Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
La richiesta in via subordinata da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo di una somma minore di quella originaria con l'invocazione di una diversa normativa di riferimento ma senza mutamento della "causa petendi" non comporta - con riguardo alla semplice modifica della normativa invocata - un inammissibile mutamento della domanda originaria ne' costituisce - con riguardo alla riduzione del "petitum" - una domanda riconvenzionale.(Nella specie l'INPS aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una casa di cura per omissioni contributive quantificate con riferimento all'inquadramento dell'attività della società debitrice nel settore del commercio; nel giudizio di opposizione, a seguito delle eccezioni dell'opponente in ordine alla natura industriale della propria attività, l'Istituto, pur insistendo nella originaria richiesta, aveva comunque chiesto, in via subordinata, il pagamento della minor somma corrispondente ai contributi dovuti dalle imprese industriali, rimettendo al giudice la determinazione della natura dell'impresa e del conseguente importo dei contributi dovuti; il giudice di merito aveva qualificato tale domanda subordinata come nuova ed aveva aggiunto che essa poteva essere ritualmente proposta soltanto come domanda riconvenzionale, soggetta nel rito del lavoro all'art. 418 cod.proc.civ.; la S.C.ha cassato la relativa decisione sottolineando che l'Istituto non aveva modificato se non in termini quantitativi la richiesta formulata con il decreto ingiuntivo per "omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi" senza alcuno esplicito e specifico richiamo in fatto alla natura commerciale o industriale dell'impresa debitrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE UL, TE NA in qualità di AMMINISTRATRICE UNICA della CASA di CURA TE SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1084/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/05/96, R.G.N. 5778/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo in data 29 novembre 1989 da parte dell'IN nei confronti del signor AN GR, titolare detta ditta omonima, con decreto ingiuntivo in data 9 dicembre 1989 il Pretore di Catania ingiungeva al predetto signor GR, nella qualità, di pagare all'IN lire 40.167.272 per il titolo di cui al ricorso, oltre sanzioni civili maturande dal 15 novembre 1989 al saldo dei contributi e gli interessi legali, oltre le spese.
Con ricorso al Pretore di Catania, depositato il 1 febbraio 1990 i signori AN GR ed NN GR, quest'ultima nella qualità di amministratrice unica della Casa di cura GR S.r.l., alla quale era stata conferita la Casa di cura omonima dal dottor AN GR, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, emesso dal Pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in favore dell'IN ed in danno di GR AN, per l'importo citato, a titolo di omissioni contributive, indebito conguaglio di sgravi e relative sanzioni, deducendo di non dover corrispondere somma alcuna all'Istituto opposto, tenuto conto che gli importi ingiunti a titolo di indebito conguaglio di sgravi contributivi non potevano essere legittimamente richiesti dall'Istituto previdenziale, atteso che - come da consolidato orientamento giurisprudenziale - non era più discutibile che l'attività esercitata dalle Case di cura avesse natura industriale, trattandosi di attività necessitante una complessa ed articolata organizzazione tecnica, volta all'attività sanitaria di cura ed assistenza degli ammalati, e lo svolgimento di incombenze accessorie inerenti alla degenza, per la fornitura di un servizio con fine di lucro, attraverso l'organizzazione di capitale e lavoro. Sottolineavano inoltre che l'IN non aveva contestato l'esattezza degli sgravi operati, bensì la legittimità di beneficiare di essi per l'asserito difetto di presupposto classificatorio. Chiedevano pertanto, stante peraltro l'illegittimità delle sanzioni richieste in misura pari a cinque volte gli sgravi ritenuti omessi, e previa preliminare sospensione della esecutorietà, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Instauratosi il contraddittorio, l'IN resisteva alle doglianze attoree, rilevando che l'inquadramento previdenziale non poteva non avvenire secondo la legislazione vigente in materia di assegni familiari, così come previsto dall'art. 33 del T.U. approvato con d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797, con riferimento all'obiettiva natura dell'attività esercitata dalle aziende, di tal che legittimamente erano stati richiesti i contributi di cui al decreto ingiuntivo, in base alla considerazione della natura commerciale dell'attività posta in essere dalla Casa di cura, a nulla rilevando il richiamo alla generale partizione del tipo di attività ai sensi dell'art.2195 c.c. Subordinatamente al contestato accoglimento delle argomentazioni di parte avversa, l'IN chiedeva il versamento della differenza di contribuzione dovuta sulla base delle norme applicabili alle attività industriali.
Tutto ciò premesso, l'IN chiedeva il rigetto della opposizione proposta, con la condanna alle spese ed ai compensi di giudizio. Con sentenza in data 3 - 9 maggio 1994, pronunziata tra AN GR, titolare della ditta omonima, ed NN GR, quale amministratrice unica della Casa di cura GR S.r.l., contro l'IN, in accoglimento dell'opposizione proposta dai predetti GR, nelle qualità indicate, il Pretore revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'IN al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza l'IN, con atto notificato a AN GR ed ad NN GR, nelle rispettive qualità, con il pedissequo decreto presidenziale, proponeva appello per i motivi ivi dedotti, chiedendo accogliersi "la domanda subordinata proposta nella memoria difensiva del 17 luglio 1992, volta ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di lire 10.579.250";
vinte le spese del doppio grado.
La Casa di Cura GR, in persona dell'Amministratore unico NN GR, contestava il fondamento del gravame, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza in data 27 febbraio - 6 maggio 1996 il Tribunale di Catania, pronunziando tra l'appellante IN contro la Casa di Cura GR, in persona dell'amministratore unico signora NN GR, rigettava l'appello proposto dall'IN nei confronti della predetta Casa di Cura GR S.r.l., e condannava l'IN al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado.
Osservava il Tribunale che la predetta somma di lire 10.979.250, era: 1) conseguente, secondo il gravame dell'IN, all'applicazione della diversa aliquota contributiva del settore industriale, rispetto a quella del settore commerciale in cui era in precedenza inquadrata la casa di cura, comportante il diverso sgravio dell'1,50%, nonché: 2) conseguente all'applicazione delle sanzioni relative.
Assumeva in particolare l'IN che, contrariamente a quanto affermato dal Pretore, non trattavasi di domanda nuova che "possa trovare preclusioni od ostacoli nel giudizio, ne' amplia la domanda originaria, anzi ... riduce il debito contributivo e, come tale, andava accolta".
Secondo il Tribunale la censura era infondata ed andava disattesa;
ed invero la domanda per la quale si procedeva in tale sede di giudizio era palesemente diversa da quella per cui si era chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, ed era anzi palesemente subordinata al mancato accoglimento della domanda principale posta all'origine del decreto ingiuntivo medesimo.
Aggiungeva il Tribunale che, tenuto conto della "formale" veste di convenuto, assunta dall'IN nel giudizio di opposizione, siffatta domanda subordinata poteva essere ritualmente proposta, nel rito del lavoro, solo quale domanda riconvenzionale in seno alla memoria di costituzione, con richiesta di fissazione di nuova udienza, a pena di decadenza;
che detta domanda era stata avanzata invece con successiva memoria difensiva del 17 luglio 1992, di tal che essa era inammissibile anche in sede di gravame.
Avverso detta sentenza, notificata in data 24 maggio 1996, con atto notificato il 3 luglio 1996 ai signori AN GR, ed NN GR, quale amministratrice unica della Casa di Cura GR S.r.l., l'IN ha proposto ricorso per cassazione contro i predetti, affidato ad unico motivo.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 2195 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che in via preliminare va evidenziato che sia il Pretore che il Tribunale hanno erroneamente ritenuto che l'IN abbia presentato la propria domanda subordinata solo con la memoria del luglio 1992; che in realtà risulta dagli atti che l'IN ha proposto la domanda subordinata con la propria memoria di costituzione dell'aprile 1990, come risulta dal fascicolo di primo grado;
che tale domanda è stata quantificata solo nel luglio 1992, ma essa andava esaminata ed accolta (quantomeno sotto il profilo dell'an).
Aggiunge il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha impostato il problema relativo all'azionabilità della domanda subordinata, non avendo tenuto conto che il rapporto previdenziale è un rapporto unitario, ancorché complesso, dal quale sorgono varie e contrapposte partite di dare-avere, che vanno calcolate nei reciproci rapporti senza che sia necessario eccepire la compensazione in senso proprio, che sussiste solo quando si è in presenza di distinti ed autonomi rapporti giuridici, e non quando il rapporto è articolato e complesso ma unitario.
A conferma del predetto orientamento il ricorrente richiama Cass. N. 479/96, che ha pronunziato in un caso analogo a quello in esame (in conformità con Cass. 1245/87, 10447/91, 1784/93). Pertanto il Tribunale di Catania, a fronte della domanda con la quale l'IN richiedeva in via principale la contribuzione- commercio, avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di contribuzione-industria, anche se non proposta in via riconvenzionale.
Osserva la Corte che va pregiudizialmente esaminato il ricorso proposto contro il signor AN GR.
Questi, come risulta dalla sentenza impugnata, non è stato parte del giudizio di appello - pur essendo stato l'appello proposto contro il medesimo -, di tal che è inammissibile l'impugnazione avverso un soggetto, che non sia stato parte del precedente giudizio, salvo che nei confronti di tale soggetto venga denunziata - il che non è nella specie - l'omessa pronunzia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Nè l'omessa pronunzia incide sulla validità della sentenza nei confronti delle parti tra le quali è stata pronunziata (Istituto previdenziale e Casa di cura), non vertendosi in ipotesi di causa inscindibile - stante la dedotta solidarietà tra il GR e la causa di cura -.
Ma va altresì rilevato che, come emerge dalla comparsa di costituzione in appello della Casa di cura GR - e la circostanza non risulta contestata da controparte -, con detta comparsa la costituita società ha dichiarato che in data 30 luglio 1994 - e cioè successivamente alla sentenza del Pretore del 3-9 maggio 1994 e prima del deposito del ricorso in appello in data 12 dicembre 1994 - il dr. AN GR - a carico del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, revocato poi con la sentenza di primo grado -, era deceduto.
Di tal che tra l'altro il ricorso per cassazione risulta inammissibilmente proposto e notificato al signor AN GR, del quale l'IN era a conoscenza del decesso, e peraltro presso il difensore in primo grado, nonostante la mancata costituzione del GR nel giudizio di appello.
Venendo poi all'esame del ricorso proposto contro la società da parte dell'IN, si osserva che il ricorso è fondato. Si premette che nella specie non si verte nell'ipotesi di calcolo di somme a credito ed a debito tra le parti, bensì solo di somme a credito dell'IN, peraltro nell'ambito dell'unico rapporto contributivo, essendosi accertato che non sussistevano omissioni contributive da parte della Casa di cura in relazione ad una inesistente attività commerciale della stessa, ma che, in relazione alla richiesta subordinata dell'IN, formulata nella memoria di costituzione, sussistevano omissioni contributive in relazione alla natura industriale dell'impresa.
E, pertanto, sotto profili diversi, della questione si è occupata questa Corte Suprema, allorché, in presenza di un unico rapporto tra le parti, ancorché complesso, non ha ravvisato ipotesi di compensazione (in senso proprio) nel calcolo delle somme a credito ed a debito, statuendo che esso può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, ed ha confermato la sentenza impugnata, che aveva compensato il credito vantato dalla società nei confronti dell'IN in relazione al riconoscimento del suo diritto agli sgravi contributivi, connesso all'accertamento della natura industriale dell'attività svolta, con il credito vantato dall'IN nei confronti della stessa società per i contributi dovuti dalle imprese inquadrate nel settore industriale (Cass. N. 479 del 23 gennaio 1996). E dunque, nell'ambito dell'unico rapporto contributivo esistente tra l'impresa e l'IN, il calcolo delle singole poste a debito (per l'avvenuto pagamento dei contributi per le imprese commerciali da parte dell'impresa) ed a credito dell'IN (per il mancato pagamento dei contributi dovuti per le imprese industriali da parte dell'impresa) può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice, in sede di accertamento della fondatezza della domanda dell'Istituto (non essendo applicabili le regole della compensazione in senso proprio, che presuppone l'autonomia dei due crediti). Deve peraltro osservarsi che, non diversamente, a fronte della richiesta dell'IN per il maggior credito contributivo dovuto dalle imprese commerciali, una volta accertato che, per la natura industriale dell'impresa, siano dovuti i minori contributi previsti per le imprese industriali, comunque subordinatamente richiesti, non si verte, come assume la resistente - e come ritenuto dai giudici del merito - in presenza di una domanda che l'Istituto doveva far valere nelle forme previste per le domande riconvenzionali, spettando comunque al giudice del merito accertare la natura dell'impresa, ed in base a tale natura l'eventuale minore importo dei contributi dovuti per la natura industriale della società. E ciò tanto più in quanto, proprio a seguito delle eccezioni della casa di cura in ordine alla natura industriale della stessa, l'IN, pur insistendo nel pagamento della somma originariamente richiesta, ha richiesto - comunque - in via subordinata - il pagamento dei contributi dovuti per le imprese industriali, rimettendo poi al giudice la determinazione della natura dell'impresa e del conseguente importo dei contributi dovuti.
Nè può ritenersi - come fa il giudice del merito - che la richiesta subordinata dell'IN, formulata a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, comportasse un non autorizzato mutamento della "causa petendi" - potendo in ordine al "petitum" la parte sempre ridurre le sue pretese (Cass. N. 7224 del 5 settembre 1987; Cass. N. 5648 dell'11 giugno 1990, con specifico riferimento al creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo), come ha fatto l'IN, precisando nella memoria del 20 luglio 1992 il minor importo dovuto, nel caso in cui fosse stata ritenuta la natura industriale della Casa di cura -, sia perché, come si è detto, la richiesta subordinata dell'IN traeva origine proprio dalla contestata natura commerciale dell'impresa da parte della medesima, sia perché, nell'ambito dell'unico rapporto contributivo, l'IN chiedeva pur sempre quanto ad esso dovuto, fosse da qualificarsi commerciale o, come assumeva l'opponente, industriale la natura dell'impresa, sia perché l'IN, infine, non aveva modificato - se non in termini quantitativi - la richiesta formulata con il decreto ingiuntivo, nella quale l'Istituto si era limitato a richiedere la somma di lire 6.499.500 "per omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contrib.", senza alcuno specifico richiamo in fatto, almeno esplicito, alla natura industriale o commerciale dell'impresa (decreto ingiuntivo che può e deve essere oggetto di esame diretto da parte di questa Corte, lamentandosi un vizio "in procedendo" della sentenza impugnata).
Nè rileva che l'IN solo nel corso del giudizio di primo grado abbia specificato l'importo dei contributi ad essa dovuti (lire 10.579.250) nell'ipotesi di accoglimento della richiesta subordinata, in quanto la somma poi specificata dall'IN non era altro - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - che l'applicazione della diversa aliquota contributiva del settore industriale.
Senza peraltro trascurare che, come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo, nello stesso vi era pur sempre una sorta di conteggio di dare-avere, in quanto da una parte risultavano accreditati al dr. GR gli "acconti versati" per lire 2.726.219, e dall'altra venivano addebitati al medesimo i contributi omessi, le sanzioni civili, gli interessi legali, la predetta "omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi", le sanzioni della legge 1089/68, nonché le sanzioni amministrative. Nè va trascurato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. N. 2034 del 21 marzo 1986), non costituisce mutamento della domanda la semplice modifica della norma di legge invocata a sostegno della domanda stessa, quando resti immutata la "causa petendi", che nella specie era semplicemente e comprensivamente indicata nella predetta forma di "omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi", formula pertanto che consentiva nella comparsa di costituzione dell'IN di formulare le due richieste, quella principale relativa alla denegata natura industriale dell'impresa e quella subordinata - a seguito delle contestazioni dell'opponente - per le omissioni contributive comunque conseguenti alla eventuale accertata natura industriale dell'impresa stessa.
In definitiva, pertanto, l'IN, nel richiedere nella comparsa di costituzione quanto meno il pagamento dei contributi dovuti dalle imprese industriali, non ha formulato alcuna nuova domanda - ne' era tenuta a proporre una domanda riconvenzionale (peraltro non consentita secondo Cass. N. 2875 del 6 aprile 1990), ma nell'ambito dell'unico complesso rapporto contributivo con l'impresa, si era semplicemente limitata a precisare le poste del suo "avere", nell'ipotesi che fosse stata ritenuta - come è poi avvenuto e non è più oggetto di discussione tra le parti - la natura industriale della casa di cura.
Il che, oltre tutto, risponde a corretti criteri di economia e concentrazione processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, nell'ambito dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte volto ad attribuire al giudice, nell'ambito di un unico rapporto, la determinazione delle poste a carico delle parti, allorché queste siano evidenziate od evidenziabili dai fatti prospettati dalle medesime, e comunque accertabili dal giudice, alla stregua delle risultanze processuali.
Consegue, con l'accoglimento del ricorso nei confronti della società, la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo -, che si atterrà ai principi predetti e provvederà anche in ordine alle spese relative al ricorso predetto, nulla essendo da provvedersi in ordine alle spese nei confronti dell'intimato non costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di GR AN, dando atto che non è a provvedersi in ordine alle spese relative al predetto ricorso;
accoglie il ricorso nei confronti della Casa di Cura GR S.r.l. - in persona del legale rappresentante di cui in epigrafe -, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa, che provvederà anche in ordine alle spese di tale ricorso per cassazione.
Così deciso in Roma il 4 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 9 FEBBRAIO 1999.