapporti tra "clienti" e compagnie assicurative e a tal fine impartendo altresì direttive ad altri sodali (sono in tal senso emblematiche le conversazioni che illustrano i rapporti tra IS e BA), con una disponibilità e un impegno permanenti e continuativi a svolgere detto specifico compito in vista della realizzazione di una serie indeterminata di truffe ai danni di compagnie assicurative e con la consapevolezza di essere un anello di una più complessa struttura organizzativa che poteva contare sull'apporto di altri sodali". Si è in presenza di una ineccepibile valutazione di merito delle risultanze investigative non sindacabile in questa sede di legittimità.
Anche il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati avendo il Tribunale correttamente motivato sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia sulla adeguatezza della misura. I Giudici del riesame hanno richiamato, innanzitutto, la gravità della condotta e il suo protrarsi per un lasso temporale di oltre tre anni, nonché lo specifico ruolo ricoperto, e le indagini condotte - che hanno consentito di accertare l'inserimento del IS, nel medesimo periodo, quale sorta di alter ego del RE, nell'associazione mafiosoa facente capo alla famiglia TT e il suo coinvolgimento nell'estorsione a carico del RA - dimostrativi della profonda adesione del medesimo a logiche malavitose, delineandone negativamente la personalità e evidenziando una pericolosità sociale di grado elevato che non poteva essere contenuta se non attraverso la misura applicata.
Ha aggiunto il Tribunale che il ricorrente era indagato per reato aggravato per il quale la pena concretamente irrogabile appare compatibile con i limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., e, per la prognosi di pericolosità formulata, non ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il sesto motivo di ricorso è inammissibile non essendo consentito dedurre l'eccezione di divieto della "contestazione a catena" nel procedimento di riesame poiché la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare relativa alla successiva ordinanza restrittiva (e/o della eventuale scarcerazione), deve essere sottoposta al G.I.P. e, poi, eventualmente, dedotta con l'appello innanzi al Tribunale. È, invero, principio più volte affermato da questa Suprema Corte che "l'imputato o l'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di una ipotesi della c.d. "contestazione a catena" e, conseguentemente, del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve presentare istanza di scarcerazione, appunto, per decorrenza dei termini, al Giudice e alla disponibilità del procedimento, ed in caso di rifiuto può impugnare al Tribunale indicato nell'art. 309 c.p.p., comma 7, il provvedimento, ma non può impugnare direttamente davanti al detto Tribunale la ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., poiché la c.d. "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sè ma soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare" (Cass. sez. 1^, 5 giugno 1991, n. 1785, Falanga;
id. 26 aprile 1994, n. 1184, Annis). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007