Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accertabile anche d'ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli "handicap" cui l'indicata legge ricollega l'obbligo di assunzione.
Commentario • 1
- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NN, già elettivamente domiciliato in Roma, via Balabanoff, n. 9, presso IN SE, difesa dall'avv. Salvatore Maria SE con procura speciale apposta a margine del ricorso ed ora domiciliata d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
F.LLI CAMPANILE S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo 25, presso l'avv. Roberto Martire, difesa dall'avv. Amedeo Chiantera con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4194 in data 25 luglio 2000 (R.G. 47021/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 1^ ottobre 2002 il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Roberto Martire per delega dell'avv. Chiantera;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello della S.p.A. F.lli Campanile contro la sentenza del Pretore della stessa sede e decidendo in contumacia dell'appellato NN IF, ha rigettato la domanda di quest'ultimo di essere reintegrato nel posto di lavoro con le relative conseguenze economiche, previa declaratoria di nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro, ovvero, di illegittimità del recesso. Con la stessa sentenza ha anche condannato il IF a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. Il IF, avviato al lavoro quale appartenente alle categorie protette ai sensi della legge n. 482 del 1968 (affetto da sordomutismo), era stato assunto dalla società F.lli Campanile con clausola di prova per un mese ed adibito a varie mansioni inerenti alla produzione di calzature (blakista, premontista, fresatore, orlatore, tagliatore), venendo licenziato in data 30 settembre 1998 per esito non positivo della prova.
Il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità, in linea generale, del patto di prova apposto a contratto stipulato con lavoratore avente diritto all'assunzione obbligatoria, ha accertato in fatto che il IF venne avviato al lavoro come appartenente alla categoria operaia in relazione ad una richiesta numerica di operai specializzati da adibire proprio alle mansioni che gli furono poi affidate, che il lavoratore, aveva accettato l'inquadramento nel 4^ livello come blakista;
che la società, peraltro, gli aveva affidato anche mansioni di 3^ e di 2^ livello, facendolo seguire dal caporeparto ed affiancare da operai esperti;
che in tutte queste mansioni il IF aveva manifestato incompetenza, disattenzione, incapacità di apprendimento;
che non si poteva pretendere che l'azienda gli affidasse mansioni di 1^ livello, essendo presenti soltanto posizioni lavorative altamente specializzate, fatta eccezione per gli addetti alle pulizie, che erano già in numero di tre e si erano adattati a lavorare part-time per evitare il licenziamento. Ha, quindi, concluso che il comportamento della società era stato improntato a correttezza e buona fede nello svolgimento della prova, prova che non era stata superata per ragioni oggettivamente dipendenti dalla capacità professionale del IF.
La cassazione della sentenza è domandata da NN IF con ricorso per tre motivi, al quale resiste la S.p.A. F.lli Campanile con controricorso, ulteriormente precisato con memoria depositala ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità del procedimento di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.) per vizio della notificazione dell'atto d'impugnazione.
1.2. Si deduce che l'atto era stato notificato nelle mani del portiere senza che ne fosse dato avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata;
che neppure del portiere si trattava, ma del figlio, tale UC OM, soggetto che non era in alcun rapporto con il destinatario dell'atto, che mai gli aveva conferito l'incarico di ricevere atti.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come la Corte verifica direttamente in presenza di denuncia di error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.), dalla relazione di notificazione agli avv.ti NN Limatola e Pietro Rinaldi, procuratori costituiti di NN IF nel giudizio di primo grado, redatta dall'ufficiale giudiziario in data 20 dicembre 1999, risulta che copia dell'atto di appello è stato consegnato a "mani dell'incaricato OM UC, tale qualificatosi e convivente stante la sua precaria assenza e di familiari, addetto allo studio".
2.1. Non si tratta, quindi, di consegna dell'atto al portiere, o al suo sostituto, ma a persona incaricata di ricevere gli atti. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha affermato che, nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale "addetto" alla ricezione, dichiarandosi incaricato dal destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle funzioni connesse al portierato, ricorre esclusivamente il caso della consegna a persona addetta all'ufficio o incaricata di ritirare l'atto (art 139 c.p.c.), con conseguente presunzione legale della qualità dichiarata, che, per essere vinta, abbisogna di prova contraria da fornire da parte del destinatario. La mancanza di tale prova (certamente non integrata dalla mera allegazione - per di più in sede di legittimità - di non aver mai conferito tale incarico al portiere ed ai soggetti operanti in sua sostituzione), comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 139, secondo comma, c.p.c., e non di quella speciale di cui al quarto comma dello stesso articolo e relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario (Cass. 25 giugno 1999, il 6602; 27 ottobre 2000, n. 14191).
2.3. Va comunque aggiunto che, se certamente la dichiarazione del soggetto di rivestire la qualità di incaricato non comporta l'onere di contestarla mediante querela di falso (il pubblico ufficiale attesta soltanto che siffatta dichiarazione gli è stata resa), resta tuttavia escluso che sia consentito fornire la prova dell'inesistenza dell'incarico nel giudizio di legittimità;
cosicché deriva dal sistema processuale che l'interessato non abbia altro rimedio che quello dell'instaurazione di un autonomo giudizio di merito diretto ad accertare l'inesistenza del predetto incarico, giudizio che sarebbe in grado di incidere sullo svolgimento del giudizio di legittimità.
2.4. Nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esame della censura relativa al mancato avviso mediante lettera raccomandata dell'avvenuta consegna dell'atto al portiere, censura non pertinente alla fattispecie di consegna dell'atto ad incaricato dal destinatario di riceverlo.
3. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione degli art. 10 e 7 della legge n. 482 del 1968, in relazione all'art. 6 della legge n. 308 del 1958, prospettando altresì, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale .
3.1. Viene sostenuta la tesi secondo cui l'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni da affidare a lavoratore affetto da sordomutismo deve essere accertata da un medico responsabile, coadiuvato da specialista otorinolaringoiatra (art. 6 l. 308/1958, dettato per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche ma richiamato dall'art. 7 della l. 482/1968, da coordinare con le disposizioni dell'art. 17, comma primo, lett. e), della legge n. 626 del 1994), ed inoltre è indispensabile l'intervento delle associazioni di categoria degli invalidi per la verifica della normalità delle condizioni di lavoro. Ciò discenderebbe, a giudizio del ricorrente, dalle particolari condizioni dell'invalido affetto da sordomutismo e renderebbe nullo il patto di prova stipulato senza assicurare le predette garanzie e costituzionalmente illegittima la normativa, per violazione degli art. 2, 3 e 4 Cost. se interpretata nel senso dell'inapplicabilità delle garanzie medesime. In ogni caso, si aggiunge, il patto di prova doveva considerarsi nullo perché il tipo di mansioni affidate all'invalido erano tali da impedire, già alla stregua di una vantazione ex ante, l'esito favorevole della prova.
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza della Corte (che ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1989) è da tempo pacificamente orientata nel senso che le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art 10), principi che impongono di condurre la prova con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accettabile anche d'ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli handicap cui l'indicata legge ricollega l'obbligo di assunzione (Cass., sez. un., 27 marzo 1979, n. 1763; 1^ marzo 1989, n. 1104; 2 agosto 2002, n. 11633). 4.1. È esclusivamente la legge n. 482 del 1968, dunque, a fornire il sistema di tutela a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie protette, occupandosi, in particolare, dei sordomuti con le disposizioni dell'art. 7, il quale opera, è vero, un rinvio, all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308, ma senza, evidentemente, ampliare il campo di applicazione della norma richiamata, limitato alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. In questo settore, del resto, diversamente dalla prospettazione del ricorrente, l'idoneità specifica è accertata in modo particolare esclusivamente nell'interesse dell'ente pubblico, che si avvale di proprio personale (il medico "fiscale"), e ciò spiega la necessità di garantire il contraddittorio con il previsto intervento dello specialista nominato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
4.2. I rilievi che precedono rendono del tutto inconferente il richiamo delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente la materia del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, completamente estranea alla materia delle assunzioni obbligatorie.
4.3. Le considerazioni svolte valgono a svuotare di qualsiasi contenuto i profili di illegittimità costituzionale denunciati. In conclusione, il quadro normativo applicabile alla fattispecie è tale da offrire un idoneo sistema di garanzie a tutti gli invalidi e sarebbe in contrasto con i principi costituzionali proprio il regime privilegiato che il ricorrente afferma dovrebbe applicarsi agli affetti da sordomutismo.
4.4. Vi è poi, l'ultimo, in realtà autonomo, profilo di censura del secondo motivo, concernente la nullità del patto di prova avente ad oggetto un esperimento che non avrebbe potuto avere esito positivo, richiedendo le mansioni affidate una professionalità che il lavoratore non possedeva. Per motivare l'infondatezza è sufficiente richiamare l'accertamento di merito secondo cui il IF era stato avviato come operaio specializzato e che gli furono affidate le relative mansioni senza che l'interessato sollevasse obiezione alcuna. Peraltro, solo inizialmente venne incaricato di svolgere mansioni di 4^ livello, proseguendo poi l'esperimento in mansioni di 3^ e di 2^ livello. In ogni caso, era in questione la capacità professionale e non la compatibilità delle mansioni con l'infermità.
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione in ordine alle risultanze istruttorie e all'onere probatorio, nonché contraddittorietà del ragionamento del Tribunale.
5.1. Si deduce che il Tribunale non avrebbe motivato sulle ragioni che non consentivano di affidare al IF mansioni adeguate alle sue conoscenze professionali, sull'idoneità delle misure adottate dal datore di lavoro atte ad inserirlo nell'attività produttiva in relazione all'infermità di cui era affetto.
6. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Si deve premettere che, nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore per mancato esito positivo dell'esperimento è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella legge 15 luglio 1966, n. 604, onde il recesso può essere contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale (Cass., sez. un., 2 agosto 2002, n. 11633; vedi anche: Corte cost. sent. n. 541 del 2000).
6.1. Nella fattispecie, il Tribunale ha accertato, come già ricordato nella parte narrativa, che nell'azienda non erano presenti posizioni lavorative di manovalanza (fatta eccezione per gli addetti alle pulizie, settore al quale non era possibile destinare il IF, dovendosi anzi ridurre il personale); che nel periodo di prova il livello delle mansioni venne, dall'iniziale 4^ (peraltro accettato dal IF), abbassato fino al 2^; che il IF venne adeguatamente assistito ai fini dell'apprendimento professionale.
6.2. Pertanto, con motivazione sufficiente e logica, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di elementi da cui desumere l'illiceità del motivo di recesso, recesso che era stato, invece, determinato dall'esito sfavorevole del periodo di prova in mansioni compatibili con lo stato di invalidità. A quest'ultimo proposito, deve sottolinearsi come tutta la difesa del ricorrente sia incentrata sulla incompatibilità del lavoro con le cognizioni professionali possedute, non certo con l'infermità da cui era affetto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate anche in considerazione del diverso esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003