Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152 secondo comma cod. proc. civ. e 173 primo comma cod. pen., in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241 del 1990 - espressamente qualificata di carattere generale dall'art. 29 della stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione (nell'affermare questi principi la Suprema Corte ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come ordinatorio il predetto termine ex art. 204).
Il termine, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada, per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazione (ed al quale, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, sia stato presentato il ricorso indirizzato al prefetto stesso), la trasmissione del ricorso e degli atti relativi, unitamente ad ogni altro elemento utile alla decisione sullo stesso, ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione l'opponente non provi (incombendo all'uopo su di lui il relativo onere) che quella ricezione è avvenuta prima del decorso del termine di trenta giorni dal deposito del ricorso al prefetto, previsto per la detta trasmissione a carico dell'ufficio o del comando medesimi, il suddetto termine ex art. 204 si deve considerare decorrente dalla scadenza di quei trenta giorni, con la conseguenza che l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione prefettizia deve reputarsi tempestiva se avvenuta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso (nella specie la Suprema Corte ha affermato che quest'ultimo principio doveva trovare applicazione - impregiudicata la questione della sua ricevibilità che non era sub iudice - anche se il ricorso era stato direttamente presentato al prefetto, poiché doveva reputarsi che il termine di trenta giorni in tal caso occorresse per l'istruzione della pratica, necessariamente da richiedersi all'ufficio accertatore da parte del prefetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI GI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMORENSE 72, presso l'avvocato R. ZANZARRI, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO FINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FOGGIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 25/96 della Pretura di LUCERA, Sezione distaccata di TORREMAGGIORE, depositata il 22/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.7.1994 Di OI OL proponeva opposizione avanti al RE di Lucera - Sezione distaccata di Torremaggiore - avverso l'ordinanza del 2.5.1994, notificata il 2.6.1994, con cui il FE di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L 1.002.000 per violazione dell'art. 142 comma 9 Cod. d. Str. rilevata a mezzo di apparecchio "autovelox". Sosteneva fra l'altro, a cioè relativamente a quanto sarebbe stato poi oggetto di ricorso per cassazione, che il FE si era pronunciato oltre il termine perentorio di giorni sessanta previsto dall'art. 204 Cod. d. Str., essendo stato il ricorso ricevuto il 7.2.1994 ed il provvedimento emesso solo il 2.5.1994, vale a dire dopo ottantaquattro giorni, e notificato il 2.6.1994. Il FE rimaneva contumace.
All'esito del giudizio il RE, con sentenza dell'8.5- 22.5.1996, rigettava l'opposizione, rilevando che il termine previsto dall'art. 204 Cod. d. Str. non aveva natura perentoria in quanto non qualificato come tale dalla norma. Ciò in base al principio secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (arg. ex artt. 152 comma 2 C.P.C. e 173 comma 1 C.P.P.).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Di OI OL, deducendo un unico motivo di censura.
Il FE non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso Di OI OL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 204 Cod. d. Str.. Lamenta che il RE abbia ritenuto di natura meramente ordinatoria il termine previsto dall'art.204 Cod. d. Str. nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 198 del 17.6.1996, con riferimento al termine di centocinquanta giorni previsto per la notifica del verbale di accertamento, avesse osservato che esso decorre dal giorno in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla identificazione del trasgressore, qualificando tale termine come perentorio. Deduce che, a maggior ragione, il termine in esame avrebbe dovuto essere ritenuto perentorio.
La censura in esame contiene sostanzialmente corretti principi giuridici a sostegno della richiesta di cassazione dell'impugnata sentenza, la quale però deve essere confermata, sia pure in base ad una diversa motivazione ai sensi dell'art. 384 comma 2 C.P.C., essendo il dispositivo conforme al diritto.
In relazione ai termini imposti, alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo devesi far riferimento ai principi contenuti nella Legge n. 241 del 1990, da considerarsi di carattere generale per espressa definizione (art. 29 comma 1), e segnatamente all'art. 2 in base al quale è imposto l'obbligo alla P.A. di concludere ogni procedimento, sia esso iniziato su domanda di parte o d'ufficio, entro il termine di trenta giorni se non sia previsto direttamente, per il tipo di procedimento adottato, un apposito altro termine dalla legge o dal regolamento.
In un tale contesto normativo deve ritenersi quindi che il rispetto del termine in esame di sessanta giorni, concesso al FE dall'art. 204 Cod. d. Str. per l'emissione del provvedimento, costituisce un requisito di legittimità del provvedimento medesimo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge sindacabile in cassazione e comporta l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa (in tal senso Cass. 2064/98). Errata deve ritenersi pertanto la motivazione dell'impugnata sentenza che ha ritenuto di natura "ordinatoria" il termine in questione, facendo peraltro riferimento al principio di tassatività previsto dall'art. 152 comma 2 C.P.C. e dall'art. 173 comma 1 C.P.P., che riguardano i termini relativi ai procedimenti di carattere giurisdizionale e non già quelli, come il termine in esame, riguardante la precedente fase amministrativa.
Va però considerato che il procedimento amministrativo in esame è suddiviso in due distinte fasi disciplinate rispettivamente dagli artt. 203 e 204 Cod. d. Str.
La prima riguarda la proposizione del ricorso che deve essere indirizzato o presentato presso l'Ufficio od il Comando cui appartiene l'organo accertatore il quale, entro trenta giorni, deve provvedere a trasmettere gli atti al FE unitamente ai documenti concernenti la "prova delle eseguite contestazioni o notificazioni" ed "ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente".
La seconda, il provvedimento del FE da emettersi entro il termine di sessanta giorni, decorrente però dal ricevimento degli atti conseguente alla trasmissione da parte dell'Ufficio o Comando accertatore, come si desume dalla lettera della legge che fa espresso riferimento alla loro produzione da parte di tali organi ed al successivo esame da parte del FE.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi nel caso, come quello in esame, in cui, come risulta dall'impugnata sentenza, il ricorso sia stato presentato direttamente al FE.
A parte ogni valutazione sulla ricevibilità del ricorso, è indubbio che in tal caso se si facesse decorrere il termine di sessanta giorni dalla sua presentazione da parte del trasgressore verrebbe con tale termine assorbito e consumato anche quello precedente, di ulteriori trenta giorni, previsto per l'istruzione della pratica da parte dell'Ufficio accertatore, cui in ogni caso il FE sarebbe costretto a rimettere gli atti o a richiedere la documentazione, prima di ogni valutazione, con la irragionevole conseguenza di lasciare così alla mera discrezionalità del trasgressore la durata complessiva del termine.
Un'interpretazione conforme ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento con l'ipotesi tipica delineata dalla legge non può non tener conto quindi, in ogni caso, di tale necessario passaggio procedimentale e del termine per esso previsto. Orbene, nell'ipotesi in esame risulta dall'impugnata sentenza che il provvedimento del FE è stato emesso dopo ottantaquattro giorni dal ricevimento del ricorso indirizzato direttamente al suo Ufficio. Pertanto, dovendosi considerare, per quanto sopra esposto, la necessità della previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio accertatore e, comunque l'esigenza di richiedere i relativi documenti, non può non tenersi conto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso al riguardo a tale Ufficio, o di quello minore entro il quale di fatto esso ha eventualmente provveduto. Non avendo però l'opponente, cui incombeva l'onere, provato o richiesto di provare avanti al RE che detta trasmissione sia avvenuta prima della scadenza dei trenta giorni, deve ritenersi quindi che tale primo segmento temporale sia trascorso interamente per le incombenze cui era tenuto l'Ufficio accertatore, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni a disposizione del FE è decorso solo dal trentunesimo giorno dal ricevimento del ricorso e con l'ulteriore conseguenza che l'ordinanza - ingiunzione del FE deve ritenersi emessa tempestivamente entro il novantesimo giorno (30+60).
Sia pure in base a tale diversa motivazione l'impugnata sentenza deve essere pertanto confermata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999