Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 874
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Sentenza 25 gennaio 2002

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In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso (presentato dal privato cui sia stata contestata una violazione del codice della strada) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza - ingiunzione, ovvero ordinanza di archiviazione, l'ulteriore termine di trenta giorni assegnato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto. Detto termine, che si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, deve essere apprezzato, alla stregua dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e della esigenza di buon andamento dell'amministrazione sancita dall'art. 97 Cost., come elemento di regolarità, e, quindi, di validità della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 874
    Data del deposito : 25 gennaio 2002

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