Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5541
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accertabile anche d'ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli "handicap" cui l'indicata legge ricollega l'obbligo di assunzione.

Commentario1

  • 1Collocamento obbligatorio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5541
Data del deposito : 9 aprile 2003

Testo completo