Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4204
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Sentenza 27 aprile 1999

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Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152 secondo comma cod. proc. civ. e 173 primo comma cod. pen., in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241 del 1990 - espressamente qualificata di carattere generale dall'art. 29 della stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione (nell'affermare questi principi la Suprema Corte ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come ordinatorio il predetto termine ex art. 204).

Il termine, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada, per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazione (ed al quale, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, sia stato presentato il ricorso indirizzato al prefetto stesso), la trasmissione del ricorso e degli atti relativi, unitamente ad ogni altro elemento utile alla decisione sullo stesso, ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione l'opponente non provi (incombendo all'uopo su di lui il relativo onere) che quella ricezione è avvenuta prima del decorso del termine di trenta giorni dal deposito del ricorso al prefetto, previsto per la detta trasmissione a carico dell'ufficio o del comando medesimi, il suddetto termine ex art. 204 si deve considerare decorrente dalla scadenza di quei trenta giorni, con la conseguenza che l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione prefettizia deve reputarsi tempestiva se avvenuta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso (nella specie la Suprema Corte ha affermato che quest'ultimo principio doveva trovare applicazione - impregiudicata la questione della sua ricevibilità che non era sub iudice - anche se il ricorso era stato direttamente presentato al prefetto, poiché doveva reputarsi che il termine di trenta giorni in tal caso occorresse per l'istruzione della pratica, necessariamente da richiedersi all'ufficio accertatore da parte del prefetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4204
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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