Sentenza 11 febbraio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2005, n. 25153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 362
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 30109/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 19 marzo 2004 da:
Avv. GABBIOTTI David difensore di MI EM alias NI ME, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 12 marzo 2004 della Corte d'Appello di Firenze. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giuseppe VENEZIANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2000, il Tribunale di Perugia dichiarava il cittadino algerino EM LE alias OU EL, colpevole del reato di lesioni volontarie aggravate, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio, e del connesso reato di porto abusivo di coltello e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. La vicenda oggetto di giudizio riguardava l'accoltellamento avvenuto in Perugia il 17 febbraio 1998 in danno del connazionale RE TR, attinto da una coltellata alla base dell'emitorace destro. Poco prima del fatto, tale HI JA, avvicinatosi ad una pattuglia dei carabinieri che si trovava nei pressi, aveva detto al maresciallo ER, persona da lui conosciuta, che un connazionale stava minacciando un suo amico con un coltello ed aveva minacciato anche lui per via d'una ragazza che stava con loro. Attorno alle 20, il RE era entrato di corsa, sanguinante, in una farmacia del centro e, dopo aver chiesto aiuto, era stramazzato a terra svenuto. Sopraggiunti i militi, il ED, ancora riverso a terra, rivolgendosi al mar.llo OS che gli aveva chiesto chi fosse stato a ferirlo, aveva risposto: AC, nome con cui era conosciuto il EM ed anche successivamente, all'Ospedale, dopo aver subito un intervento chirurgico che gli aveva salvato la vita, il ferito aveva confermato che a ferirlo era stato AC perché quello pensava che la ragazza stesse con lui e lo volesse lasciare. La ragazza in questione era poi identificata in NA ES, residente a Terni, ma frequentatrice dell'ambiente di extracomunitari di Perugia, fidanzata del AC, ma pure amica del RE con il quale aveva avuto una relazione.
Nel corso del dibattimento di primo grado era stata disposta, con ordinanza del 3.7.2000, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la lettura del verbale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla parte lesa ED TR, ed ai sensi dell'art. 512 bis la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal teste HI EJ.
Pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza e, contestualmente, l'ordinanza anzidetta, la Corte di Appello di Perugia confermava l'impugnata decisione, con ulteriori consequenziali statuizioni. La Corte rigettava pure la richiesta dell'imputato di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di procedere all'escussione della parte offesa detenuta in Italia e di acquisire una missiva, scritta in lingua araba, speditagli a suo dire dallo stesso ED che lo scagionava. Avverso tale pronuncia, il difensore dello IT proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza del 3.12.2001, annullava la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame. L'annullamento era dovuto al fatto che la Corte perugina avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti delle norme processuali (art. 512 e 512 bis) in base alle quali era stata data lettura delle dichiarazioni rese alla p.g. da HI EJ e da ED AT. Inoltre, non era stato adeguatamente motivato il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere la persona offesa e per acquisire la missiva, disponendone la traduzione e verificandone l'autenticità. La Corte fiorentina disponeva la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ammettendo la produzione di due missive provenienti dalla persona offesa (una in lingua araba e l'altra in italiano) e di una terza, in arabo, apparentemente sottoscritta da HI EJ e disponeva la traduzione delle lettere in arabo. Inoltre, erano rintracciati ed escussi in dibattimento in qualità di testimoni sia ED che HI che stravolgevano e ritrattavano entrambi le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni.
Con sentenza del 16 ottobre 2002 la stessa Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, dichiarava non doversi procedere a carico dell'imputato in ordine alla contravvenzione (porto abusivo di coltello) perché estinta per intervenuta prescrizione e confermava la pena inflitta per il delitto di lesioni aggravate (anni quattro e mesi cinque di reclusione) Ordinava, altresì, trasmettersi copia delle dichiarazioni dibattimentali e di quelle rese in sede di indagini preliminari da HI EJ e ED CK al P.M. per i reati di calunnia (o autocalunnia) e falsa testimonianza eventualmente ravvisabili. In particolare, la Corte di merito risolveva il contrasto tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle dibattimentali secondo la disciplina transitoria dell'art. 26 della l. n. 63/2001 e perciò in base al dettato dell'art. 500 c.p.p. nel testo previgente. Valutava, cioè, come prova dei fatti in esse affermate (sussistendo altri elementi probatori che ne confermavano l'attendibilità) le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, utilizzate per le contestazioni. Avverso tale decisione veniva proposto nuovo ricorso per Cassazione e questa Corte, con sentenza dell'1.7.2003, annullava la decisione impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. Questo Giudice di legittimità, dava atto che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, ai due testi ED e HI era stato contestato il radicale contrasto dei contenuti dell'esame dibattimentale rispetto alle dichiarazioni predibattimentali e rilevava che la richiamata disciplina transitoria di cui al menzionato art. 26 e quella successiva, di cui alla legge 25.2.2000, n. 35 di conversione del d.l.
7.1.2000 n. 2, subordinava l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali alla precisa condizione che esse fossero entrate legittimamente a far parte del fascicolo del dibattimento secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto della loro acquisizione: di talché, la pronuncia di annullamento con rinvio, che aveva dichiarato inutilizzabili le stesse dichiarazioni per violazione degli art. 512 e 512 bis c.p.p., aveva prodotto l'effetto, nel giudizio di rinvio, di eliminare giuridicamente dal fascicolo dibattimentale i verbali delle dichiarazioni illegalmente acquisite, ne' l'inutilizzabilità avrebbe potuto ritenersi sanata per effetto della citata disciplina transitoria che, peraltro, era precedente alla stessa pronuncia di annullamento, sicché ritenere applicabile quella sopravvenuta normativa significava, in sostanza, eludere il vincolo del giudice di rinvio di uniformarsi al dictun della Corte di Cassazione a norma dell'art. 627, comma 3, c.p.p. La non operatività della normativa in questione significava che il problema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali avrebbe dovuto risolversi alla luce della normativa sulle contestazioni nell'esame testimoniale di cui all'art. 500 c.p.p. nel testo vigente alla data in cui era stato eseguito l'esame del teste e si era proceduto alle contestazioni, in sintonia con il principio tempus regit actum. Orbene, il secondo comma dell'art. 500, nel testo modificato, prevedeva che le dichiarazioni predibattimentali, usate per le contestazioni, potessero essere utilizzate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata. Evidente era, dunque, l'errore in cui era incorsa la Corte di rinvio che aveva ritenuto di poter utilizzare come prova le dichiarazioni predibattimentali utilizzate ai sensi dell'art. 500, così violando la regola di esclusione probatoria di cui al secondo comma dello stesso articolo e questo errore inficiava inevitabilmente la base giustificativa della pronuncia di responsabilità del Werten, sicché, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che, nel nuovo giudizio, dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra indicati, provvedendo alla rivalutazione di tutte le risultanze probatorie.
Così come prescritto da questa Corte, il giudice del rinvio procedeva ad una rivisitazione del compendio processuale e, in esito, con la sentenza indicata in epigrafe, ribadiva il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, negando la sussistenza dell'attenuante della provocazione. In parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva, altresì, la pena inflitta per le lesioni ad anni quattro e mesi cinque, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato contravvenzionale perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato propone ora ricorso per Cassazione, affidandolo alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c) del codice di rito, per violazione dell'art. 601, comma 1, per essere stata omessa, nel giudizio di rinvio, la citazione dell'imputato appellante all'udienza dibattimentale del 12.3.2004, determinando un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. del dibattimento e della conseguente sentenza, attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio.
Ed invero, il decreto di citazione a giudizio in appello del 21.10.2003, in cui si attestava che l'imputato era elettivamente domiciliato in Perugia c/o l'avv. David Gabbiotti, era stato notificato il 30.10.2003 al solo difensore e non anche all'imputato, che, ignorando la citazione, non era comparso in udienza, restando contumace.
Risultava in atti che, nel verbale 12.3.2002, presso gli uffici della Casa Circondariale di Parma, l'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 3, aveva dichiarato di eleggere domicilio in via dell'Armonia, n. 26/B ed il giorno seguente, nel verbale di presentazione e sottoposizione ad obblighi, nella stazione dei Carabinieri di Perugia, lo stesso EM aveva dichiarato di eleggere domicilio presso l'Ostello della Gioventù, in Perugia, via Bontempi (da intendersi come elezione di domicilio presso l'amministrazione dell'Istituto in via Bontempi, 13 in Perugia, come risultava dall'elenco abbonati Telecom e dall'indirizzo di posta elettronica). Ora, anche se vi fosse stata in atti una precedente elezione di domicilio in favore del difensore (che, nondimeno, non era stata rinvenuta), la formale dichiarazione di domicilio, fatta successivamente, revocava la precedente, secondo pacifica affermazione giurisprudenziale. Nella relata dell'Ufficiale giudiziario risultava, però, che, in data 20.10.2004, era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 12.3.2004 all'imputato, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gabbiotti. Parimenti, dalla relata di notifica dell'estratto, conforme ad originale, della sentenza impugnata del 6.4.2004 valido anche dell'avviso di deposito ex art. 548, 3 co. c.p.p. risultava che tale atto era stato notificato all'imputato presso lo studio del difensore, a mani di addetta allo stesso studio. La notifica dell'imputato era da ritenersi dunque irrituale, posto che gli atti di causa dimostravano che non poteva essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Infatti, dalle relazioni di notifica del 30.10.2003 e 6.4.2004, l'avv. Gubiotti non era mai stato ritenuto difensore consegnatario ai sensi della norma da ultimo indicata e non essendo mai stata tentata ne' ipotizzata la notifica negli indirizzi risultanti dai verbali del 12.3.2002 e 13.3.2002, mancava un qualunque giudizio di diagnosi sull'impossibilità della notifica ai sensi dello stesso art. 161, coma 4.
Il secondo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito per essere le ragioni giustificatoci dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato di cui alle sentenze di primo grado e della Corte di Appello di Firenze del 12.3.2004 in insanabile contrasto, tra loro, nei punti decisivi della controversia e che non possono considerarsi ne' alternative ne' autonome. Il contrasto verteva su importanti modalità del fatto, come la circostanza che la persona offesa si trovasse in compagnia della ragazza ovvero che assieme a lei si trovasse l'imputato e che il TR sarebbe sopraggiunto solo in un secondo momento, come ritenuto dalla Corte di Appello. Peraltro, la ricostruzione del giudice del gravame si fondava sul ricordo, peraltro impreciso, del mar. ER in ordine all'incontro con il HI EJ e sulla base di quelle affermazioni era giunto alla conclusione che il TR si trovasse in compagnia della ragazza quando era sopraggiunto il AC armato di coltello che, dopo aver inseguito il RE, lo aveva colpito al basso ventre. Il terzo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) per contraddittorietà delle ipotesi alternative (la persona offesa aveva portato fuori dalla propria abitazione il coltello, con il quale era rimasto ferito) di cui alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, in contrasto con il dispositivo delle stesse. Ed infatti, una volta ammesso che a portare il coltello fosse il RE, che sarebbe stato disarmato dall'imputato, quest'ultimo avrebbe dovuto essere assolto dal reato di porto abusivo di coltello. Il quarto motivo denuncia identico vizio motivazionale sul rilievo che, ove avesse seguito un percorso logico-giuridico diverso, il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l'esimente della legittima difesa, quanto meno ai sensi del comma 3 dell'art. 530 c.p.p. Anche tale censura afferisce alla pretesa incongruenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, in ordine alla quale, ove fosse stato riconosciuto che era stata proprio la persona offesa ad inseguire armato l'imputato e la ragazza che si stavano allontanando lungo un vicolo, avrebbe dovuto essere riconosciuta la scriminante.
Il quinto motivo denuncia identico vizio motivazionale con riferimento alla parte in cui erano stati posti a fondamento i ricordi confusi e fuorvianti del mar. ER, di cui la sentenza di primo grado aveva già dichiarato l'inattendibilità. Le incongruenze e contraddittorietà delle relative dichiarazioni erano state evidenziate dalla difesa, ma era state disattese dalla Corte. Il sesto motivo denuncia identico vizio di motivazione nella parte in cui a fondamento della decisione sono state lette le dichiarazioni del teste MA GU, in modo illogico e con evidente illiceità, con riferimento alla circostanza che il maresciallo MA avrebbe incontrato la ragazza in compagnia del AC il pomeriggio dei fatti, con evidente travisamento delle stesse affermazioni. Il settimo motivo riguarda, invece, la parte della decisione che aveva assunto a fondamento le osservazioni e le dichiarazioni del dr. Giovan Battista Pioda, in maniera illogica e con evidente travisamento. Il riferimento riguarda le caratteristiche delle lesioni come riferite dal medico-legale e la loro compatibilità con la versione offerta dalla difesa.
L'ottavo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui erano state lette in maniera illogica le dichiarazioni di NA ES e dell'imputato circa il momento del ferimento del TR. Si tratta ancora una volta delle modalità della vicenda quali risultanti dalle dichiarazioni anzidette, che sarebbero state interpretate in modo illogico dalla Corte di merito. Il nono motivo deduce identico vizio con riferimento alla lettura delle dichiarazioni della persona offesa e del teste HI EJ rese in sede dibattimentale e le missive recanti la loro firma, che escludevano la responsabilità dell'imputato, in maniera illogica, con evidente illiceità.
Il decimo motivo denuncia identico vizio motivazionale per omessa considerazione di circostanze decisive e illiceità evidenti, risultanti dal testo della motivazione: la sentenza non teneva conto delle dichiarazioni fatte all'udienza dibattimentale del 10.7.2000 dalla teste oculare ES NA ed affermava, delegittimandola, che era inattendibile.
2. - È destituita di fondamento la pregiudiziale censura relativa all'asserita irritualità di citazione dell'imputato nel giudizio di appello, sul riflesso che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe stata effettuata presso il domicilio del difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, nonostante precedenti elezioni di domicilio che avevano revocato quella iniziale fatta presso lo studio dello stesso difensore.
Ed invero, risulta in atti che, eletto domicilio, in un primo momento, presso lo studio del difensore, l'imputato in successive circostanze aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 161, comma 3, di "eleggere" domicilio in via dell'Armonia, n. 26/B ed il giorno seguente, in un verbale redatto presso la stazione Carabinieri di Perugia, aveva dichiarato di "eleggere" domicilio presso l'Ostello della Gioventù, in Perugia, via Bontempi, senza ulteriore specificazione. Orbene, al di là della dicitura elezione si trattava di mera dichiarazione di domicilio, mancando l'indicazione di soggetto incaricato della ricezione. È risaputo, in proposito, che elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio siano istituti profondamente diversi per natura e funzione. Ed infatti, nel domicilio dichiarato viene indicato solo il luogo in cui gli atti devono essere notificati;
nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (c.d. domiciliatario) presso il quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo è tenuto a riceversi gli atti a questo destinati ed a tenersi a sua disposizione. La dichiarazione di domicilio, corrispondendo ad una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione;
la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà (cfr., in questi termini, Cass. sez. 3, 26.3.2003, n. 22844, rv. 224870, con riferimento ad analoga fattispecie a quella in esame, in cui l'imputato aveva lamentato la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale d'interrogatorio in epoca successiva alla "elezione" di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata;
nel caso di specie, la S.C., nell'affermare l'anzidetto principio di diritto, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).
Applicando tali principi alla fattispecie oggetto di giudizio risulta che, ad una prima elezione di domicilio in favore del difensore (che non sarebbe stata rinvenuta in atti), hanno fatto seguito non già elezioni, ma mere dichiarazioni di domicilio. Ed invero, tali dichiarazioni, peraltro avvenute in tempi ravvicinati, a distanza di un solo giorno l'una dall'altra (prima in via Dell'Armonia e poi presso l'Ostello della Gioventù in Perugia) non erano accompagnate dall'indicazione di domiciliatario. Non solo, ma non erano neppure accompagnate da alcuna manifestazione di volontà intese a revocare una precedente elezione di domicilio, di guisa che rimaneva valida quella originaria, presso il difensore, ove è avvenuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Peraltro, la seconda dichiarazione di domicilio era pur inidonea ad ogni effetto di legge, stante la sua palese indeterminatezza.
Ma anche nell'ipotesi in cui fosse da ritenere mancante una prima elezione di domicilio, correttamente la notifica presso il difensore è avvenuta, ai sensi dell'art. 161, comma 4, posto che l'imputato non risulta rintracciato presso il domicilio eletto e risultando la seconda indicazione del tutto insufficiente o inidonea, secondo quanto prescrive la norma da ultimo richiamata.
Dunque, in entrambe le possibili alternative (persistente validità di originaria elezione di domicilio, mai revocata da successiva elezione, essendo le successive mere dichiarazioni di domicilio, ovvero mancato reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato), la notifica effettuata presso il difensore risulta pienamente valida ed efficace.
Risolta tale pregiudiziale questione, può genericamente affermarsi che tutti gli altri motivi di ricorsi, affasciati in un esame unitario e globale, sono privi di fondamento, collocandosi anzi decisamente alle soglie dell'inammissibilità. Si tratta, per vero, di rilievi difensivi relativi alla genesi ed alla dinamica della vicenda relativa al ferimento del TR, di cui la Corte distrettuale ha reso una giustificazione sicuramente idonea, in quanto scevra da cadute di sorta sul versante della logica comune o della corretta applicazione dei principi di diritto, specie di quelli ripetutamente fissati da questa Corte regolatrice con le due sentenze di annullamento.
È sin troppo noto, perché sia il caso di ribadirlo in materia, che compito del giudice di legittimità non è quello di vagliare possibili soluzioni alternative ovvero stabilire se quella prescelta dal giudice di merito sia la più logica in assoluto, essendo tenuto soltanto ad un collaudo esterno della tenuta logica e giuridica dell'apparato giustificativo reso dal giudice di merito. E tale verifica, filtrata ovviamente attraverso le ragioni di censura del ricorrente, ha esito largamente positivo.
Ed infatti, in primo luogo, emerge la palese ininfluenza di pretese divergenze tra le versioni delle due Corti di appello, non solo perché trattasi di particolari insignificanti nell'economia globale del fatto (presenza o meno della ragazza al momento del ferimento), ma soprattutto perché l'esame di questo giudice deve vertere sulla seconda pronuncia, quella della Corte fiorentina, di cui - ripetesi - va riconosciuta piena congruità e correttezza. Si osserva, poi, che costituiscono improponibili questioni di merito i rilievi difensivi riguardanti la legittima difesa (motivi terzo e quarto), posto che la stessa Corte distrettuale ha escluso, recisamente, la configurabilità di ogni scriminante, alla stregua di una ricostruzione dei fatti che ha valorizzato per un verso il movente (la conclamata gelosia del EM, al punto da costringere la ragazza ad incontri furtivi, in località appartata, con il TR) e per altro le caratteristiche della lesione riportata dalla persona offesa, che, dall'indagine peritale, era risultata pienamente compatibile con l'ipotesi accusatoria ed affatto inconciliabile con la linea difensiva. Tutti gli altri motivi (dal quinto al decimo) attengono alla valutazione di risultanze processuali (dichiarazioni del maresciallo ER, del teste Marchesi, del perito Pioda, della teste ES NA, la idi%saxà oggetto di contesa amorosa, del teste HI EJ), che non risulta fondatamente censurabile in questa sede, inserendosi perfettamente nella linea argomentativa che sorregge la sentenza impugnata, alla quale questo giudice deve attenersi non potendo compulsare gli atti di causa, se non per la soluzione di questioni di rito.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005