Sentenza 12 maggio 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo 'spostamentò in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per 'bagagliò le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio.
Commentario • 1
- 1. Art. 625 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 44820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44820 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/05/2014
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1417
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 37444/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IE N. IL 04/12/1972;
avverso la sentenza n. 6448/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, in relazione all'art. 625 c.p., n. 6, e per la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29.1.2013 la Corte d'Appello di Bologna, riqualificata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. in quella di cui all'art. 625 c.p., n. 6, confermava la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi, del 27/11/2008 con la quale CA EG era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, perché in concorso con un altro soggetto non identificato, al fine di trarne profitto, si appropriava di una borsa contenente: cinque mazzi di chiavi, documenti vari, tre assegni (dal n. 015820148 al n. 015820150) della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e due assegni (nr. 203240569 e 203240570) della Credem, borsa che veniva prelevata da parte del complice non individuato, previa rottura di un vetro, dall'autovettura appartenente a UG AR, mentre il CA attendeva a bordo della propria autovettura, sulla quale i due successivamente si dileguavano.
2. Avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando:
- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ossia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p., essendo stata riconosciuta dalla corte territoriale la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, malgrado la stessa non fosse ab origine contestata e non fosse stata oggetto di contestazione in fase dibattimentale;
più specificamente, il giudice d'appello ha violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p., (applicabile al giudizio di appello, anche in considerazione del richiamo di cui all'art. 598 c.p.p.), avendo riqualificato l'aggravante originariamente contestata (esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 c.p., n. 7), solo in seno alla sentenza appello, senza che alla difesa sia stato garantito il contraddittorio o l'interlocuzione sul punto, anche alla luce della lettura costituzionalmente orientata della norma;
nel caso di specie, non ricorrono elementi fattuali denotanti l'aggravante ravvisata, ovverosia la qualità di "bagaglio" della borsa oggetto di sottrazione e soprattutto la qualifica di viaggiatore in capo al proprietario della borsa stessa, elementi questi che avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di contestazione e contradditorio, in relazione ai principi affermati nella sentenza Drassich, che vieta la riqualificazione "a sorpresa";
- con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, atteso che la corte d'appello ha ritenuto erroneamente sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, ma, anche a voler condividere la linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, resta il fatto che la qualifica di "viaggiatore" (e conseguentemente quella di "bagaglio") non poteva riferirsi alla p.o., non essendo tale qualifica attribuibile a chiunque, per il solo fatto di circolare su un veicolo ed in particolare a bordo della propria autovettura;
non può, infatti, ritenersi viaggiatore colui il quale si sposti per pochi chilometri da casa al lavoro, magari all'interno dello stesso comune e del resto è la stessa ratio dell'aggravante ad imporre un' interpretazione rigorosa (e comunque aderente al dato letterale) del concetto di viaggiatore;
il maggior rigore punitivo in presenza di un viaggiatore si giustifica, infatti, solo per la minore possibilità che il viaggiatore ha di vigilare sul proprio bagaglio, il che è ovviamente correlato al viaggio inteso come spostamento da un luogo all'altro, connotato di apprezzabile significatività in termini spaziali e temporali;
inoltre, la borsa sottratta non può considerarsi "bagaglio" ed il fatto che essa sia alloggiata sul sedile di un'autovettura di per sè non consente di ravvisare la sussistenza dell'aggravante in parola;
- con il terzo motivo, il vizio di motivazione cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo di applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, atteso che la sentenza impugnata nulla dice per ricondurre a situazione fattuale all'aggravante de qua ed in particolare circa la qualifica soggettiva richiesta ("viaggiatore") in capo al soggetto passivo del furto e circa la qualificazione dell'oggetto materiale ("bagaglio"). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorso denuncia la ricorrenza di plurimi vizi nella riqualificazione operata con la sentenza di appello dell'aggravante originariamente contestata all'imputato, di furto su cose esposte alla pubblica fede, di cui all'art. 625 c.p., n. 7, in quella di furto commesso su bagaglio del viaggiatore all'interno di un'autovettura, di cui all'art. 625 c.p., n. 6. 1. Con il primo motivo l'imputato lamenta nell'operata riqualificazione la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., ma tale deduzione è infondata.
Ed invero tale principio, finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'azione penale, con altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, cosi da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana (Sez. 4^, n. 15044 del 07/03/2014). L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita, pertanto, nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n. 16, Di Francesco), essendo state tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a sua conoscenza formando oggetto di sostanziale contestazione ed avendo avuto modo appunto di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 3^, n. 15655/2008, Rv. 239866). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato:
la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 5^, 25/09/2013 n. 1697; Sez. 2^, 16/09/2008, n. 38889; Sez. 5^, 13/12/2007, n. 3161, rv. 238345). Là dove, invece, il giudice abbia posto a fondamento della propria decisione la sussistenza di un fatto completamente diverso ed eterogeneo rispetto al fatto descritto nell'imputazione, con la radicale immutazione della stessa nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1^, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6^, n. 2642/1999, Rv. 212803), deve inevitabilmente ritenersi sussistente la violazione de qua quando nei fatti rispettivamente descritti e ritenuti - non essendo possibile individuare imi nucleo comune, ponendosi essi, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Cass., Sez. 6^, n. 81/2008, Rv. 242368).
1.1. Nel caso di specie non può ritenersi sussistente la violazione del principio sancito dall'art. 521 c.p., atteso che, in ordine al fatto compiutamente descritto in imputazione (furto di una borsa trasportata all'interno di un'autovettura), all'esito della riqualificazione dell'aggravante, è rimasto immutato il riferimento all'ubicazione della borsa in un'autovettura, risultando solo equiparata la borsa al "bagaglio" e la persona offesa al viaggiatore:
trattasi, quindi, di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, limitatamente all'aspetto delle caratteristiche del bene trasportato e del trasporto nonché alla qualità della p.o., elementi questi in ordine ai quali la difesa, in base alla precisa formulazione dell'imputazione ed agli elementi acquisiti in giudizio, ha potuto compiutamente svolgere ogni attività.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella diversa qualificazione dell'aggravante in questione la difesa sia stata in qualche misura pregiudicata, trova applicazione il principio espresso da questa Certe, secondo cui, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2^, 15/05/2013, n. 37413). Tale principio da conto anche dell'ulteriore censura effettuata dall'imputato, secondo cui nel caso in esame risulterebbe violata la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich e. Italia), in base alla quale a garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio - in conformità al principio statuito dall'art. 111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6^, 12/11/2008, n. 45807, rv 241754).
L'applicazione di tale regola ha portato questa Corte a ritenere che la riqualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato, compiuta "ex officio", è subordinata alla condizione della previa informazione di tale eventualità all'imputato ed al suo difensore, ma l'ipotesi in relazione alla quale è stato elaborato il principio in questione è quella relativa alla riqualificazione operata in sede di "in sede di giudizio di cassazione" (Sez. 6^, 12/11/2008, n. 45807, rv 241754), laddove nel caso di specie, come detto, la fattispecie riguarda una riqualificazione effettuata in appello per la quale trova applicazione, invece, il principio sopra indicato.
2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente adduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge nella configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6, non risultando in concreto ravvisabile nella fattispecie in esame, nè un bagaglio, ne' un viaggiatore nel trasporto della borsa oggetto di giudizio.
Va all'uopo richiamato il principio espresso da questa Corte, posto a fondamento della pronuncia impugnata, secondo cui la persona offesa si qualifica viaggiatore, anche se si sposta da un luogo all'altro con veicolo proprio, sicché l'attenzione alle implicazioni del viaggio, in tal caso come in ogni altro, allenta il controllo sul proprio bagaglio, che può consistere anche solo in una borsa che contenga documenti e valori (Sez. 5^, n. 24386 del 28.04.2011 n. 24386 ; Sez. 2^, 6.11.61, Platania, Cass. pen., Mass. a. 1962, 320, m. 546 e Giust pen. 1962, 2, 951, m. 822).
Nel caso di specie, dunque, risulta correttamente applicato dalla Corte territoriale il principio appena enunciato atteso che, contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, ai fini della qualifica di viaggiatore risultano irrilevanti la distanza chilometrica percorsa e le ragioni dello spostamento, essendo rilevante in sè lo "spostamento" da un luogo all'altro con il proprio veicolo e dovendo all'uopo intendersi per "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali, od anche per ragioni attinenti alla propria attività lavorativa o, in genere, alle finalità del viaggio.
3. Infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione, connesso alla mancata esatta specificazione degli elementi indicanti la sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 625 c.p., n.
6. Ed invero, la Corte di merito, nel richiamare esattamente il principio di legittimità sopraenunciato e nel ritenere la borsa in questione quale "bagaglio custodito a bordo di una macchina" ha dato conto sia pure succintamente del percorso logico seguito per ritenere che nella fattispecie in esame si configurasse l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, piuttosto che quella di cui al n. 7 c.p.. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014