Sentenza 16 gennaio 2006
Massime • 1
È legittima la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2006, n. 11395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11395 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/01/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 54
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13975/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI ON n. a Torino il 26.5.1958;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 14.2.2003 nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 c.p., n.
2. udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott., che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame. FATTO E DIRITTO
NO NT ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedendogli la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, valutata, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, in ragione di prevalenza sull'aggravante contestata, gli riduceva la pena per il reato di tentato furto di una confezione di dodici bottiglie di olio marca "Bertoni", aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 56, 624, 625, c.p., numero 2).
La sentenza ricostruisce la dinamica del fatto attraverso il richiamo alla testimonianza della guardia giurata in servizio presso l'ipermercato ove il reato era stato posto in essere, la quale, attraverso il monitor, aveva notato una persona poi identificata nell'imputato muoversi nell'area recintata destinata allo scarico delle merci e, recatasi sul posto, aveva trovato il NO già in possesso delle bottiglie.
Vengono articolati due motivi di ricorso.
Con il primo, si sostiene l'erronea applicazione delle norme processuali in tema di valutazione delle prove, sul rilievo che gli elementi utilizzati dal giudice di merito per fondare la responsabilità dell'imputato avevano valore esclusivamente indiziario, poiché l'unico teste non era a conoscenza di come effettivamente si fossero svolti i fatti, in quanto aveva potuto prendere visione solo di una parte del fatto, non avendo visto l'imputato rompere l'imballaggio ed appropriarsi della confezione. Con il secondo, si duole che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, con la conseguente nullità della sentenza, argomentata sulla base della violazione della normativa in tema di notificazioni all'imputato detenuto: la notificazione era stata eseguita presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, sul presupposto, ritenuto erroneo, che fosse impossibile effettuarla presso il domicilio dichiarato in precedenza, così asseritamente violando violando l'art. 156 c.p.p., comma 1, che fa carico all'ufficio di eseguire le notificazioni all'imputato, quando sia detenuto, nel luogo di detenzione mediante consegna all'interessato. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Per quanto attiene alla prima doglianza deve osservarsi che il ricorrente attraverso la deduzione di un'asserita violazione delle norme in materia di valutazione delle prove tenta di ottenere una rivalutazione di queste che si risolverebbe in un nuovo sostanziale giudizio sul fatto e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, è invece sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità.
Infatti, per assunto non controverso, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui "valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata. Questo vale, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, giacché, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". In altri termini, il giudice di legittimità, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio, essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. feriale, 3 settembre 2004, Rinaldi). In questa prospettiva, il ricorrente, prospettando, genericamente, un'asserita violazione delle norme in tema di valutazione della prova, vorrebbe, in realtà, che questa Corte provvedesse a riesaminare, nel merito, il contenuto dell'apprezzamento operato dai giudici in ordine alla attendibilità, genuinità, concludenza della deposizione testimoniale dell'addetto al servizio di vigilanza, posta a fondamento del giudizio di responsabilità.
Infondata è anche la doglianza di natura processuale. Risulta, in fatto, dalla motivazione della sentenza che la notificazione tentata dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio dichiarato dall'imputato (presso l'abitazione) era risultata impossibile per avere attestato l'ufficiale giudiziario che nel numero civico indicato esistevano moltissimi interni, sì da rendere inattuabile la ricerca positiva del domicilio del prevenuto. Di qui, la notificazione dell'atto presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, non risultando per vero in atti la circostanza che l'imputato in quel momento era detenuto per altra causa. Tale modalità di notificazione risulta essere stata corretta. È vero, infatti, che, quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, recatosi sul luogo, non abbia trovato l'interessato, tale assenza effettivamente non equivale ex se all'impossibilità della notifica (che legittima a procedere alla notifica presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4), a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo;
sicché, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 c.p.p., in caso di precaria assenza del destinatario della notifica (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 4^, 7 novembre 2001, Mara). Or bene, risulta evidente come nella specie correttamente l'ufficiale giudiziario abbia proceduto a notificare l'atto ex art. 161 c.p.p., comma 4, per avere previamente attestato (e tale circostanza qui non
è certamente sindacabile) l'impossibilità concreta di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato, per le ragioni suindicate. A ciò dovendosi aggiungere un'ulteriore considerazione, sull'ulteriore profilo di doglianza concernente lo stato di detenzione del prevenuto per altra causa.
È vero, infatti, che la disposizione di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurare all'imputato l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 16 marzo 2005, lavelli ed altri). E ciò, a fortori, dovrebbe dirsi allorquando, aliunde, risultasse lo stato di detenzione per altra causa del destinatario della notificazione (dovendosi in tal caso ricorrere alle forme indicate dall'art. 156 c.p.p.). Or bene, risulta evidente come, nella specie, correttamente l'ufficiale giudiziario abbia proceduto a notificare l'atto ex art. 161 c.p.p., comma 4, giacché lo stato di detenzione dell'imputato non emergeva in atti (secondo quanto apprezzato, insindacabilmente, dal giudice di merito), con conseguente applicazione dell'orientamento interpretativo (fatto proprio dal giudice di merito) secondo cui è legittima la notificazione eseguita ex art. 161 c.p.p. (al domicilio dichiarato o eletto o presso il difensore nelle ipotesi di previste dal comma 4 di detto articolo) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato onori sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo in proposito, anzi, uno specifico onere a carico dell'imputato stesso di comunicare al giudice il proprio stato di detenzione, ai fini delle occorrende notificazioni (cfr., sotto diversi profili, Cass., Sez. 6^, 14 gennaio 2003, Iacolare;
Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2001, Montalto;
Cass., Sez. 3^, 21 dicembre 1999, Cappelli). Onere che, nella specie, a quanto emerge dalla sentenza, l'imputato non ha in alcun modo assolto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006