Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 694
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La notifica a mezzo PEC non era obbligatoria al momento dell'esecuzione della notifica e la notifica eseguita con le forme di cui all'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, è valida.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per non debenza delle sanzioni

    Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, aumentate della metà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 694
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 694
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo