Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, all'opposizione proposta dal difensore a mezzo posta - avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi - si applica l'art. 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'opposizione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, considerato che l'art. 170 D.Lgs. n. 115 del 2002 non disciplina espressamente le modalità di presentazione della detta opposizione e che il procedimento di liquidazione degli onorari, al pari di quello per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale, che deve essere necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e, quindi, con la disciplina di cui agli articoli 568 e ss cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6694 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2124
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 08838/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALIANI Tullio;
avverso l'ordinanza del Presidente della Corte di Assise di Palermo, delegato dal Presidente della Corte di Appello, in data 24 dicembre 2003;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. Con provvedimento del 24 dicembre 2003 (depositato il 30 dicembre successivo, notificato all'istante il 13 gennaio 2004), il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo, delegato dal Presidente della Corte di Appello, dichiarava inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dall'avv. Tullio Galiani avverso il provvedimento della Corte di Assise di Appello, in data 3 ottobre 2003, con il quale era stata rigettata l'istanza del predetto legale di liquidazione di spese, diritti ed onorari, "per l'assistenza prestata al testimone di giustizia Cassarà Salvatore, già sottoposto a programma speciale di protezione, costituito parte civile nei procedimenti penali n. 32/2000 R.G. e n. 11/2001 R.G., nonché nel procedimento di Cassazione n. 21652002 R.G.": rilevava il giudice che il provvedimento della Corte di Assise di Appello era stato comunicato alle parti il 3 ottobre 2003 ed il ricorso dell'istante era stato presentato il 27 ottobre successivo, quindi oltre il termine di venti di giorni di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115/2002. 2.0 Con atto depositato il 26 gennaio 2004 (erroneamente lo stesso reca la data "26 gennaio 2003", anziché 2004) l'avv. Galiani proponeva al Presidente della Corte di Assise di Palermo una "domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.", assumendo che erroneamente era stata ritenuta la tardività dell'opposizione, giacché questa era stata proposta per posta, con raccomandata spedita il 20 ottobre 2003, come attestato dal relativo timbro postale, "e cioè prima della scadenza dei venti giorni dalla comunicazione del provvedimento".
Il 2 febbraio 2004 il Presidente della Corte di Assise di Palermo, rilevato che avverso quel provvedimento reiettivo non era dato proporre il rimedio civilistico della revocazione, e ritenuto che, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., "l'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso per Cassazione", disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
2.1 Risulta dagli atti (pagg. 65-67 del relativo incarto) anche un ricorso per Cassazione dell'istante, datato 26 gennaio 2004, che reca tuttavia in calce alla prima pagina l'annotazione dell'istante medesimo "consegnato per errore e ritirato in data odierna. Palermo, 26.1.04".
2.2 Con altro atto (fol. 77-79 dell'incarto processuale), datato 2 febbraio 2004, depositato in pari data (come in calce attestato dal cancelliere), l'avv. Galiani proponeva ricorso per Cassazione, denunziando "violazione degli artt. 115, 84 e 170 D.Lgs.vo 30 maggio 2002, n. 113 (in relazione all'art. 111 Cost.)", e riproponendo la doglianza già esplicitata con "la domanda di revocazione".
2.3 Il Procuratore Generale in questa sede requirente ha instato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che, nella procedura de qua, non è applicabile l'art. 583 c.p.p. e che, quindi, l'opposizione, che andava presentata "nella cancelleria del giudice che ha deciso", era stata tardivamente proposta. A tali osservazioni ha replicato il ricorrente, con memoria depositata il 9 novembre 2004, contestandone la fondatezza ed insistendo nei propri rilievi gravatoti, ulteriormente questi illustrando.
3.0 Il ricorso è fondato.
Deve, invero, premettersi, che l'atto di opposizione (in allora proposto dall'avv. Tullio Galiani in proprio e da Salvatore Cassarà, difeso dallo stesso legale "in virtù di mandato a margine del presente atto") reca, in calce alla prima pagina, l'attestazione del cancelliere "pervenuta oggi 27.10.03"; in calce all'ultima pagina, nell'attestazione del cancelliere, la dicitura "depositato" risulta depennata con un sovrapposto tratto di penna (pagg.
5-8 dell'incarto processuale); dopo i documenti indicati come allegati nella opposizione (foll. 9-12), risulta agli atti (fol,. 13) una busta con le indicazioni di posta raccomandata e timbro postale del 20.10.2003, indirizzata al Presidente della Corte di Assise di Palermo: se ne deve inferire che, in effetti, l'atto in questione venne spedito per posta nella data suindicata, del 20 ottobre 2003.
Tanto rilevato, deve considerarsi che l'art. 170 D.Lsg.vo n. 115/2002 (per il rinvio allo stesso operato dall'art. 84) dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è dato proporre opposizione, "entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente". Soggiunge tale disposto normativo che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato..." (L. n. 794/1942). La norma non disciplina, dunque, espressamente le modalità (per quel che nella specie rileva) della presentazione della opposizione in questione;
ne' al riguardo specificamente dispone l'art. 28 della citata L. n. 794/1942, che si limita a statuire che, per la liquidazione delle spese, diritti ed onorari, il difensore può "proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario...": tale norma è, d'altra parte, dettata per lo speciale procedimento civilistico ivi contemplato, dovendosi, per questo, evidentemente evocare le norme civilistiche generali al riguardo applicabili. Ciò posto, hanno puntualizzato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 30181/2004, rie. Graziano) che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è "un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria..., dal che discende che tale subprocedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 568 e ss. c.p.p.". Tale principio riguarda, appunto - ben è vero -, il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma deve ritenersi riverberare i suoi effetti anche in riferimento alla procedura riguardante la liquidazione degli onorari, che in quel procedimento si inserisce, pur esso, con connotazioni di dipendenza ed accessorietà, e che si appalesa anche sussumibile nella previsione di "tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", delle quali è menzione dell'art. 75.1 dello stesso testo legislativo.
Se ne deve inferire che, nel silenzio della legge e nella mancata espressa previsione di una diversa procedura, deve trovare applicazione l'art. 583 c.p.p., quanto alla spedizione dell'atto di gravame per mezzo del servizio postale, con la conseguenza che "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata...", ponendosi questo come principio di ordine generale in ambito penale, nel quale rimane pur sempre inserito il procedimento relativo alla liquidazione degli onorari dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.
4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuova deliberazione al Presidente della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Presidente della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005