Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso (presentato dal privato cui sia stata contestata una violazione del codice della strada) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza - ingiunzione, ovvero ordinanza di archiviazione, l'ulteriore termine di trenta giorni assegnato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto. Detto termine, che si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, deve essere apprezzato, alla stregua dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e della esigenza di buon andamento dell'amministrazione sancita dall'art. 97 Cost., come elemento di regolarità, e, quindi, di validità della procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.LLI POGGINI 53, presso l'avvocato ANCORA ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUALTIERI GUALTIERO e IR RAFFAELE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI BARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 824/98 del Pretore di BARI, emessa il 13/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 13.7.1998 il Pretore di Bari rigettò la opposizione di RT IE avverso la ordinanza ingiunzione 26.1.1994 del Prefetto di Bari, notificata il 17.3.1998, con cui era stata inflitta una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142 IX° comma cod. della strada.
Aveva dedotto l'opponente che la ordinanza era stata notificata oltre i 60 giorni dal ricorso, previsti dal'art. 204 cod. stradale e che il verbale di contestazione era stato compilato da persona diversa dall'accertatore, in contrasto con l'art. 385 D.P.R. 495/1992. Ha ritenuto il pretore che il termine previsto dal citato art. 204 non sia perentorio;
che non rileva che il verbale sia stato compilato e notificato da persona diversa da chi aveva accertato l'infrazione, trattandosi pur sempre di appartenente allo stesso ufficio di polizia;
che esso era completo ed attendibile anche nella attestazione della verifica di funzionalità dell'apparecchio rilevatore.
Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi RT IE;
non ha presentato difese il Prefetto di Bari.
Motivi della decisione
Con il primo motivo denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 204 codice della strada, sostenendo la perentorietà del termine ivi previsto.
Con il secondo denunzia la violazione dell'art. 385 D.P.R. 495/1992, rilevando che se l'accertamento è atto distinto dalla contestazione e ciascuno può essere compiuto autonomamente rispetto all'altro, il verbale in cui il primo è cristallizzato deve essere redatto al momento del fatto. Nella specie esso era stato redatto quattro mesi dopo e ad opera di persona diversa dall'accertatore e tale anomalia aveva determinato la inefficacia della successiva sua notificazione. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo, in riferimento alla doglianza che precede, che la sentenza impugnata era stata lacunosa, essendosi limitata a fare generico richiamo ad un verbale, senza considerare che era mancata la immediata verbalizzazione e che l'attività successiva non era stata di completamento di quanto compiuto dall'agente accertatore, ma era consistita nella totale redazione del verbale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dispone l'art. 203 II° comma cod. della strada che il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma primo, ricevuti il ricorso e i documenti ritenuti idonei presentati dal trasgressore o dagli altri soggetti previsti dall'art. 196, è tenuto a trasmetterli al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso.
Aggiunge l'art. 204 (nel testo in vigore all'epoca dei fatti): "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene l'accertamento fondato emette entro sessanta giorni ordinanza motivata ......".
Tali disposizioni impongono pertanto un termine massimo di 90 giorni per la decisione, con la quale si conclude il procedimento amministrativo a far tempo dalla presentazione o dalla spedizione del ricorso;
termine che si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, ma che, alla stregua dei principi posti dalla legge 241/1990 e della esigenza del "buon andamento della amministrazione"
sancito dall'art. 97 Cost., è dovere della Pubblica Amministrazione osservare, affinché qualunque procedimento, iniziato per domanda di parte o di ufficio, si concluda con un provvedimento nei tempi predeterminati dalla legge o da atti normativi secondari (Cass. 2064/1998). Ne deriva che un termine siffatto non deve essere apprezzato, per quanto attiene la P.A., in relazione alla possibile sua natura ordinatoria o perentoria, ma soltanto come elemento di regolarità e quindi di validità della procedura (Cass. 6895/1997). Erronea è pertanto la decisione impugnata laddove assume che "il termine di cui all'art. 204 c. della strada. ha carattere ordinatorio"; per tale verso essa deve essere cassata e poiché non sussiste la esigenza di ulteriori accertamenti di fatto - pacifico essendo che l'ordinanza prefettizia fu emessa il 26.1.1994, oltre otto mesi dopo la infrazione, e notificata ben quattro anni dopo - la corte può decidere nel merito e dichiarare la nullità della ordinanza predetta.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso restano assorbiti e le spese del processo, che seguono al soccombenza, vanno liquidate per il grado di merito in L. 530.000, di cui L.480.000 per onorari ( 350.000) e diritti ( 130.000), e in L. di cui L. 250.000 per onorari per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e pronunziando nel merito dichiara la nullità della ordinanza di ingiunzione opposta;
condanna la Prefettura di Bari al pagamento delle spese processuali, del grado di merito in L.530.000, di cui L. 480.000, per diritti ed onorari, e del giudizio di cassazione in L. 325.000, di cui L. 250.000 per onorari.
Roma 10 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 GENNAIO 2002