Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 436
CASS
Sentenza 5 dicembre 2002

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L'ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art.409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all'art.127, comma 5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri la violazione dell'art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 436
    Data del deposito : 5 dicembre 2002

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