Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, atteso che va qualificata come arbitraria qualsiasi occupazione di spazio demaniale marittimo in assenza di un valido titolo concessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 16570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16570 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/01/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00195
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 011014/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO TO, N. IL 27/10/1945;
avverso SENTENZA del 29/11/2005 TRIB. SEZ. DIST. di TRICASE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. PALLARA Angelo (Lecce).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 e depositata il 14 dicembre 2005 il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, dichiarava AS TO colpevole del reato previsto e punito dal R.D. n. 327 del 1942, artt. 54 e 1161 perché, in qualità di presidente pro tempore del consiglio di amministrazione del Porto Turistico di Marina di Leuca, aveva effettuato alcune innovazioni non autorizzate in zona demaniale e precisamente un serbatoio totalmente sommerso per la raccolta di acque reflue, quattro blocchi di cemento per ancorare al fondo il sopraccitato serbatoio, due bagni chimici e tre vani per servizio alla persona, posati sul ciglio della banchina antistante lo specchio d'acqua ove era situato il suddetto serbatoio (fatti accettati in località Marina di Leuca, agro di Castrignano del Capo il 5 agosto 2002) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di trecento Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Proponeva ricorso per Cassazione il TO chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n. nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e art.546 c.p.p., comma 1, lettera e).
Deduce il ricorrente che il Porto Turistico Marina di Leuca, di cui esso imputato era legale rappresentante, aveva ottenuto concessione demaniale dell'intera area portuale, ivi compreso lo specchio d'acqua antistante al porto stesso.
A seguito di annullamento da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, della revoca disposta dal Comandante del Porto di altra concessione a suo tempo rilasciata ad altra società, la Leuca Mare s.r.l., erano venute a coesistere due concessioni demaniali riguardanti una medesima piccola area compresa in quella dell'intero porto turistico di Leuca.
Il Comandante del Porto conseguentemente aveva sospeso provvisoriamente la concessione rilasciata alla Porto Turistica Marina dei Leuca s.p.a. limitatamente alle aree oggetto della precedente concessione di cui tornava ad essere titolare la Leuca Mare s.r.l..
Proprio su queste ultime aree il Porto Turistica Marina di Leuca era stata nel frattempo autorizzata a collocare due bagni chimici e tre vani per servizi alla persona, serviti questi ultimi da un serbatoio totalmente sommerso per la raccolta di acque reflue tenuto a fondo mare a mezzo di una zavorra costituita da quattro pesanti blocchi di cemento.
Tali opere provvisionali erano indispensabili, sia per assicurare servizi igienici a quanti operavano all'interno del cantiere ivi collocato per il completamento delle opere infrastrutturali del porto, sia per far fronte alle stesse esigenze dei viaggiatori fino all'ultimazione dei servizi previsti in progetto.
Essendo stata revocata l'autorizzazione alla collocazione delle opere provvisionali di cui si discute nel punto corrispondente all'area oggetto di concessione in favore della Leuca Mare s.r.l.. La Porto turistico Marina di Leuca s.p.a. aveva spostato i prefabbricati mobili ed il serbatoio a servizio degli stessi in altra parte del porto, oggetto della più antica ampia concessione demaniale in proprio favore.
Non poteva quindi ritenersi che la società avesse occupato abusivamente un'area del demanio marittimo o effettuato innovazioni non autorizzate in zona demaniale.
Comunque non si trattava di opera fisse ma provvisionali, sicché non vi era stata nessuna modifica dello stato dei luoghi nel senso di cui all'art. 54 c.n.. Il motivo è infondato.
Risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che il verbalizzante Comandante del Porto di Santa Maria di Leuca, sentito come teste, ha chiarito che vi era stata un'autorizzazione a collocare detti servizi igienici, però in un altro luogo, e precisamente nell'area che aveva in concessione la società Leuca Mare, alla quale era subentrata il Porto Turistico di Leuca. Il Capo del Compartimento di Gallipoli aveva poi revocato tale autorizzazione perché successivamente l'area era stata nuovamente assegnata alla società Leuca Mare in seguito a ricorso al Tar. Dopo tale revoca il Porto Turistico aveva collocato i bagni in altro luogo del Porto in assenza di qualsiasi autorizzazione.
Considerato che, come ha precisato questa Corte (Cass. pen. sez. 3^, 24 gennaio 2003 n. 1672), il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo sanzionato dal combinato disposto degli artt. 54 e 1161 c.n. si configura non soltanto in caso di occupazione senza titolo di spazio demaniale, ma anche in caso di occupazione con titolo scaduto, va qualificata come arbitraria l'occupazione di uno spazio demaniale marittimo da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio.
Deve quindi ritenersi configurante la violazione contestata la fattispecie in oggetto, trattandosi di occupazione di bene demaniale non immediatamente rimovibile, (come ad esempio un corpo morto collocato in maniera duratura sul fondo marino).
In proposito questa Corte ha precisato che anche per la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato e collegato mediante passerelle fissate da opere murarie in cemento, non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria concessione edilizia, trattandosi di opera non precaria, ma stabile che incide in modo rilevante sull'assetto paesistico del territorio. (Cass. pen sez. 3^ sent. 20 novembre 2000, n. 8920). Considerato che ad analoghe conclusioni è giunto il Tribunale, con argomentazioni logicamente motivate che si fondano su accertamenti di fatto non censurabili in questa sede, va respinto il primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., comma 1. Deduce il ricorrente che gli era stata contestata soltanto la violazione di cui all'art. 54 c.n. per aver effettuato innovazioni non autorizzate in zona demaniale, ma non anche l'arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo, così come invece si leggeva nella parte motiva della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è infondato.
I comportamenti decritti nel capo di imputazione configurano, infatti, non solo una innovazione non autorizzata ma anche un'occupazione di bene demaniale secondo la definizione che ne da questa Corte, la quale ha ritenuto che per la configurabilità di quest'ultimo reato non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate sul demanio in modo da escluderne la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è infatti costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. (v. Cass. pen sez. 3^ 12 gennaio 2005, n. 8410). Ne deriva che non è ravvisabile la dedotta violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. in quanto l'imputato è stato posto in grado di difendersi anche in ordine al reato di occupazione del bene demaniale.
Consegue al rigetto del ricorso l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007