Sentenza 21 novembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve ritenersi legittimo il verbale di arresto della polizia giudiziaria che faccia riferimento alla disciplina in materia di estradizione di cui all'art. 716 cod. proc. pen., qualora ravvisi una situazione di urgenza legata alla esecuzione di un mandato di cattura internazionale, prima che il mandato di arresto europeo sia trasmesso dallo Stato richiedente in forza della normativa interna di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002. (Fattispecie relativa alla convalida di un arresto eseguito in relazione ad un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità romene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2008, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/11/2008
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2673
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 32213/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT LE, n. a Fetesti-Ialomita (Romania) il 12.12.1982;
avverso la ordinanza in data 9 settembre 2008 del Presidente della Corte di appello di Potenza;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Ponticiello Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Potenza convalidava l'arresto di IT LE, eseguito in data 7 settembre 2008 dalla Polizia Stradale di Lagonegro, in relazione al mandato di cattura internazionale emesso in data 28 dicembre 2005 dal Tribunale di Calarasi (Romania), per l'esecuzione della pena di anni tre di reclusione inflitta al AN con sentenza in data 30 novembre 2005 del medesimo Tribunale, per il reato di furto aggravato commesso tra il 7 e il 9 novembre 2002 in danno della società Metarif.
Con la medesima ordinanza, ritenuto il pericolo di fuga, veniva applicata al LE, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.9, la misura della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per cassazione il LE, a mezzo del difensore avv. Salvatore Ponticiello, che denuncia:
1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 12, dato che l'arresto del LE è stato erroneamente effettuato, come emerge dal relativo verbale, ai sensi dell'art. 716 c.p.p. senza dare conto del mandato di arresto europeo e della facoltà dell'arrestato di consentire alla consegna.
2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2 e art. 9, comma 4, in mancanza di indicazione della concreta esigenza di garantire che la persona arrestata non si sottraesse alla consegna.
3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9 comma 5 in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), e all'art. 275 c.p.p., non essendosi adeguatamente motivato circa il pericolo di fuga e l'adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria applicata al LE, persona stabilmente dimorante in Italia, immune da precedenti penali o carichi pendenti nel nostro paese e affetta da precarie condizioni di salute a causa di una frattura alla gamba destra.
Osserva la Corte che il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, appare infondato.
Nessun rilievo può assumere la circostanza che nel verbale di arresto la p.g. faccia riferimento alla disciplina in materia di estradizione, qualora ravvisi, come nella specie, una situazione di urgenza in relazione alla esistenza di un ordine di cattura internazionale, senza che sia ancora stato emesso dallo Stato estero appartenente all'Unione un mandato di arresto europeo (MAE) in forza della normativa interna di implementazione della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002.
Ciò che rileva, ai fini della regolarità della procedura, è esclusivamente la decisione che l'a.g. italiana deve assumere ove ricorrano i presupposti temporali e formali previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 per l'applicazione della relativa disciplina a seguito della convalida dell'arresto e dell'eventuale applicazione di misure coercitive connesse al pericolo di fuga.
Non sussistono del resto sostanziali differenze in termini di garanzie tra l'una e l'altra procedura nella fase immediatamente conseguente all'arresto, perché in entrambi i casi l'adozione di misure coercitive è subordinata alla sussistenza del pericolo di fuga (art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c); L. n. 69 del 2005, art. 9, commi 4 e 5) e l'interessato, come avvenuto nella specie, viene interpellato circa il suo eventuale consenso alla consegna all'a.g. estera (art. 717 c.p.p., comma 1; L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 1 e art. 13, comma 1). Inoltre, in ogni caso, senza che entro dieci giorni sia intervenuta una richiesta del ministro della giustizia (art. 716 c.p.p., comma 4) ovvero sia stato trasmesso il MAE o un atto equipollente (L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3), la misura coercitiva deve essere revocata.
Quanto alla sussistenza del pericolo di sottrazione alla consegna in caso di libertà, nel provvedimento impugnato se ne da adeguato conto, facendosi riferimento alla precaria condizione di stabilità nel territorio del LE, nonostante la sua menomazione alla gamba.
In considerazione dei limiti previsti dall'art. 719 c.p.p., richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, al ricorso per cassazione, ristretto alla ipotesi della violazione di legge, le critiche mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata non possono essere prese in considerazione da questa Corte.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009