Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 44820
CASS
Sentenza 12 maggio 2014

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Massime1

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo 'spostamentò in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per 'bagagliò le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio.

Commentario1

  • 1Art. 625 - Circostanze aggravanti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 44820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44820
Data del deposito : 12 maggio 2014

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