Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto ne' fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/1999, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 06.12.1999
1.Dott. MERONE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BIANCHI LUISA " N. 4474
3.Dott. DE GRAZIA SENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MALZONE ENNIO " N. 12703/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di RIMINI nei confronti di DA SI N. IL 20.06.1966 avverso sentenza del 21.01.1999 G.I.P. PRETURA di RIMINI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del P.G.
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip presso la Pretura di Rimini applicava, ex art.444 c.p.p., la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 186, co. 2, cod. strada (guida in stato di ebbrezza), disponendo la "sospensione della patente di guida per giorni quindici da eseguire se non eseguita in sede amministrativa".
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale deducendo erronea applicazione della legge penale in quanto il Pretore nell'infliggere la sanzione amministrativa accessoria non poteva tenere conto, per la sua durata, della sospensione provvisoria di natura cautelare disposta dal Prefetto. Una tale interpretazione, secondo il ricorrente, sarebbe contraria a quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nel ribadire che la sospensione della patente deve essere necessariamente applicata anche in caso di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., hanno altresì affermato il principio in base al quale il periodo della sospensione provvisoria della patente di guida di competenza prefettizia non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione definitivamente applicata dal giudice penale (S.U. ud. 27.5.98, Bosio rv. 210983).
Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta sia frutto di una erronea ricostruzione della fattispecie in esame e di una inesatta interpretazione del principio al riguardo fissato dalle Sezioni Unite. Queste ultime, nella sentenza sopra citata, si sono espresse nei seguenti termini: "Infondato è anche l'altro motivo del ricorso, con il quale viene censurata l'impugnata sentenza per violazione di legge, in quanto il giudice, nel determinare la durata in mesi sei della sospensione della patente di guida, non ha computato il periodo di sospensione disposto con provvedimento prefettizio separato. Come è stato recentemente confermato dalla Corte Costituzionale (in tre ordinanze nella stessa data 6-13 maggio 1998, nn. 167, 168, 169), la sospensione provvisoria della patente di guida, disposta dal prefetto, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale. Cioè, tale misura cautelare - preceduta dal ritiro della patente da parte dell'organo che contesta la violazione stradale nell'immediatezza del fatto- è "strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericolo", e quindi si pone, rispetto all'altra, su un piano diverso, (come già affermato dalla stessa Corte, con ord. n. 184 del 1997, e nello stesso senso, peraltro, è la consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi). La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale (od in caso di estinzione del reato dal prefetto), ad esito dell'accertamento della violazione del codice stradale, rendono impossibile, perciò, computare il periodo della sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata.".
Risulta dunque che il Supremo Collegio, nel rigettare lo specifico motivo di gravame proposto, ha avuto riguardo unicamente al momento in cui il giudice penale determina la sanzione accessoria e, relativamente ad esso, ha affermato, in modo pienamente condivisibile, l'autonomia della statuizione del giudice penale rispetto al precedente provvedimento con cui il Prefetto sospende provvisoriamente la patente. Ciò significa che il giudice penale non può esimersi dal disporre la sospensione della patente sul presupposto che tale misura sia già stata imposta dal prefetto ne' può fissarne la durata scomputando quella corrispondente al periodo di sospensione eventualmente già disposto dal prefetto. Egli dovrà invece determinare, con valutazione piena e autonoma, quale sia la durata che nella singola fattispecie deve avere la sanzione accessoria, tenuto conto, come ha osservato la sentenza Bosio, degli elementi indicati nell'art. 218, co.2, del codice della strada. Si tratta in sostanza, sia pure con le dovute differenze, di un meccanismo non dissimile da quello che presiede ai rapporti tra carcerazione preventiva e pena inflitta dal giudice. Ciò non toglie tuttavia, ed anche a tale riguardo vale il parallelo con la pena detentiva, che ci si debba porre il quesito della cumulabilità in sede esecutiva dei due periodi di sospensione rispettivamente inflitti dal Prefetto e dal giudice penale, questione sulla quale le Sezioni Unite non si sono espresse.
Proprio tale ultimo profilo è venuto in rilevo nella presente fattispecie, in quanto il giudice ha disposto la sospensione della patente per la durata di quindici giorni, prevedendo però che si desse esecuzione a tale misura solo ove la stessa non risultasse già eseguita in via amministrativa, e cioè solo ove la durata della sospensione non fosse già "consumata" per via dell'esecuzione del provvedimento prefettizio.
A tale riguardo il collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento pacificamente in passato espresso da questa Corte secondo il quale: "La sospensione della patente di guida è ordinata dal prefetto in via provvisoria e cautelare mentre l'applicazione definitiva, a seguito dell'accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all'autorità giudiziaria. Ciò risulta dall'art. 223, comma 4, cod. strad., che prevede l'obbligo del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile a trasmettere copia autentica al prefetto, il quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione provvisoria". (sez. IV sent. n. 6138/97, rv. 208532; sez IV sent. N. 3254, rv. 207880). Tale orientamento peraltro è stato ribadito anche di recente, alla luce della sentenza Bosio, (sez. IV ud. 15.12.98, D'Amico rv. 213224) disponendosi che in sede di esecuzione i due periodi non sono cumulabili e che pertanto in tale sede si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.
La decisione del pretore di Rimini che a tale principio si conforma non merita dunque censura.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000