Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art.409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all'art.127, comma 5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri la violazione dell'art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Saverio MANNINO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI SP, nato il [...];
Avverso l'ordinanza in data 31 maggio 2001 del Giudice per le indagini preliminari di Teramo;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO
Con ordinanza in data 31 maggio 2001, emessa all'esito di udienza camerale fissata a norma dell'art.409, comma 2, c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari di Teramo disponeva l'archiviazione del procedimento n. 1370/99 R.G.P.M. e n. 1120/99 R.G.GIP per infondatezza della notizia di reato. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, la persona offesa, NO SP, chiedendone l'annullamento con rimessione degli atti ad altro giudice per le indagini preliminari di Teramo.In particolare, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art.606, lettera d), c.p.p., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe "avallato con la sua decisione l'operato della Questura di Teramo, la quale aveva fatto sparire dei monili" a lui appartenenti e descritti nel verbale di perquisizione, ritenendo "esaustive" le dichiarazioni rese dagli agenti operanti che avevano spiegato l'accaduto con un errore di trascrizione, mentre avrebbe dovuto "disporre ulteriori indagini e verificare se effettivamente si trattava di un errore materiale di trascrizione del bene nel verbale di sequestro".
DIRITTO
II ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata assunzione di una prova decisiva, muove sostanzialmente censure di merito avverso l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Teramo, pronunciata all'esito di udienza camerale fissata a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di "inazione" del pubblico ministero.
L'ordinanza di archiviazione è, però, impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art.409 c.p.p., con rinvio all'art. 127, comma 5, dello stesso codice, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità delle stesse di intervenire. (Cass. 23 ottobre 1992, Cassiano;
26 aprile 1991, Venturi;
8 aprile 1991, Ghiani;
e, soprattutto, Sez. Un. 9 giugno 1995, Bianchi). Ne consegue che non è mai consentito il ricorso avverso tale provvedimento per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notìtia criminis, anche quando, come nel caso di specie, si denunci la violazione dell'art.606, lettera d), c. p. p., trattandosi con tutta evidenza di ipotesi che non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio (Cass. 21 ottobre 1999, Andreucci). D'altra parte questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt.3, 24. 76, 111 e 112 Cost., nei riguardi dell'art.409, comma 6, c.p.p., nella parte in cui consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione solo per i motivi indicati nell'art. 127, comma 5, c.p.p. (Cass. 20 settembre 1991, Di Salvo;
26 ottobre 1995, Ronchetti). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo, in ragione della peculiarità del caso, determinare in euro 500 (cinquecento), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese inosservanza di precise disposizioni del codice di rito.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2003.