Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
L'ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione dell'udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell'udienza camerale ex articolo 127, quinto comma, cod. proc. pen. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, ma anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio. (Nella specie il motivo addotto dalla persona offesa si riferiva alla violazione delle norme riguardanti la presentazione della querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/10/1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " LI FE " N. 5052
3. " IO CC " REGISTRO GENERALE
4. " IZ FU " N. 16267/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI IO EM nato a [...] il [...], parte civile avverso ordinanza g.i.p. presso tribunale di Roma del 23.03.1999 in procedimento nei confronti di RA RM n. 15.06.1955 e UR EZ n. 12.10.1948.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. CC udito il Pubblico Ministero che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza disponeva l'archiviazione delle indagini, nei confronti di RA RM e UR EZ, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, per nullità della querela. Il ricorrente allegava violazione degli artt. 568, 142, 337 c.p.p. in relazione al ritenuto difetto di querela.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Ha presentato note illustrative il difensore degli indagati. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, avverso il decreto (reso inaudita altera parte) di archiviazione è consentito il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione del contraddittorio in conseguenza di mancata comunicazione della richiesta di archiviazione (quando la p.o. ne abbia fatto istanza), di mancata fissazione dell'udienza camerale ex art. 409 co. 2 c.p.p. o a seguito di opposizione ex art. 410 co. 3 c.p.p. L'ordinanza di archiviazione (resa previa fissazione dell'udienza camerale) è, invece, ricorribile nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell'udienza camerale ex art. 127 co. 5 c.p.p., norma quest'ultima richiamata espressamente dal co. 6 art. 409 c.p.p.
Non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito circa la sussistenza non solo della "notizia criminis", ma anche dei presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientra tra quelli attinenti alla violazione del contraddittorio nei termini sopra individuati.
Nella specie il motivo dedotta dalla p.o. (violazione di norme riguardanti la presentazione della querela) non rientra tra quelli che legittimano la p.o. ex art. 409 co. 6 c.p.p. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, in accoglimento delle conclusioni del P.G., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione civile ex art. 616 c.p.p., fissata quest'ultima - equitativamente - nella somma di L. 1.000.000.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999