Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 cod. proc. pen., dopo aver provveduto alla convalida, disponga la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto dell'incompletezza dell'attività investigativa, in quanto la carenza investigativa non rientra tra i presupposti del rito direttissimo e, ove sussistente, ben può essere colmata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2012, n. 7933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7933 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 200
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 41857/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
nei confronti di:
NA AI, nato il [...] in [...], e RI ED, nato il [...];
avverso l'ordinanza 31 agosto 2011 del G.I.P. del Tribunale di Como;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato attesa la sua palese abnormità.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como propone ricorso avverso l'ordinanza 31 agosto 2011 del G.I.P. del Tribunale di Como che, convalidato l'arresto di NA AI, e RI ED, arresto operato dagli agenti della Questura di Como, ha rigettato la richiesta della misura cautelare per i reati di rissa ed altro, avanzata dal P.M. e ha disposto la restituzione degli atti al P.M. richiedente perché proceda nelle forme ordinarie, ordinando la liberazione degli arrestati.
La parte pubblica ricorre denunciando l'illegittimità della decisione e la sua abnormità.
L'impugnazione, nei termini sviluppati dal Procuratore della Repubblica è fondata.
Come esattamente rilevato dal ricorrente l'abnormità dell'ordinanza emergerebbe con assoluta evidenza sotto un duplice profilo:
a) in primo luogo, la restituzione degli atti all'ufficio requirente dopo (e nonostante) la convalida dell'arresto, si pone in netto contrasto con l'art. 558 c.p.p., comma 6, il quale espressamente stabilisce che "se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio";
b) in secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, pur in presenza di tutte le condizioni necessarie e sufficienti alla celebrazione del processo con rito direttissimo. La richiesta di giudizio direttissimo rappresenta infatti una forma di esercizio dell'azione penale, rispetto alla quale il Giudice deve (imitarsi ad accertare se sussistano i presupposti tassativamente predeterminati dalla legge, senza possibilità di sindacare l'opportunità o la convenienza della scelta (peraltro irretrattabile) compiuta dall'organo della pubblica accusa. L'argomentare del P.M. e quello adesivo del Procuratore generale sono corretti.
Invero è pacifico che il Giudice ha il potere di disporre la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero solo nel caso in cui ravvisi la mancanza dei presupposti prestabiliti dalla legge, con la conseguente abnormità di ogni diversa e difforme decisione.
Nella vicenda, l'arresto in flagranza degli imputati, la loro presentazione dinanzi all'organo giudicante entro il termine perentorio di 48 ore stabilito dalla legge, nonché la convalida dell'arresto da parte del Giudice stesso, hanno pienamente integrato le condizioni di legge in presenza delle quali occorreva procedere al giudizio con il rito direttissimo, e l'eventuale incompletezza dell'attività di indagine, ove sussistente, ben poteva essere colmata attraverso l'esercizio dei poteri di ufficio da parte del Giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Come evidenziato nel ricorso, nel giudizio direttissimo, le conseguenze processuali che derivano dalla decisione del Giudice sulla richiesta di convalida dell'arresto sono predefinite in modo tassativo dalla legge, con la conseguenza che la convalida dell'arresto impone al giudice stesso di celebrare il processo nelle forme dei rito direttissimo, e soltanto una "decisione di non convalida" può determinare la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Nella specie risulta quindi assunta una decisione illegittima, dal momento che, convalidato l'arresto, si è concretizzato il subprocedimento prodromico all'instaurazione del giudizio, non essendo praticabile in tale contesto la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, attesa la presenza di tutte le condizioni per la celebrazione del processo con il rito direttissimo. Il provvedimento quindi si connota per la sua abnormità (cfr. in termini anche: Cass. Pen. sez. 6, 2112/1998 Rv. 212116) con conseguente ricorribilità per cassazione, posto che esso ha determinato l'indebita regressione del processo a procedimento, al di fuori dei casi consentiti e ha omesso di considerare che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto e non alla flagranza di esso.
Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Como.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012