Sentenza 8 novembre 2022
Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità e la ricusabilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico "sub iudice", alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2022, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
00387-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1552 Sent. n. sez. Giulio Sarno Presidente- Vito Di Nicola - Consigliere - CC 08/11/2022 - Claudio Cerroni R.G.N. 27079/2022 - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud -Relatore - Fabio Zunica - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di BL SA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 25/05/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5/1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 maggio 2022, decidendo ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Caltanissetta ha emesso de plano ordinanza d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta da SA Di BL nei confronti del magistrato incaricato di trattare il procedimento penale monocratico avviato nei suoi confronti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del sig. Di BL, deducendo la violazione degli artt. 34, 36, comma 1, lett. h) e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non essere stata ritenuta sussistente la denunciata situazione di incompatibilità del giudice di primo grado, avendo questi già giudicato nei confronti del ricorrente in un processo in cui il medesimo era imputato dello stesso reato (la contravvenzione di cui all'art. 18, commi 1 e 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 773) per identico fatto commesso circa un paio di settimane prima rispetto a quello ora sub iudice. Nel processo già definito, quel giudice persona fisica aveva espresso il proprio convincimento sulle questioni giuridiche relative all'interpretazione della norma incriminatrice contestata ed alla questione di legittimità costituzionale che con riguardo a quest'ultima era stata sollevata, avendo in tal modo già palesato il proprio convincimento sull'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 18 T.U.L.P.S. in vicenda analoga a quella oggetto di imputazione nel processo ora in corso. In subordine, laddove si ritenga che non sia incompatibile il giudice che si trovi a giudicare lo stesso imputato da lui già giudicato per un fatto simile commesso in altra data, si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 2, cod. proc., per contrasto con gli artt. 24, 25 e 111 Cost.
3. La trattazione del procedimento è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e, in conformità a quanto ivi previsto, è stato dato avviso alle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente dato atto che, con istanza trasmessa il 7 settembre 2022, l'avv. Salvatore Macrì difensore di SA Di BL allegando di aver - - ricevuto l'avviso di trattazione in camera di consiglio del presente procedimento, ne ha rilevato l'erroneità con riguardo all'indicazione dell'autorità emittente il provvedimento impugnato, nell'avviso indicata come "Corte di appello Sez. 2 Minorenni di Caltanissetta" e ha richiesto la revoca dell'avviso di fissazione di udienza con notificazione di avviso corretto. A seguito di tale missiva la Cancelleria ha provveduto alla notificazione dell'avviso corretto sicché la questione sollevata è da ritenersi in radice superata. Rileva, in ogni caso, il Collegio che la doglianza non meriterebbe comunque accoglimento, essendosi trattato di un evidente, quanto irrilevante, errore materiale qualificabile come mera irregolarità, inidonea ad impedire la certa riferibilità dell'avviso alla trattazione del ricorso proposto da SA di BL e, dunque, inidonea a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente esclusione di qualsiasi ipotesi di nullità. Ed invero, nell'avviso erano correttamente indicati le generalità complete del ricorrente (Di BL SA, n. 24/09/1961) e del suo difensore (avv. Salvatore Macrì), l'autorità emittente il provvedimento impugnato (Corte di appello di Caltanissetta), la natura (ordinanza) e la data del medesimo (25/05/2022). Il riferimento ad una particolare composizione dell'autorità emittente il provvedimento impugnato (vale a dire, alla sezione minorenni della Corte territoriale correttamente indicata) non integra alcuna nullità, in quanto la corretta indicazione di tutti gli altri elementi più sopra indicati e della stessa - data di nascita dell'imputato ricorrente, come pure nell'istanza difensiva si osserva ne rende evidente il carattere di mero errore materiale. Deve osservarsi, del resto, che l'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. non prevede che l'avviso di fissazione di udienza nel procedimento di cassazione debba prevedere, a pena di nullità, determinati requisiti e che, con riguardo ai provvedimenti che dispongono il giudizio in primo grado, con riferimento a questioni analoghe a quelle qui dedotte la nullità è limitata all'erronea indicazione di elementi idonei a creare un'effettiva incertezza sulla riferibilità del procedimento ad un determinato imputato oppure su luogo, giorno e ora dell'udienza fissata per la trattazione (cfr. artt. 429, comma 2, e 552, comma 2, c.p.p.).
2. Passando al merito del ricorso, osserva il Collegio che il motivo principale è manifestamente infondato. L'art. 34 cod. proc. pen. pur nella versione risultante dalle numerose pronunce "additive" d'illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute non prevede l'incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemmeno laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in corso, né il caso integra un'ipotesi di ricusazione riconducibile all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale. Al di là dell'aver svolto funzioni nell'ambito del 3 medesimo procedimento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in parola per quanto qui interessa, ciò che rileva come con chiarezza emerge dalla stessa - giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso è l'aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda, intesa come il medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell'imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte cost., sent. n. 241 del 17/6/1999; Corte cost., sent. n. 283 del 14/07/2000). Nell'equiparare il chiaro concetto di regiudicanda in tal modo individuato alla diversa ipotesi di fatto di reato analogo commesso in altra occasione, il ricorrente, senza confrontarsi con i principi esposti nelle richiamate pronunce, sovrappone fattispecie che all'evidenza sono ben distinte. Ciò considerato, va ribadito che le disposizioni che prevedono le cause d'incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845). Non ne è pertanto consentita l'applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l'ipotesi qui dedotta dal ricorrente.
3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata, la stessa è manifestamente infondata ed irrilevante e non è neppure specificamente argomentata nel generico ricorso, che (pag. 6) afferma apoditticamente un "evidente contrasto" tra agli artt. 34, comma 2, e 37, comma 2, cod. proc. pen. (norma, quest'ultima, in alcun modo applicabile al caso di specie) e gli artt. 24, 25 e 111 Cost. (omettendo addirittura di indicare con quale delle disposizioni contenute nei plurimi commi dei citati articoli della Carta fondamentale sussisterebbe il contrasto). Nonostante l'evidente genericità della deduzione, pur muovendosi nella prospettiva officiosa che consente al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale anche al di là della prospettazione fattane dalle parti, il Collegio osserva che, come emerge dalle disposizioni di legge analizzate nel paragrafo precedente e dalla consolidata giurisprudenza anche della Corte costituzionale nel tempo formatasi, un apparente problema di difetto - d'imparzialità del giudice, suscettibile di porre la disciplina processuale in contrasto con la previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., può porsi soltanto laddove chi esercita le funzioni giudicanti abbia espresso unaн 4 valutazione sulla penale responsabilità dell'imputato concernente il medesimo fatto storico sub iudice (cfr., quanto alla giurisprudenza di legittimità, Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta e a., Rv. 260094-01; Sez. 5, n. 41268 del 16/10/2008, Giovannetti e aa., Rv. 242541). Questa Corte ha da tempo chiarito, in particolare, che non sussiste incompatibilità del giudice, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 371 del 1996, qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi, poiché la "posizione di quello stesso imputato" cui si riferisce la Corte Costituzionale, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commissio e aa., Rv. 215133). Quanto all'indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rileva esclusivamente l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591). L'aver legittimamente giudicato fatti simili, che integrano autonome fattispecie di reato commesse in tempi diversi, dunque, non può mai radicare l'incompatibilità del giudice persona fisica, giustificarne la richiesta di ricusazione o porre dubbi sull'imparzialità dell'organo giudicante, nemmeno laddove si tratti di fare applicazione delle medesime norme di diritto nei riguardi dello stesso imputato e di decidere identiche questioni giuridiche. E' di tutta evidenza, infatti, che una diversa conclusione sarebbe irrazionale e, nella sostanza, paralizzerebbe l'esercizio della funzione giurisdizionale tutte le volte in cui un giudice si trovi a dover decidere questioni di diritto in altro processo affrontate, senza che sul punto rilevi la medesimezza о meno dell'imputato. Di qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale evocata, conclusione peraltro confermata dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui la garanzia dell'imparzialità prevista dall'art. 6, §. 1, CEDU come condizione dell'equo processo non è messa in dubbio dal solo fatto che un giudice si sia già pronunciato su accuse penali simili ma non in rapporto tra loro o che abbia già giudicato un coimputato in un procedimento penale distinto (cfr. Corte EDU, Sez. 5, dec. 23 novembre 2010, Kriegisch c. Germania;
Corte EDU, Sez. 3, sent. 24 marzo 2009, Poppe c. Paesi Bassi, §. 26). 5 4 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso l'8 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno حبها Juli буд DEPOSITATA IN CANCELLERA IL 1 0 GEN 2023 ✓ FUNZIONACC IARIO Murici 6