Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6694
CASS
Sentenza 30 novembre 2004

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In tema di patrocinio dei non abbienti, all'opposizione proposta dal difensore a mezzo posta - avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi - si applica l'art. 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'opposizione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, considerato che l'art. 170 D.Lgs. n. 115 del 2002 non disciplina espressamente le modalità di presentazione della detta opposizione e che il procedimento di liquidazione degli onorari, al pari di quello per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale, che deve essere necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e, quindi, con la disciplina di cui agli articoli 568 e ss cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6694
    Data del deposito : 30 novembre 2004

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