Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta, e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso; la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all'esperimento in corso, si qualifica del resto come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. Questa valutazione può essere direttamente contestata dal lavoratore con la deduzione dell'illegittimità dell'atto, che attribuisce al giudice il potere dovere di accertare, anche d'ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui la legge n. 482 del 1968 collega l'obbligo di assunzione.
Commentario • 1
- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT OM CARRELLI ELEVATORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI ETTERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11072/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/11/96 R.G.N.997/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito l'avvocato FIORE;
udito il P.M. in persona del: Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 novembre 1996 il Tribunale di Milano confermava la decisione di primo grado con cui era stato annullato il licenziamento intimato il 30 novembre 1993 all'invalido SI IN, assunto con patto di prova alle dipendenze della soc. FIAT OM Carrelli Elevatori a seguito di avviamento obbligatorio;
il giudice dell'appello rilevava la invalidità del recesso per "omessa contestuale motivazione".
Avverso questa sentenza la soc. FIAT OM Carrelli Elevatori propone ricorso per cassazione con unico motivo. SI IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi "di errata applicazione dell'art. 2097 cod. civ. e dell'art. 10 legge 2 aprile 1968 n.482. Errore di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 cod. proc. civ.)". Si osserva che nessuna norma di legge e di contratto dispone che il recesso dal rapporto di lavoro con un invalido avviato ai sensi della legge n.482 del 1968, durante il periodo di prova, per il mancato superamento di questa, debba essere motivato;
ne' tantomeno dispone che la motivazione deve essere comunicata per iscritto, contestualmente al recesso. Il lavoratore invalido licenziato durante il periodo di prova può dedurre in giudizio l'assegnazione a mansioni non compatibili con la sua menomazione e l'illegittimità del recesso intimato per motivi discriminatori, mentre il datore di lavoro convenuto in tale giudizio può d'altro canto dedurre e provare sia la compatibilità delle mansioni con lo stato di invalidità, sia i fatti che hanno determinato il recesso ed escludono ogni intento discriminatorio.
Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano ha ritenuto sufficiente, ai fini della statuizione di illegittimità del recesso della società datrice di lavoro, il rilievo della "omessa contestuale motivazione" dell'atto; a tale soluzione la sentenza impugnata è pervenuta richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il recesso dal rapporto di lavoro di prova con dipendente assunto ai sensi della legge n.482 del 1968 è soggetto all'obbligo di motivazione, al fine di consentire al giudice di sindacare i reali motivi del recesso stesso e di evitare discriminazioni a danno di soggetti particolarmente deboli.
L'impostazione seguita nella sentenza impugnata, che prospetta l'indicazione dei motivi del provvedimento adottato come requisito formale necessario dell'atto di recesso, non può essere condivisa. Questa Corte, a partire dalle decisioni delle Sezioni Unite con cui nel 1979 fu risolto il contrasto in ordine all'ammissibilità del patto di prova nel rapporto di lavoro con soggetti assunti obbligatoriamente (sentenze nn. 1763, 1764, 1765, 1766 del 27 marzo 1979) ha più volte affermato che l'oggetto di tale patto è limitato per legge alla residua capacità lavorativa dell'invalido, senza potersi estendere ad una valutazione del suo rendimento rapportato a quello medio del lavoratore valido. In ogni caso l'esperimento non può in alcun modo riguardare l'invalidità che è presupposto dell'assunzione obbligatoria;
inoltre la prova stessa (da riferire a mansioni determinate) deve essere condotta in relazione a compiti compatibili con lo stato fisico dell'invalido. Su tale premessa, è stato affermato il sindacato sul recesso del datore di lavoro da parte del giudice, al fine di controllare se la condizione di invalidità abbia in qualche modo influito su di essi, accertando anche d'ufficio la nullità dell'atto per violazione della norma imperativa che vieta ogni discriminazione a danno dell'invalido, ed arrestandosi solo di fronte all'apprezzamento che il datore di lavoro abbia fatto dell'attitudine e della diligenza dell'invalido nell'ambito della sua effettiva capacità lavorativa. Si tratta pertanto - come precisa Cass. n. 7613/1979 - di un riscontro non di carattere soggettivo (come quello sull'illiceità del motivo del recesso) ma sulle obiettive circostanze attinenti all'inserimento del lavoratore in un determinato posto di lavoro, e sulla estraneità della valutazione della sua capacità tecnica di qualsiasi elemento che attenga alla menomazione.
Nell'ulteriore elaborazione giurisprudenziale sul tema altre decisioni della S.C. hanno enunciato il principio secondo cui l'esperimento negativo della prova "deve essere dal datore di lavoro motivato, cosi che il giudice possa verificare la correttezza, o non, dell'esercizio del potere da parte del datore di lavoro ed accertare in particolare se il patto di prova non venga usato invece in senso elusivo della legge" (Cass. 27 novembre 1982 n. 6437, 16 gennaio 1984 n. 362, 4 giugno 1992 n. 6810, 18 febbraio 1994 n. 1560; v. anche Cass.1 aprile 1994 n. 3177). La portata di questo principio deve essere tuttavia precisata, nell'ambito di una ricostruzione che ha ricevuto anche l'avallo della Corte Costituzionale (sentenza n. 255 del 18 maggio 1989, con la quale sono stati ritenuti infondati i dubbi di costituzionalità delle norme della legge n.482/1968, nella parte in cui consentono l'assunzione con patto di prova dei soggetti protetti). Dalle decisioni da ultimo richiamate non si desume infatti che il sistema di tutela delineato postuli l'esistenza di una norma diretta a stabilire un requisito formale della manifestazione di volontà di recesso dal rapporto in prova, attinente all'indicazione dei motivi del recesso stesso;
ed infatti, come risulta dalla motivazione dei citati precedenti, le fattispecie esaminate in quei casi non ponevano una questione di vizio formale defl'atto connesso alla mancata indicazione dei motivi nella comunicazione del recesso, rilevando invece la valutazione delle ragioni che di fatto risultavano addotte per giustificare il provvedimento.
Più recentemente, Cass. 9 aprile 1998 n. 3689 ha espresso il principio secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente in base alla legge 2 aprile 1968 n.482 comporta che detta motivazione deve essere fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta del lavoratore, secondo la disciplina dell'art.2 della legge 15 luglio 1966 n.604.
Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482 il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova, ancorché sindacabile dal giudice nei termini sopra indicati, è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto concerne sia il presupposto della giusta causa e del giustificato motivo sia l'onere dell'adozione della forma scritta (Cass. 20 maggio 1991 n. 5634, 18 febbraio 1994 n. 1560 cit.); questo orientamento conduce sicuramente ad escludere la necessità della forma scritta per la comunicazione del recesso del datore di lavoro, posto che nel vigente ordinamento l'obbligatorietà di tale forma sussiste solo per gli atti giuridici specificamente indicati dalla legge (v. in particolare l'art. 1350 n.13 cod.civ., in relazione all'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
D'altro canto, il controllo sul corretto esercizio del potere di recesso del datore di lavoro (che può fondarsi esclusivamente sull'apprezzamento dell'attitudine e della diligenza dell'invalido, non influenzato dalla riduzione della capacità lavorativa) non presuppone che il motivo del recesso sia dichiarato contestualmente all'atto (con una adempimento che non è richiesto neppure dall'ordinaria disciplina del rapporto assistito da garanzia di stabilità reale o obbligatoria), o anche successivamente a seguito di richiesta del lavoratore ( non si ritiene quindi, per questo aspetto, di condividere l'indirizzo espresso da Cass. n. 3698/1998 cit.). Si deve infatti considerare che la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all'esperimento in corso, si qualifica come espressione di una valutazione negativa dello stesso, comportando di per sè, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso;
la suddetta valutazione può essere dunque direttamente contestata dal lavoratore con la deduzione dell'illegittimità dell'atto, in base alla quale il giudice, come si è sopra accennato, ha il potere-dovere di accertare, anche d'ufficio sulla base della mera allegazione della parte la nullità del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui la legge n.482 del 1968 ricollega l'obbligo di assunzione. Il giudice può infatti controllare, con pienezza di indagine, se siano stati osservati i limiti imposti dalla norma imperativa che vieta ogni discriminazione a danno dell'invalido (giurisprudenza costante: v. per tutte, oltre a Cass. Sez. Un.n. 1764/1979 cit., Cass. 13 febbraio 1980 n. 1036, 16 maggio 1981
n. 3235, 8 febbraio 1984 n. 970, 11 novembre 1988 n. 6o96). Il sindacato sull'esercizio del potere datoriale risulta così assicurato, mentre del resto la qualificazione dell'atto nei termini sopra indicati non consente al datore di lavoro di prospettare, nella controversia sulla legittimità del recesso, altre ragioni idonee a giustificarlo, ma estranee alla valutazione dell'esperimento: questa preclusione costituisce applicazione della regola della immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, che ha portata generale come garanzia del diritto di difesa del lavoratore e si estende anche ai casi in cui il datore di lavoro giustifichi il recesso con una speciale situazione di inapplicabilità della tutela di cui alla legge 15 luglio 1966 n.604 (v. Cass. 17 ottobre 1998 n. 10305). La sentenza impugnata, che ha omesso ogni indagine in ordine al collegamento tra recesso ed esito dell'esperimento, deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altro giudice - designato nel Tribunale di Lodi - che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999