Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35605
CASS
Sentenza 27 giugno 2007

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Massime1

La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" non può essere dedotta per la prima volta nel corso del procedimento di riesame, ma va sottoposta al giudice competente, il cui provvedimento decisorio è appellabile davanti al Tribunale della libertà.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35605
Data del deposito : 27 giugno 2007

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