Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi) la conservazione di alcune armi all'interno di un mobile con le ante di vetro, chiuse con una chiave posta sul mobile stesso, situato in una stanza di soggiorno frequentata da bambini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/01/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 85
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034634/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) QU BE, N. IL 20/11/1937;
avverso SENTENZA del 02/12/2003 TRIB. SEZ. DIST. di PONTEDERA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO GIUSEPPE che ha concluso per annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.12.2003 il Tribunale di Pisa - Sezione Distaccata di Pontedera, in composizione monocratica, dichiarò UA TO colpevole del reato di cui all'art. 20 bis della legge n. 110 del 1975 per avere trascurato di adoperare nella custodia di quattro fucili calibro 20 le cautele necessarie per impedire che soggetti minori degli anni diciotto o persone parzialmente incapaci ne potessero avere il maneggio, atteso che il luogo in cui erano custoditi era facilmente accessibile e che la chiave della fuciliera, dentro la quale erano tenute, era ben visibile a tutti, essendo riposta sullo spigolo superiore sinistro della stessa fuciliera, e, concesse le attenuanti genetiche nella massima estensione, lo condannò alla pena di duecento euro di ammenda, con la confisca e la distruzione delle armi in sequestro. Il fatto era stato accertato il 4 aprile 2000 dal Maresciallo Guidetti della locale stazione dei Carabinieri, il quale, nel corso di un controllo diretto a verificare la detenzione di armi regolarmente denunciate, aveva riscontrato che al piano terreno della abitazione del UA, facilmente accessibile dal retro, vi era una fuciliera in legno con un normale vetro inserito in una delle ante, la cui chiave era appoggiata sullo spigolo, in presenza di alcuni bambini nella abitazione.
In presenza di tale situazione il Tribunale ritenne integrata la fattispecie di cui alla norma incriminatrice alla stregua del rilievo che la mancanza di qualsiasi cautela o misura adottata dal possessore delle armi, avrebbe consentito anche ad un bambino di prendere facilmente la chiave, ben visibile, della fuciliera ed impossessarsi di una delle armi.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e lamentando erronea applicazione della legge penale poiché la norma incriminatrice citata nel capo di imputazione, e cioè l'art. 20 bis della legge a 110 del 1975, avrebbe contemplato un reato di evento (nella specie non verificatosi, posto che nessun bambino si era impossessato delle armi) e non di pericolo, come invece ritenuto dal giudice di merito, essendo il reato di pericolo previsto dall'art. 20 della stessa legge. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è infatti sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la conservazione di alcune armi in una stanza della abitazione in cui soggiornavano i membri della famiglia, compresi alcuni bambini presenti al momento dell'accesso dei Carabinieri, all'interno di un mobile con le ante in vetro che rendevano quindi ben visibile il contenuto costituito dalle armi e della chiave del mobile posta sullo stesso, sempre ben visibile, non costituisce certamente una cautela sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica la quale esige una maggiore diligenza, specie in presenza di bambini per i quali la vista di un'arma accessibile costituisce una attrattiva irrefrenabile. Nè la norma incriminatrice richiede l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati dal primo comma dell'art. 20 bis, essendo al contrario sufficiente la mera possibilità di un agevole impossessamento a causa della violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele. In tal senso è la lettera chiarissima della legge la quale prevede come reato la omissione delle cautele necessarie per prevenire che un soggetto minore o incapace giunga ad impossessarsi dell'arma (e non anche l'effettivo impossessamento dell'arma da parte del soggetto tutelato, che non costituisce ne' elemento della fattispecie incriminatrice ne' tanto meno condizione di punibilità), ma anche la interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. 15.3.2004 n. 12295; Cass. 13.7.1973 n. 5388). L'imputato è stato pertanto ritenuto correttamente responsabile del reato di cui all'art. 20 bis, secondo comma, della legge n. 110, che riguarda la mancanza di cautele al fine di impedire che un minore o incapace giunga ad impossessarsi di un'arma, in base ad argomentazioni ineccepibili e conformi al parametro normativo. Da ciò discende la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato maturata, ai sensi dell'art. 157 n. 5 C.P., trattandosi di reato punito con pena alternativa, il 4.10.2004 - tenuto conto degli atti interrottivi e della data di commissione del reato (4.4.2000) - e quindi successivamente alla sentenza impugnata ed alla proposizione del ricorso per Cassazione. Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 30.6.1999, Piepoli). Alla inammissibilità del ricorso debbono seguire le statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005