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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI AR VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3283/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14357/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115865436000 DEF. AGEVOLATA 2005
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720210115865436, notificata il 07.11.2022 a mezzo posta, a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione di cui all'istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Deduceva 1) nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica della cartella;
2) illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnate, non essendo dovute le sanzioni applicate;
3) omessa notifica della comunicazione di irregolarità con possibilità di pagamento delle sanzioni in forma ridotta. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso con articolata memoria. Con sentenza n. 14357/24/2023, in data 27.11-05.12.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato in data 05.06.2024, depositato nelle stesse forme Ricorrente_1in data 02.07.2024, proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata per nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnate per inesistenza della notifica, eseguita a mezzo posta, anziché a mezzo pec, possedendo il contribuente un indirizzo pec ed essendo obbligo dell'Amministrazione seguire, in tal caso, la modalità di notifica a mezzo pec;
2) erroneità della sentenza impugnata per illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnate per non debenza delle sanzioni applicate, poiché l'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 prevede un condono di natura premiale che si perfeziona con il versamento della prima rata che cristallizza l'obbligazione tributaria di un determinato periodo. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. L'art. 26, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Ne consegue che la notifica a mezzo pec non era obbligatoria nel momento in cui la notifica della cartella è stata eseguita e non lo era certamente per i privati cittadini che non fossero professionisti o imprese, per cui la notifica eseguita con le forme di cui all'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire a mezzo di messo comunale e nelle mani di 3
persona di famiglia del destinatario (nella specie moglie), con spedizione di lettera raccomandata informativa semplice (e non con avviso di ricevimento) nei confronti del destinatario (Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2377, Rv. 663662), è perfettamente valida e rituale.
2)- Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Come già ampiamente precisato dai giudici di primo grado, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito del mancato pagamento della terza rata, entro la scadenza della rata successiva, nell'ambito di un piano di rateizzazione scaturente da una istanza di definizione agevolata n. TK3 000350/2019, prot. 0859859.23/05/2019 (v. cartella di pagamento impugnata, pag. 5). Tanto premesso, il comma 6, dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, fa rinvio all'art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, che al comma 4, rinvia all'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 (norma richiamata nel dettaglio degli importi dovuti a pagina 5 della cartella impugnata), il cui comma 2 prevede che «In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta». Per cui, come correttamente affermato dai giudici di primo grado, il carattere premiale della definizione agevolata non ha alcuna incidenza, nel caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le cui conseguenze previste dal legislatore sono quelle della decadenza dalla procedura di definizione agevolata, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.
3)- Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori minimi del sesto scaglione e delle fasi di studio e introduttiva, nonché del ridotto grado di complessità della controversia, avendo il secondo grado di giudizio avuto ad oggetto le stesse questioni affrontate nel primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e condanna parte contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
GI IA AR LV IO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI AR VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3283/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14357/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115865436000 DEF. AGEVOLATA 2005
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720210115865436, notificata il 07.11.2022 a mezzo posta, a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione di cui all'istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Deduceva 1) nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica della cartella;
2) illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnate, non essendo dovute le sanzioni applicate;
3) omessa notifica della comunicazione di irregolarità con possibilità di pagamento delle sanzioni in forma ridotta. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso con articolata memoria. Con sentenza n. 14357/24/2023, in data 27.11-05.12.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato in data 05.06.2024, depositato nelle stesse forme Ricorrente_1in data 02.07.2024, proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata per nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnate per inesistenza della notifica, eseguita a mezzo posta, anziché a mezzo pec, possedendo il contribuente un indirizzo pec ed essendo obbligo dell'Amministrazione seguire, in tal caso, la modalità di notifica a mezzo pec;
2) erroneità della sentenza impugnata per illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnate per non debenza delle sanzioni applicate, poiché l'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 prevede un condono di natura premiale che si perfeziona con il versamento della prima rata che cristallizza l'obbligazione tributaria di un determinato periodo. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. L'art. 26, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Ne consegue che la notifica a mezzo pec non era obbligatoria nel momento in cui la notifica della cartella è stata eseguita e non lo era certamente per i privati cittadini che non fossero professionisti o imprese, per cui la notifica eseguita con le forme di cui all'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire a mezzo di messo comunale e nelle mani di 3
persona di famiglia del destinatario (nella specie moglie), con spedizione di lettera raccomandata informativa semplice (e non con avviso di ricevimento) nei confronti del destinatario (Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2377, Rv. 663662), è perfettamente valida e rituale.
2)- Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Come già ampiamente precisato dai giudici di primo grado, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito del mancato pagamento della terza rata, entro la scadenza della rata successiva, nell'ambito di un piano di rateizzazione scaturente da una istanza di definizione agevolata n. TK3 000350/2019, prot. 0859859.23/05/2019 (v. cartella di pagamento impugnata, pag. 5). Tanto premesso, il comma 6, dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, fa rinvio all'art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, che al comma 4, rinvia all'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 (norma richiamata nel dettaglio degli importi dovuti a pagina 5 della cartella impugnata), il cui comma 2 prevede che «In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta». Per cui, come correttamente affermato dai giudici di primo grado, il carattere premiale della definizione agevolata non ha alcuna incidenza, nel caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le cui conseguenze previste dal legislatore sono quelle della decadenza dalla procedura di definizione agevolata, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.
3)- Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori minimi del sesto scaglione e delle fasi di studio e introduttiva, nonché del ridotto grado di complessità della controversia, avendo il secondo grado di giudizio avuto ad oggetto le stesse questioni affrontate nel primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e condanna parte contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
GI IA AR LV IO