Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z 0 82 9 0/ 0 2 . D A " R 7 9 T 1 3 S T I . R G N A E ' P U B R 7 L 6 L 9 A E 1 D - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D 5 I - E 3 S T N N oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E E G S S G E I termine decisione ricorso 1 sezione civile " E A L composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: al prefetto e legittimità dr. Antonio Saggio Presidente dell'ordinanza tardiva. dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 5715/00 dr. Walter Celentano Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 22748 dr. IZ Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.03.2001 SENT ENZA su ricorso iscritto al n° 5715 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA TT FA, rappresentato e difeso dall'avv. Cesarina Ravarotto di Padova e dall'avv. Giancarlo A- mici, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, V. R. Zandona n. 41, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI PADOVA, in persona del prefetto in ca- rica, con sede in Padova, P.za Antenore n.
3. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Padova n. 22 dell' 655 2002 11 - 26 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. dr. IZ Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 gennaio 1999, il Pretore di Padova ha rigettato l'opposizione di IZ TO alla ordinanza del locale prefetto, che gli aveva ingiunto di pagare una sanzione pecuniaria, per violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.). Con l'opposizione era stata dedotta l'inesistenza del- la violazione per l'inaffidabilità dell'apparecchiatu- ra di rilevazione e l'uso illegittimo della stessa ol- tre che la mancata predisposizione del servizio in mo- do da consentire la contestazione immediata e infine la violazione del termine dell'art. 204 C.d.S. In ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 204 C.d.S., il pretore ha criticato con vari argomenti of la giurisprudenza di questa Corte che ritiene illegit- tima l'ordinanza emessa oltre detti termini. L'affermazione della Cass. 23 luglio 1997 n. 6895 sul fatto che il termine imposto al prefetto perifichereb- be l'autorità alla parte nel condizionare provvedimen- to e ricorso allo stesso termine di sessanta giorni, 3 elemento di regolarità e validità della procedura, per il pretore é apodittica e comporterebbe la natura pe- rentoria d'ogni termine imposto alla P.A. Per Cass. 25 febbraio 1998 n. 2064, il termine non in- cide sulla validità del provvedimento ma sull'eserci- zio della pretesa sanzionatoria, dalla quale il pre- fetto decadrebbe per il decorso del tempo. Secondo il pretore l'art. 152 c.p.c., prevedendo che i termini hanno carattere in genere ordinatorio e so- lo eccezionalmente perentorio, ha portata generale ed é applicabile in ogni procedimento ai sensi dell'art. 12 disp. prel. al c.C., come si rileva anche da altre norme che prevedono termini derogabili (art. 14 L. 689 /81 e 201 C.d.s.). Anche i termini dell'art. 204 C.d. S. sono quindi ordi- natori, come risulta pure per la violazione dell'art. 2 della L. 241/90 la quale consente agli interessati di sollecitare la definizione del procedimento ammini- strativo (art. 3 ter. D.L. 12 maggio 1995 n. 163 con- vertito in L. 11 luglio 1995 n. 273) oltre il termine non rispettato che quindi non é perentorio, non poten- dosi altrimenti emettere l'atto dopo la scadenza. Secondo il pretore, il collegamento del decorso del termine alla ricezione del ricorso e del rapporto che ha rilievo interno comporta un controllo difficile 4 della stessa violazione dei tempi e comunque non può congiungersi il tempo per l'inoltro del ricorso a quello per la decisione ogni volta che l'ufficio degli accertatori invii ricorso e rapporto in un termine in- feriore ai trenta giorni, potendo il prefetto in tal caso decidere in un periodo più lungo. La stessa mancata regolamentazione del procedimento amministrativo potrebbe comportare difficoltà per il prefetto ostative alla pronuncia nei termini (omessa elezione di domicilio o indicazione della residenza del ricorrente che comporterebbe un prolungamento del- la procedura e ostacoli di fatto connessi al contenuto dello stesso ricorso). Esclusa la fondatezza delle altre censure, il pretore ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alle spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con due motivi il TO e il prefetto di Padova non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi di ricorso sono strettamente connessi e devono esaminarsi insieme: con il primo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 204 C.d. S. che prevede un termine perentorio la cui violazio- ne comporta invalidità dell'ordinanza ingiunzione. 5 L'aumento del termine da trenta a sessanta giorni, di cui all'art. 106 del d.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, ha eliminato la disparità di trattamento tra opponente e P.A., parificando i termini imposti per ricorrere in sede amministrativa e decidere sul ricorso. Si violerebbero i principi di buona amministrazione se si imponessero solo al privato il rispetto di termini. Proprio la diversa disciplina dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981 n. 689, che non impone termini e dell' art. 204 C.d.S. evidenzia il carattere perentorio dei sessanta giorni di cui a quest'ultima norma per l'e- missione dell'ordinanza ingiunzione. Il pretore ha anche falsamente applicato l'art. 3 ter della L. 273 del 1995, dato che questa norma é appli- cabile ai procedimenti amministrativi in generale, nei quali consente che se non si rispettano i termini per l'emissione d'un provvedimento, l'interessato può chie- dere all'autorità gerarchicamente sovraordinata di e- mettere l'atto non pronunciato tempestivamente.
2. Il ricorso é fondato. La legge regolatrice del processo civile (art. 111 Co- st. e 1 c.p.c.) é normativa speciale insuscettibile d' interpretazione analogica. Non può quindi condividersi il presupposto dell'inter- pretazione pretorile che estende alla materia de qua 6 i principi di cui all'art. 152 c.p.c., norma proces- suale che, ad avviso del pretore, per analogia si ap- plicherebbe ad ogni termine. Il principio fondamentale di cui tenere conto nei pro- cedimenti amministrativi é invece quello dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede un requisito di legittimità temporale di essi e impone, al 2° e 3° comma, che la P.A. determini "per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente di- sposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall' inizio del procedimento o dal ricevimento della doman- da se il procedimento é a iniziativa di parte. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del 2°comma, il termine è di trenta giorni". Per l'art. 1 della stessa legge 241/90, l'attività della P.A. si svolge secondo le modalità in essa pre- viste, non potendosi da essa aggravare il procedimen- to "se non per straordinarie e motivate esigenze". Non v'è quindi un problema di termine processuale or- dinatorio o perentorio ed é superata la tesi che col- lega a tale dicotomia la lettura dell'art. 204 C.d.S. (Cass. 6895/97 esaminata dal pretore); la critica di questa interpretazione non é quindi più attuale. La violazione di un termine perentorio processuale a- - 7 vrebbe comunque determinato la nullità dell'atto ri- levabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre nel caso questa Corte ha affermato l'annullabi- lità dell'ordinanza emessa dal prefetto oltre i termi- ni di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso. L'art. 3 ter della L. 273 del 1995 che consente di do- mandare al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento l'atto non emesso nei termini, si ri- ferisce a provvedimenti nell'interesse di chi fa l'i- stanza dell'atto non emesso tempestivamente ed é inap- plicabile al caso de quo. E' poi irrilevante il fatto che i termini sono in to- tale di novanta giorni, trenta per l'ufficio che rice- ve il ricorso per trasmetterlo al prefetto ex art. 203 C.d. S. e sessanta dalla ricezione da quest'ultimo per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. L'opponente ha gli strumenti per dimostrare la data di ricezione del ricorso dal prefetto e la violazione del g termine dell'art. 204 C.d.S., anche in difetto del de- posito, ex art. 23 della L. 689/81, dell'atto che pro- va il dies a quo del termine di legge. Rileva solo sul piano pratico le difficoltà di fatto che il prefetto può incontrare per ascoltare la parte se lo richiede, procedere alle sue indagini ed emette- re l'ordinanza, ma é palese l'interesse pubblico alla - 8 - rapidità della procedura, per facilitare i ricordi de- gli agenti accertatori e del trasgressore. In conclusione il termine di cui all'art. 204 C.d.S. costituisce un requisito di legittimità del procedi- mento, poichè la norma fissa la durata di quest'ul- timo ai fini dell'ordinanza ingiunzione in applica- zione dei principi di buona amministrazione dell'art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di proce- dimento amministrativo di cui alla L. 241/90 (Cass. 25 gennaio 2002 n. 874, 27 luglio 2000 n. 9889, 21 aprile 2000 n. 5275, 27 aprile 1999 n. 4204, 28 ottobre 1998 n. 10757). Lo stesso pretore rileva poi che nella materia il ri- corso amministrativo non é presupposto dell'opposizio- ne ai sensi dell'art. 23 della L. n. 869/81 (S.U. 1 lu- glio 1997 n. 5897) e che l'interessato può opporsi di- rettamente in sede giurisdizionale al verbale d'accer- tamento il quale, se non v'è ricorso al prefetto o al giudice, é titolo esecutivo (art. 203, 3°co., C.d.S.). Non dare rilevanza vincolante al termine dell'art. 204 C.d. S. significa rinviare sine die l'esecutività della sanzione, che per legge dovrebbe invece prodursi rapi- damente nell'interesse della P.A. Il ricorso é quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. - 9 - Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito. L'opposizione del TO all'ordinanza del Pre- fetto di Padova notificata il 24 novembre 1997, di conferma del verbale di contestazione del 21 novembre 1992, deve essere accolta perchè il provvedimento pre- fettizio viola i termini di cui all'art. 204 C.d.S. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese sia del giudizio di merito che della presente fase di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impu- gnata e, provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione di IZ TO contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Padova n. 3923 /92 notificatagli il 24 novembre 1997 e compensa le spese sia del giudizio di merito e della presente fase di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2002. Il presidente таки игр Il Consigliere estensore лиза CORTESS LCANBELLIERE P Althea Blanchi Depoz il IL CANCELLIERE