Sentenza 23 gennaio 2004
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- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO GI, rapp.to e difeso dall'avv. Rodolfo Brognieri, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Asmara, n. 16, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VIFAS s.p.a., in persona del Presidente ed Amministratore Delegato p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Antonio De Bonis e Gabriele Pafundi, presso il secondo dei quali elett.te domicilia in Roma, p.le Clodio, n. 12, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza, n. 00854/2000 depositata il 04 agosto 2000, R.G. n. 01555/1997, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. MAZZARELLA Giovanni;
Udito l'avv. Gabriele Pafundi, per la Vifas s.p.a.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Potenza rigettava l'appello proposto da EP Di RR avverso la sentenza del giudice unico del lavoro di Potenza n. 63/1997 depositata il 17 luglio 1997, che a sua volta aveva rigettato la domanda proposta dal Di RR, assunto dalla Vifas s.p.a. in data 3 maggio 1993 ai sensi della legge n. 482 del 1968 con periodo di prova di tre settimane, e diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 13 maggio 1993, per mancato superamento del periodo di prova, nonché alla sua reintegrazione nel posto di lavoro.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora di rilievo: la dedotta mancanza di specifica indicazione delle mansioni sulle quali si sarebbe svolto il periodo di prova (patto compatibile anche con l'assunzione di lavoratori avviati ai sensi della legge n. 482 del 1968), oltre che sostanzialmente insussistente in relazione agli elementi indicati in contratto sul livello professionale, e quindi ad attività di natura generica e prive di una loro tipicità, e sul richiamo alla contrattazione collettiva, nonché alle precisazioni orali ricevute dal lavoratore all'atto dell'immissione in possesso del proprio posto di lavoro anche sulle modalità di espletamento di esse, non era neanche motivo di invalidità del patto stesso;
tenuto conto dell'alta meccanizzazione del settore di lavoro, e quindi della insussistenza di particolari impegni fisici, e dell'accertamento medico legale disposto in primo grado, dalla istruttoria espletata era risultata la piena compatibilità delle mansioni con le residue capacità lavorative dell'invalido; ne' poteva adombrarsi la pretesa natura s vessatoria della clausola sul patto di prova, e quindi la nullità di essa per mancata sua specifica approvazione per iscritto, tenuto conto che il patto di prova non rientrava nella previsione dell'art. 1341, comma 2, c.c.; non sussisteva l'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento con la specifica indicazione dei motivi che avevano determinato l'assunto esito negativo della prova, sicché la legittimità della valutazione del datore di lavoro, ove contestata, poteva essere accertata in sede giudiziale;
in sede istruttoria era stato accertato un comportamento negligente e scorretto dal lavoratore, in quanto "era svogliato nell'espletamento delle sue funzioni, indugiava nel compimento dell'attività relativa all'imballaggio, parlava con i colleghi durante l'orario di lavoro, e, in genere disturbava lo svolgimento dell'attività lavorativa"; il provvedimento del 23 marzo 1994 dell'Ufficio del lavoro di avviamento di altro invalido doveva considerarsi implicita revoca della designazione del Di RR, sicché la mancata assunzione di quest'ultimo era legittimo in quanto rientrante nella ipotesi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 264 del 1948. Ricorre per Cassazione Di RR EP affidandosi a quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La Vifas s.p.a. si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Di RR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1350, 1362, 2096 e 2697 c.c., nonché omessa, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente: vertendosi in tema di assunzione obbligatoria, alle quali è stata riconosciuta la generale apposizione del patto di prova, quest'ultimo, oltre che risultare da atto scritto, esigeva, a pena di nullità della clausola, la specifica indicazione delle mansioni sulle quali la prova andava sperimentata;
tanto, in relazione alla verifica che il contenuto di esse fosse confacente alla menomazione dell'invalido e alla sua residua capacità lavorativa;
in realtà, non solo le effettive mansioni assegnate al lavoratore non erano indicate al momento dell'assunzione, ma la stessa prova testimoniale, e la stessa sentenza impugnata, non le aveva chiarite nel corso e a conclusione del giudizio di merito;
la medesima incertezza rimaneva quanto alle modalità di svolgimento dell'attività di imballaggio;
peraltro, era anche genericamente indicato un contratto collettivo nonostante una certa pluralità di contratti in quel medesimo settore;
ne' il lavoratore aveva l'obbligo di ricorrere al Collegio medico, sicché dal mancato esperimento di tale mezzo di tutela non potevano trarsi argomentazioni di sorta. Con il terzo motivo di ricorso il Di RR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché omessa, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce il Di RR: la natura vessatoria del patto di prova nelle assunzioni obbligatorie poneva le condizioni per la elusione della relativa normativa;
la tesi contraria non considerava gli scopi pubblicistici, opportunamente evidenziati dalla Corte delle leggi, da rispettare nella detta materia;
comunque, la relativa clausola, in quanto ricompresa in un modulo standard, andava specificamente approvata ai sensi delle norme in titolazione.
I motivi da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.
Premessa la pacifica applicabilità, anche nella costituzione del rapporto di soggetti avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, del patto di prova, ancorché in relazione a mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa e comunque per iscritto (ex plurimis e da ultimo Cass. 9 aprile 2003, n. 0 5541, Cass. 14 ottobre 2000, n. 13726, e precedenti nn. 11165/93, 0 1104/99, 0 1104/1989, 0 3991/1985, e, implicitamente, 11633/2002, 15315/2001, 15307/2001), e premesso ancora che non risulta eccepita dal lavoratore la incompatibilità delle mansioni con il suo stato di invalidità, la prospettata specificazione delle mansioni, sull'espletamento delle quali deve avvenire, all'esito, la valutazione della prova, e che si oppone, se ben si intende, insufficiente nella specie, non appare correttamente censurata. Nel caso di specie, l'assunzione era stata effettuata con riferimento all'inquadramento di operaio di 1^ livello e alla relativa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore gomma e plastica. La sentenza impugnata, oltre che rilevare la non pacifica interpretazione circa la necessità di una specifica indicazione delle mansioni per lo svolgimento della prova, specie nella ipotesi, come nel caso di specie di mansioni comunque generiche e senza una loro specifica tipicità, accerta anche "la diretta presa di conoscenza degli stessi compiti da parte del Di RR in seguito a colloquio orale con il RC ", e conclude che la presenza di tali circostanze "depongono complessivamente per una sufficiente individuazione dei compiti assegnati al lavoratore tale da non determinare pericoloso discrezionalità da parte del datore di lavoro nell'esercizio della scelta connessa al patto di prova". Tale accertamento non risulta minimamente impugnato in ricorso, laddove, in luogo delle contestazioni dei termini di esso, ci si attesta sulla generica posizione dell'affermata necessità della preventiva specificazione delle mansioni, senza che contemporaneamente si deduca alcunché, in connessione al caso di specie, ed oltre una mera diversa affermazione, la ritenuta insussistenza della detta specificazione - che, invece, il giudice di appello dichiara sussistente con specifico riferimento alla semplicità delle mansioni, e quindi al contenuto della qualifica di operaio di 1^ livello in relazione al contratto collettivo applicabile, e ai chiarimenti ricevuti, ancorché oralmente - il che giustifica ancor più l'accertata "diretta presa di conoscenza degli stessi compiti da parte del Di RR " - e dei relativi motivi. In realtà, una volta indicato dal datore di lavoro il contenuto delle mansioni, anche con presa di conoscenza diretta sulle concrete modalità di esecuzione di esse, solo la specifica deduzione, non risultante certamente dal ricorso in esame, di una concreta adibizione del lavoratore ad attività diversa, durante il periodo di prova, avrebbe potuto in qualche modo incidere sulla prospettata questione della specificità. Il che non è, tenuto conto che, sulla base di frammentali e parzialissimi, e perciò stesso insufficienti, riferimenti alle prove testimoniali, si procede ad una mera rivalutazione dell'accertamento di fatto della sentenza impugnata, inammissibile in questa sede. Va solo rilevato che le questioni relative al contratto collettivo applicabile al rapporto in esame, delle quali non è menzione nella sentenza impugnata, debbono ritenersi, in mancanza di specifici riferimenti in ricorso, del tutto nuove.
Con il secondo motivo di ricorso il Di RR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2096 e 2697 c.c., nonché omessa, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce il Di RR: il licenziamento del lavoratore invalido durante il periodo di prova doveva essere motivato con riferimento specifico all'esito negativo della prova;
ne' era sostenibile, anche con riferimento all'intervento, sul punto, della Corte Costituzionale, la tesi, fatta propria dal Tribunale, che nelle assunzioni obbligatorie, nelle quali la particolarità del caso esigeva e imponeva un trattamento diverso e ulteriore delle ipotesi ordinarie, vigesse il principio della libera recedibilità;
d'altronde, il ricorso alla tutela giurisdizionale sull'esito della prova nella specie era anche impossibile, tenuto conto che al Di RR non era stato neanche permesso di concludere il relativo periodo, e le risultanze istruttorie non avevano evidenziato, oltre una generica indolenza, alcun addebito specifico, ne' conseguenze negative del comportamento del lavoratore.
Con la detta censura, anch'essa infondata, si prospettano questioni, diverse tra loro, della mancata contestualità dei motivi di recesso e dell'assenza di ragioni serie ed obiettive della valutazione negativa del periodo di prova.
Sul primo punto è appena il caso di rilevare, in contrario avviso, che "nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore alla disciplina limitativa del licenziamento individuale è contenuta nella legge 15 luglio 1966, n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso;
questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità dei motivi e pertanto l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale", (da ultimo Cass. S.U. 2 agosto 2002, n. 11633, e precedentemente Cass. nn. 0 3920/2002, 10834/2000 e 0 5290/1999). Ed a tale principio questo Collegio ancora una volta ritiene di conformarsi per le argomentazioni addotte, nonostante precedenti anche difformi.
Sul secondo punto, deve, ancora, rilevarsi che la sentenza impugnata, partendo dal dato di fatto che le mansioni assegnate al Di RR era state riconosciute assolutamente compatibili con la sua residua capacità fisica (accertamento del consulente tecnico di ufficio in primo grado), dalla conferma della prova testimoniale circa l'adibizione dello stesso a lavori di imballaggio non particolarmente pesanti perché espletati anche con macchinari, ed essendo essi sostanzialmente limitati al trascinamento di carrelli, circa la fruizione di pause di lavoro e di un orario differenziato, è pervenuta ad una propria valutazione, congruamente e logicamente motivata, sulla insussistenza di qualsiasi atteggiamento del datore di lavoro in qualche modo penalizzante o discriminatorio, comunque attivato dalla stato di invalidità del lavoratore, e sulla sussistenza, per contro, "di un comportamento negligente e scorretto del ricorrente durante o svolgimento del rapporto di lavoro". Appare di tutta evidenza, a questo punto, che, eventuali diverse valutazioni dei medesimi elementi di fatto sopra indicati, in quanto critiche di merito ad una decisione non appagante, non costituiscono motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360, c.p.c.. Con il quarto motivo di ricorso il Di RR denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 5^, della legge n. 264 del 1949, nonché omessa, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il Di RR: era inapplicabile nella specie il disposto della norma citata, essendosi la società avvalsa della facoltà di recedere senza motivazione nel corso del periodo di prova;
la decisione, sul punto, del Tribunale ammette la possibilità di un licenziamento per giusta causa senza il necessario espletamento, a pena di nullità, della procedura di garanzia.
Il motivo è infondato.
La censura si riferisce alla circostanza che il Di RR sarebbe stato riavviato al lavoro in data 21 marzo 1994, sempre ai sensi della legge n. 382 del 1968, e che, a fronte di tanto, la società avrebbe comunicato di aver avuto alle proprie dipendenze il medesimo lavoratore circa un anno prima e di averlo licenziato in data 13 maggio 1993, nonché all'ulteriore circostanza che in data 7 aprile 1994 lo stesso Ufficio del lavoro avrebbe avviato, in sostituzione del ricorrente altro lavoratore iscritto, tale CI CO. Il giudice di appello ha ritenuto nell'avviamento al lavoro del Caducei una implicita revoca della seconda designazione del Di RR, donde la censura della inapplicabilità della norma citata in titolazione, perché insussistente la ipotesi di precedente licenziamento per giusta causa, cui la disposizione di legge si riferisce, tenuto conto dell'immotivato recesso, giustificato da parte del datore di lavoro solo per mancato superamento del periodo di prova.
In realtà, nel corso del giudizio sono stati accertati dal giudice di merito i motivi per cui il datore di lavoro aveva ritenuto non superata la prova offerta dal Di RR, alla fine sintetizzati nella sentenza impugnata nel "comportamento negligente del lavoratore".
Orbene, tale motivazione, peraltro, come si è visto, sostanzialmente non contestata e comunque ritenuta dal giudice di appello legittimante il provvedimento, ha portato lo stesso giudice ad assimilare il caso di specie ad una denegata assunzione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
dunque, attesa la pacifica libertà di recesso del lavoratore in prova anche nella ipotesi di avviamento obbligatorio, la vantazione della ipotesi di specie, ai fini dell'applicabilità della norma che si assume violata, non poteva non essere effettuata che contestualmente al giudizio in corso. Sicché, poggiando il recesso del lavoratore in prova su un comportamento soggettivo meritevole del provvedimento, esso, coerentemente, rientra fra le ipotesi previste dalla citata disposizione ex art. 15, comma cinque, della legge n. 264 del 1949 di legittimo rifiuto all'assunzione.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Per il principio della soccombenza il Di RR va condannato al rimborso in favore della VIFAS s.p.a. delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna Di RR EP al rimborso in favore della VIFAS s.p.a. delle spese del giudizio di Cassazione in Euro 22,00, oltre a Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004