Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
Integra il tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che tenti di impossessarsi della borsetta portata a bordo della propria autovettura dalla persona offesa, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore, ancorché utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2011, n. 24386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24386 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso Presidente del 28/04/2011
Dott. ROTELLA Mario rel. Consigliere SENTENZA
Dott. SAVANI Piero Consigliere N. 1141
Dott. ZAZA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 30863/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SI LO ES, N. IL 23/04/1981;
avverso la sentenza n. 3237/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La Corte di appello di Catania, in riforma di sentenza del Tribunale (Sez. Mascalucia), appellata da Li SI EL FR e IS FR in rito abbreviato, qualificato il fatto loro ascritto ai sensi dell'art. 56 c.p., art. 624 c.p., nn. 5 e 6 (in effetti operando correzione materiale dell'intestazione della sentenza di 1^ grado), con generiche equivalenti e diminuente del rito ha rideterminato la pena sospesa già inflitta a ciascuno di a. 1 ed Euro 400 di multa, in m. 8 di reclusione ed Euro 200 di multa. La Corte ha ritenuto che i due imputati, muniti di casco su motociclo, avevano tentato d'impossessarsi della borsetta che Di TA BE portava a bordo della propria autovettura che aveva fermata, strattonandone la portiera posteriore, senza riuscire nell'intento perché era stata posta la sicura e perché subito intervenivano i Carabinieri. Gl'imputati avevano poi ammesso il fatto nel corso di interrogatorio di garanzia.
Ed ha respinto l'appello che sosteneva la desistenza volontaria, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6 e poneva oltre questione di pena.
Il ricorso per Li SI (Avv. S. Leotta) deduce:
1 - vizio di motivazione in relazione all'art. 56 c.p., comma 3, perché la Di TA aveva bensì messo la sicura, ma l'aveva poi disattivata senza avvedersi di alcunché e la desistenza volontaria non può escludersi per l'intervento dei Carabinieri, avvenuto dopo;
2 - idem, circa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, perché la sentenza oltre a menzionare erroneamente l'aggravante di cui all'art.61 c.p., n. 6, ritiene bagaglio la borsetta, mentre è incerto che possa attribuirsi qualifica di viaggiatore alla persona offesa (Cass., Sez. 5, n. 9132/99);
3 - idem, circa la motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p., svolta con l'adozione di una clausola di stile.
2. Il 1^ motivo è manifestamente infondato e non consentito (art.606 c.p.p., comma 3). La desistenza è stata ripetutamente esclusa dai Giudici di merito a fronte delle stesse ammissioni degl'imputati in sede d'interrogatorio di garanzia. Sicché il ricorso ripete la tesi di fatto, prospettando valutazione alternativa delle emergenze in via suppositiva, assente un reale supporto di difesa sostanziale.
Il secondo motivo è infondato, manifestamente circa la censura del riferimento in motivazione all'art. "61 c.p., n. 6" che, per nulla pertinente al caso di specie, è frutto evidente di un lapsus, a fronte del preciso riferimento all'art. "625 c.p., n. 6" nel dispositivo.
Alla luce di tale norma va puntualizzato in diritto che la persona offesa si qualifica viaggiatore, anche se si sposta da un luogo all'altro con veicolo proprio. L'attenzione alle implicazioni del viaggio, di fatti, in tal caso come in ogni altro allenta il controllo sul proprio bagaglio, che può consistere anche solo in una borsa che contenga documenti e valori (come già ritenuto da tempo;
cfr. Cass., Sez. 2, 6.11.61, Platania, Cass. pen., Mass. a. 1962, 320, m. 546 e Giust pen. 1962, 2, 951, m. 822).
Il terzo motivo è non consentito. La pena è stata ridotta dopo la ricostruzione del fatto e la rivalutazione d'incidenza delle generiche. Pertanto, inversamente, è il ricorso ad insistere con motivo di stile nella richiesta riduttiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011