Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita è integrato anche dal mero uso indebito di una "res", quando esso sia avvenuto eccedendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia la stessa, di modo che l'atto compiuto comporti un impossessamento, sia pur temporaneo, del bene. (Nella specie è stato ravvisato il reato nella condotta di un gommista che - avendo ricevuto in custodia una autovettura Ferrari per la sostituzione dei pneumatici - la aveva in più occasioni usata per ragioni personali, fino a provocare un incidente stradale che aveva danneggiato gravemente l'autovettura).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2009, n. 47665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47665 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
47 6 65 /09 65
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica del 27/11/2009 Sentenza n. 5308/09 Reg. gen. n. 43094/2008
composta dai signori dott. Franco Fiandanese Presidente
dott.Laurenza Nuzzo Consigliere
dott.Domenico Gallo Consigliere
dott. Giovanni Diotallevi Consigliere
dott. Geppino Rago Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'avv. Paolo lorio del foro di Roma nell'interesse di EC PE, nato а Roma,
'11/6/1960 e di EC GO srl in liquidazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 3^ sezione
penale, in data 18 luglio 2008
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza,
dal consigliere Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr.
Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto.
Hello
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 16/6/2005, condannò
EC PE alla pena di €. 206,00 di multa per furto d'uso di una Ferrari che gli era stata consegnata dal proprietario per effettuare la sostituzione delle gomme.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data in data
18 luglio 2008, confermava la condanna, riqualificato il fatto come appropriazione indebita.
Avverso tale sentenza propongono ricorso l'imputato ed il responsabile civile per mezzo del difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deducono violazione di legge in relazione all'art. 646 c.p. e vizio della motivazione sul punto per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità.
Al riguardo si dolgono che nella fattispecie difettano gli estremi della condotta punibile per il reato di appropriazione indebita in quanto l'uso temporaneo che l'imputato aveva fatto dell'autovettura che gli era stata data in consegna dal proprietario nell'ambito di un contratto d'opera, non comportava interversione del possesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie l'imputato, esercente l'attività di gommista, aveva ricevuto in custodia l'autovettura Ferrari
per effettuare la sostituzione dei pneumatici. Dopo aver effettuato il lavoro guidava l'autovettura fin sotto la propria abitazione, nella serata dello stesso giorno, e
H ello 2 successivamente si poneva alla guida dell'autovettura, con a bordo la propria figlia ed il figlio della propria convivente, provocando un sinistro della circolazione nel quale l'autovettura riportava notevoli danni.
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, il Collegio è consapevole che, in tema di appropriazione indebita d'uso, si sono formati differenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un orientamento рій risalente,
l'appropriazione indebita d'uso non è prevista come reato.
Al riguardo è stato statuito che: non è prevista come reato la semplice appropriazione indebita d'uso, poiche elemento essenziale del delitto di cui all'art 646 cod pen e l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, puo essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente ad integrare l'estremo obiettivo del delitto. Occorre soprattutto che all'atto materiale,che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3502 del
20/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966 ) Rv. 100333).
Ed ancora: "La semplice appropriazione indebita d'uso non è prevista come ipotesi di reato, giacché elemento essenziale del delitto previsto dallo art 646 cod pen è
l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo,
come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione 3 Tyello indebita, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente a integrare l'elemento obiettivo del delitto previsto dal predetto articolo. Occorre soprattutto che all'atto materiale che eccede le facoltà inerenti al possesso si accompagni esplicita o implicita, ma inequivocabile, la manifestazione di volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1534 del
24/11/1970 Ud. (dep. 23/03/1971 ) Rv. 117263; conforme
Sez. 2, Sentenza n. 9208 del 22/2/1983, Rv 161008).
A conclusioni opposte perviene un differente orientamento, anch'esso risalente nel tempo. Al riguardo è
stato statuito che: "L'appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l'uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo cosi manifestamente un mezzo per effettuare l'appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2954 del 15/12/1971 Ud. (dep. 03/05/1972 ) Rv.
120966; nel senso che l'appropriazione indebita d'uso integri il reato di cui all'art. 646 c.p. cfr Sez. 3, Sentenza n. 3445 del
2/2/1995, Riv 203402).
Sussiste, inoltre, un terzo orientamento giurisprudenziale che consente di inquadrare, in determinate circostanze, il fatto dell'appropriazione indebita d'uso nell'ambito del reato di furto.
Al riguardo è stato statuito che: "In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente.
Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla 4 Hello utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita;
in caso contrario, è configurabile il reato di furto.
Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale ipotesi, infatti, l'agente non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne "impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 cod. pen" (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2032 del 15/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997 ) Rv.
208668; in senso conforme cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4853 del
20/12/1993, Rv 197781; Sez. 2, Sentenza n. 7079 del 17/3/1988,
Rv 178616). Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita, anche nell'ipotesi di uso indebito della cosa, qualora ricorrano determinate circostanze. Quello che conta è che l'uso indebito del bene,
sia avvenuto trascendendo completamente come nel
caso di specie - i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
5 190000
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 novembre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Domenico Gallo) (dr. Franco Fiandanese) dany чивоводесто pouco fan
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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