Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
Il delitto di peculato, che richiede nel soggetto attivo il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni d'ufficio o di servizio, si differenzia nella sua stessa materialità dal delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 9, cod. pen., la cui integrazione presuppone che il possesso sia stato devoluto all'agente "intuitu personae", mentre l'abuso dei poteri o l'inosservanza dei doveri servono al medesimo non già per procurarsi quel possesso, ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui B. Marco è stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, bancarotta impropria, in relazione all'art. 2621 c.c. A B. è contestato: - nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico della società GSI Vigasio s.r.l. dal 21 dicembre 2009 al 2 luglio 2016 (società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vigasio), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di 1.029.737 euro, mediante l'emissione a se stesso di …
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In cosa il delitto di peculato si distingue da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.. (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 314; 640, 61, n. 9) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Lecce confermava sostanzialmente la sentenza con cui l'imputata era stata condannata per il reato di peculato. In particolare, all'accusata, medico dipendente di una Asl, operante in regime di attività libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata) autorizzata presso il suo studio professionale privato, era contestato di essersi appropriata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2007, n. 34884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34884 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 07/03/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 404
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 31314/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB IL, nato il [...];
avverso la sentenza 1/3/2006 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FAVALLI M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 488 c.p., perché estinto per prescrizione, rigetto nel resto;
non è comparso il difensore di parte civile;
non è comparso il difensore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 1/3/2006, confermava quella in data 19/6/2003 del Gup del Tribunale di Caltagirone che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato RB IL colpevole dei reati di peculato aggravato (art. 61 c.p., n. 7, art.81 cpv., c.p., art. 314 c.p.) e falsità aggravata in foglio firmato in bianco (art. 61 c.p., nn. 2 e 9, art. 488 c.p.), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alle pene della reclusione per anni tre e mesi dieci e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Gli addebiti mossi all'imputato possono essere così sintetizzati:
1) quale direttore dell'Ufficio Postale di Granirei, si era appropriato, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, della complessiva somma di L. 683.808.220, della quale aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio (fatti accertati tra il maggio 1996 e il giugno 1999);
2) nella citata qualità e con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, aveva riempito le cedole firmate in bianco dagli utenti AN LL e MA AN, apponendo sulle stesse le cifre rispettivamente di L. 100.000.000 e di L. 30.000.000, e ciò al fine di commettere il peculato di cui al punto che precede (fatti accertati nel giugno 1999).
Il giudice distrettuale, ribadendo le argomentazioni già sviluppate dal Gup, chiariva che la prova della colpevolezza dell'imputato emergeva, in maniera inequivoca, dalla documentazione che sintetizzava gli accertamenti ispettivi eseguiti in sede amministrativa, nonché dall'ampia confessione resa dallo stesso prevenuto;
riteneva che a costui andava riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, avuto riguardo alla natura pubblicistica delle funzioni svolte, e che conseguentemente l'appropriazione del denaro posta in essere integrava gli estremi del peculato;
riteneva, inoltre, manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 314 c.p., nella parte relativa al minimo edittale di pena prevista;
disattendeva, infine, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, in considerazione della gravità dei fatti, in relazione anche alle modalità esecutive, e della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha lamentato la violazione della legge penale (art. 646 c.p.), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto diversi profili;
a) gli argomenti sui quali aveva fatto leva il giudice a quo erano meramente assertivi;
b) la condotta addebitatagli non era espressione dell'esercizio di pubbliche funzioni, ma andava inquadrata nell'ambito dell'attività creditizia, che ha natura meramente privatistica, con l'effetto che l'appropriazione di somme ricevute nell'espletamento dei compiti connessi alla raccolta e all'investimento del risparmio integrava il reato di cui all'art. 646 c.p.; c) la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 314 c.p. non era manifestamente infondata;
d) il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato adeguatamente giustificato.
3- Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, sulla base della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, che pacificamente l'RB, direttore dell'Ufficio Postale di Granirei, ricorrendo a varie modalità operative, si era appropriato, nell'arco di circa due anni, di somme prelevate direttamente dalle casse delle Poste o da libretti di deposito di clienti (in questo secondo caso, attraverso il riempimento di cedole di rimborso firmate in bianco) ovvero a lui affidate da vari utenti per essere depositate sui relativi conti o per acquistare titoli. Tali circostanze fattuali, che concretamente delineano in modo chiaro gli esatti termini della vicenda, non sono contestate neppure dal ricorrente, sicché, in relazione a questo aspetto, si rivela assolutamente privo di consistenza il denunciato vizio di motivazione.
3a- Il problema centrale sollevato col ricorso riguarda l'esatta qualificazione giuridica degli episodi appropriativi posti in essere dall'RB, che avrebbe "operato" non nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche ma nell'espletamento di una attività privatistica, quale deve considerarsi quella della raccolta e dell'investimento del risparmio, e si sarebbe quindi reso responsabile del meno grave reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall'art. 646 c.p.. Rileva, per contro, la Corte che l'inquadramento dei fatti in esame nel paradigma dell'art. 314 c.p. è corretto e conforme all'orientamento ripetutamente espresso in sede di legittimità, che deve essere ancora una volta ribadito, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, infatti, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662 non fanno venire meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.Lgs. 30 settembre 1999, n 284 (cfr. Cass. sez. 6^ 8/3/2001, Di Bartolo;
sez. 6^ 15/6/2004, Perrone). Ne consegue che, in relazione all'attività svolta nel settore del risparmio, deve riconoscersi in capo al ricorrente, agli effetti del contestato reato di peculato, la qualità di pubblico ufficiale, avuto riguardo ai poteri di certificazione esercitati per i versamenti di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi e diversificati passaggi di tale denaro.
3b- Viene riproposta la questione di costituzionalità dell'art. 314 c.p., nella parte in cui prevede il minimo edittale di tre anni di reclusione, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3. Non si tiene - però - conto, se non in termini di critica meramente assertiva, delle articolate argomentazioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto la questione medesima manifestamente infondata, argomentazioni che vanno qui ribadite e che evidenziano la sostanziale diversità, in termini di offensività e di beni protetti, tra la fattispecie di cui all'art. 314 c.p. e quella di cui all'art. 646 c.p., sicché rientra nella discrezionalità del legislatore modulare diversamente i corrispondenti trattamenti sanzionatoli.
Nè, per avallare l'asserita "irragionevolezza e incongruità" della norma di cui si è prospettata la questione di costituzionalità, è pertinente il richiamo all'appropriazione indebita aggravata ex art.61 c.p., n. 9, fattispecie questa che sarebbe, secondo il ricorrente,
sovrapponitele a quella prevista dall'art. 314 c.p.. Le due figure criminose, invece, si differenziano nella loro stessa materialità, con riferimento alle caratteristiche del possesso del denaro o della cosa mobile. Mentre il peculato richiede nel soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni di ufficio o di servizio, l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 9 postula che il possesso sia stato devoluto all'agente intuiti personae e l'abuso dei poteri o l'inosservanza dei doveri servono al medesimo non già a procurarsi quel possesso ma ad agevolare la realizzazione della condotta tipica.
3c- Non è oggetto di censura il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 488 c.p.. Non può, peraltro, tale illecito essere dichiarato estinto per prescrizione, come sollecitato dal P.G. d'udienza, in quanto il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione conseguenti a rinvii del dibattimento di primo grado per impedimento del difensore dell'imputato, non è ad oggi interamente decorso. 3d- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è la risultante di una valutazione di merito che, in quanto congruamente e logicamente motivata nei suoi profili oggettivi e soggettivi, non è censurabile in questa sede.
3e- Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007